Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33140 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33140 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2910/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi in proprio ex art. 86 c.p.c.
-ricorrenti- contro
COMUNE POZZUOLI
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n. 5000/2020 depositata il 26/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 1996 i ricorrenti, fratelli, acquistarono la proprietà esclusiva di due appartamenti siti in INDIRIZZO, già INDIRIZZO, del Comune di Pozzuoli, accatastati al foglio 48, n. 65 sub 1, quanto a NOME, e sub 2 quanto a NOME. Gli stessi acquistarono
inoltre, in comunione e per metà ciascuno, un seminterrato pertinenziale accatastato come sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq 137.
Con separati ricorsi, i ricorrenti impugnarono due ‘solleciti di pagamento’, relativi alla TARI per l’anno 2017, singolarmente loro notificati dall’ente locale il 18/6/2018, in relazione al suindicato seminterrato nonché, quanto alla sola NOME, anche con riferimento a una superficie di mq 28 in relazione a un immobile box sito in INDIRIZZO p s 2 accatastato al foglio 79 p.lla 114 sub 26, di cui era proprietaria dal 2014.
Nel procedimento radicato da NOME COGNOME e con sentenza 3402/2019, l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respinse il ricorso. Altrettanto fece il medesimo giudice, con sentenza n. 3950/2019, quanto al ricorso radicato da NOME.
Sugli appelli dei ricorrenti, che furono riuniti in sede di gravame, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, li respinse.
Propongono ricorso per cassazione gli appellati sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Pozzuoli, pur notificato del ricorso in data 7/1/2021, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile.
1.1 Si tratta infatti di un’impugnazione proposta avverso ‘solleciti’ di pagamento conseguenti all’emissione d’avvisi prodromici che lo stesso contribuente afferma avere regolarmente impugnato.
1.2 Come emerge dal ricorso (punto 5 pag. 6), ‘ I ricorrenti hanno impugnato tutti gli accertamenti man mano notificati ‘ , dovendosi pertanto ritenere che siano stati impugnati gli avvisi d’accertamento prodromici alla emissione dei solleciti qui impugnati.
1.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti
impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa (Cass. Sez. 5, 08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 -01, 11/07/2024, n. 19049, Rv. 671638).
1.3 Nel caso specifico l’opposizione agli atti impositivi tipici era già pendente al momento dell’instaurazione del presente procedimento e il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento.
2.0 Poiché il Comune è rimasto intimato non vanno adottati provvedimenti sulle spese del presente giudizio.
2.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME