Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3794-2019 R.G. proposto da:
CACCIATORE NOME
COGNOME NOME
elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difend e assieme all’AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore
– intimati – avverso la sentenza n. 4515/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/4/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1265/53/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti avverso avvisi di accertamento ICI 2008 emessi dalla Concessionaria per conto del Comune di Guidonia Montecelio;
RAGIONE_SOCIALE ed il Comune sono rimasti intimati;
i ricorrenti hanno da ultimo depositato nota spese;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti avanzano censura ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ. e degli artt. 29, 54 e 59 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, lamentando «omessa riunione degli appelli proposti separatamente avverso la medesima sentenza e omessa dichiarazione di improcedibilità e/o di inammissibilità dell’appello proposto autonomamente dalla RAGIONE_SOCIALE» successivamente all’appello proposto dagli odierni ricorrenti;
1.2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. per «mancata rilevazione del giudicato interno ed esterno» con violazione del principio di ne bis in idem con riguardo alla sentenza, in giudicato, emessa all’esito dell’appello proposto dai contribuenti avverso la medesima sentenza di primo grado;
1.2. con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti avanzano censura ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 159,
160, terzo comma, 170 e 330 cod. proc. civ., e degli artt. 16, 17, 54 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per «nullità della notificazione dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e mancata sanatoria… (con conseguente) … inammissibilità e/o decadenza dell’impugnazione da parte del concessionario»;
1.3. con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti avanzano censura ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per «omesso esame della documentazione depositata dai contribuenti … (e)… difetto di motivazione»;
2.1. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei rimanenti motivi;
2.2. come leggesi nella sentenza della Commissione tributaria regionale indicata in epigrafe e negli scritti difensivi delle parti con relativa documentazione, allegata al ricorso in cassazione, la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia della sentenza impugnata, è la seguente: gli odierni ricorrenti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver accolto il ricorso dei medesimi, aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio; il ricorso in appello, notificato alla Concessionaria ed al Comune, veniva iscritto a ruolo in data 15.12.2016 ed all’esito la Commissione tributaria regionale, con la sentenza 4810/8/2017, in giudicato in data 13/11/2017, aveva accolto l’appello; con ricorso , spedito per la notifica in data 23/11/2016, la medesima sentenza di primo grado era stata impugnata anche da RAGIONE_SOCIALE; la Commissione tributaria regionale ebbe a respingere l’eccezione, sollevata dagli odierni contribuenti, circa l’appello precedentemente instaurato dai medesimi, affermando quanto segue:«… il fatto che sia stato accolto con sentenza della C.T.R. di Roma n. 4810/8/2017 in data 31/07/2017 e divenuta definitiva in data 13/11/2017, per mancata impugnazione, nel giudizio tributario non comporta l’efficacia del giudicato esterno sancita dall’articolo 2909 del c.c., in quanto l’oggetto dei separati giudizi non è lo stesso … in quanto l’appello de quo è relativo all’imposta mentre l’appello dei contribuenti è riferito alle sole spese di giudizio»;
2.3. poste tali premesse in fatto, questa Corte ha più volte affermato che la parte a cui sia stata notificata l’altrui impugnazione, qualora proponga la propria impugnazione, avverso la medesima sentenza, separatamente in via
principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. (o, in materia tributaria, del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 29), e, in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni non incide sulla validità della pronuncia sulla prima, la quale rende improcedibile la seconda (cfr. Cass. S.U. n. 15843 del 07/07/2009; Cass. n. 13849 del 06/07/2020Cass. n. 7096 del 11/04/2016; Cass. n. 12038 del 29/05/2014; Cass. n. 12430 del 20/05/2010; Cass. n. 21432 del 12/10/2007; Cass. n. 4605 del 27/03/2003; Cass. n. 13578 del 2/11/2001; Cass. n. 1637 del 16/02/1998; Cass. n. 6412 del 7/07/1994; Cass. n. 930 del 26/01/1993);
2.4. nel caso in esame, pertanto, la mancata riunione delle due impugnazioni, posta all’attenzione dei giudici di appello dalla parte appellata e non dall’appellante, a cui tuttavia era stata precedentemente notificata l’altrui impugnazione avverso la medesima sentenza, mentre non ha inciso sulla validità della pronuncia relativa alla prima, ha reso improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il simultaneus processus , si era verificato un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successive alla prima;
2.5. nella fattispecie, inoltre, non si versava in ipotesi di più cause scindibili definite in primo grado con un’unica sentenza, sì che la decisione della prima impugnazione incideva necessariamente sulla seconda impugnazione;
2.6. va invero fatta applicazione del principio in virtù del quale il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. n. 1259 del 11/01/2024; n. 33021 del 2022, n. 6091 del 2020);
2.7. il giudicato formatosi sulla decisione di accoglimento del gravame relativo al solo capo delle spese di lite, di cui era stata disposta la compensazione, con conferma, per il resto, della sentenza di primo grado, di annullamento dell’atto impositivo, comportava, quindi , che quest’ultima questione doveva ritenersi parimenti definita, benché non espressamente trattata, rappresentando la premessa o il presupposto logico e necessario di quella esplicitamente decisa (la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della Concessionaria e del Comune, soccombenti);
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi e la cassazione della sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., primo comma, dichiarando improcedibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE;
trattandosi di questione di mero rito, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna delle parti intimate, in solido, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE , compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 645,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da