Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27645/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI POZZUOLI
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n. 5551/2019 depositata il 24/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 1996 il ricorrente acquistò la proprietà esclusiva di un appartamento sito in INDIRIZZO, già INDIRIZZO, del Comune di Pozzuoli, accatastato al foglio 48, n. 65 sub 1, nonché, unitamente alla sorella NOME che aveva acquistato in via
esclusiva l’appartamento sub 2, la proprietà in comunione pro indiviso, per la quota di metà ciascuno, d’un seminterrato accatastato come sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq 137, quale pertinenza dei rispettivi appartamenti.
Il 14/2/2018 gli furono notificati tre avvisi, denominati ‘ sollecito di pagamento ‘, relativi alla TARI per gli anni 2014, 2015 e 2016 in merito al citato seminterrato. Contro i predetti atti il ricorrente presentò ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, lamentando che la superficie tassabile ammontasse a soli 54 mq, e non 98 come preteso dal Comune, la mancata riduzione del 25% per l’asserito vincolo di pertinenzialità all’appartamento citato nonché per l’erroneità del riferimento alle r isultanze catastali.
Il giudice tributario di primo grado, con sentenza n. 18071/2018, respinse il ricorso ritenendo che l’avviso fosse conforme alle superfici già accertate a fini TARSU per l’anno 2013, dovendosi applicare il principio del c.d. ‘ruolo consolidato’, in assenza di variazioni dichiarate, ai sensi dell’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013. Su appello del contribuente la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse l’appello confermando la pronuncia di primo grado ma con diversa motivazione.
Ricorre per cassazione il contribuente, eccependo preliminarmente il giudicato nel frattempo intervenuto sulla citata sentenza n. 16692/2018 e formulando cinque motivi di censura, integrati da successiva memoria.
Il Comune di Pozzuoli, cui fu notificato il ricorso il 13/9/2019, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile.
1.1 Si tratta infatti di un’impugnazione proposta avverso ‘solleciti’ di pagamento conseguenti all’emissione d’avvisi
prodromici che lo stesso contribuente afferma avere regolarmente impugnato.
1.2 Come emerge implicitamente dal ricorso ed esplicitamente dalla memoria integrativa (pag. 4), al momento della proposizione dell’originario ricorso: ‘ Pendevano giudizi di opposizione ad accertamenti TARI per le annualità 2014 e 2015, ai quali sono seguiti solleciti impugnati in questa sede ‘.
1.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa (Cass. Sez. 5, 08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 -01, 11/07/2024, n. 19049, Rv. 671638).
1.3 Nel caso specifico l’opposizione agli atti impositivi tipici era già pendente al momento dell’instaurazione del presente procedimento e il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento, non questo.
2.0 Poiché il Comune è rimasto intimato non vanno adottati provvedimenti sulle spese del presente giudizio.
2.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME