Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33141 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33141 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26791/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI POZZUOLI
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n. 3966/2022 depositata il 09/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente è proprietaria, tra l’altro, di immobili in Pozzuoli, tra cui:
un seminterrato, in comproprietà a metà con il NOME NOME, sito in INDIRIZZO, accatastato al foglio 48, n. 65 sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq 137;
– un box di proprietà esclusiva sito in INDIRIZZO p s 2, accatastato al foglio 79 p.lla 114 sub 26, di mq 28.
La stessa impugnò avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il sollecito di pagamento n. 5490 del 18/3/2019, notificatole dal Comune di Pozzuoli in relazione alla TARI per il 2018, chiedendone l’annullamento parziale quanto ai due immobili sop raindicati. Lamentò l’erronea determinazione della superficie imponibile e, quanto al seminterrato, la carenza di legittimazione passiva atteso che il locale era utilizzato da terzi che provvedevano al pagamento della relativa tassa.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza n. 503/2021, respinse il ricorso.
Sull’appello della contribuente, riproponente in sostanza le censure già formulate in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse il gravame.
Ricorre per Cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi, integrati da successiva memoria.
Il Comune, cui il ricorso è stato notificato telematicamente il 7/11/2022, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile.
1.1 Si tratta infatti di un’impugnazione proposta avverso un sollecito di pagamento conseguente all’emissione d’avviso prodromico che la stessa contribuente afferma avere regolarmente impugnato.
1.2 Come emerge dal ricorso (punto 4 a pag. 5): ‘ Il Comune di Pozzuoli, con l’atto impugnato, operando come già fatto per tutte le annualità dal 2011, in relazione alla UI sub 4 di INDIRIZZO ha contestato, con separati accertamenti indirizzati alla ricorrente ed al condebitore COGNOME NOME, l’omesso pagamento 5. La ricorrente ha proposto opposizione …’. Nella memoria integrativa la ricorrente aggiunge come (punto 5 pag. 6) siano: ‘.. maturati
giudicati favorevoli ai contribuenti, che riconoscono la erroneità della superfice tassata in accertamenti dal 2011 a tutto il 2020, sempre per i medesimi errori di fatto e diritti ‘ .
1.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa (Cass. Sez. 5, 08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 -01, 11/07/2024, n. 19049, Rv. 671638).
1.3 Nel caso specifico l’opposizione agli atti impositivi tipici (accertamenti) era già pendente al momento dell’instaurazione del presente procedimento, riguardante un mero sollecito, e il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento.
2.0 Poiché il Comune è rimasto intimato non vanno adottati provvedimenti sulle spese del presente giudizio.
2.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME