Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9885 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 25886-2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’A vvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 3561/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 15/7/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato, limitatamente alla compensazione delle spese del giudizio, la sentenza n.
, di annullamento dell’ estratto di ruolo e sottese cartelle esattoriali a favore della Regione Lazio;
la Regione Lazio è rimasta intimata;
la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, e dell’ art. 15 D.lgs. 546/1992 per avere la Commissione tributaria regionale liquidato le spese del primo e del secondo grado senza distinguere le varie fasi di giudizio e quantificandole al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 senza fornire idonea motivazione al riguardo;
1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento, invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese;
1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;
1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio;
1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da