Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14784 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14784 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 23/01/2025
TARSU GIUDICATO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8611/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE DEL SUFFRAGIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Cav. Uff. NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura e nomina rilasciate a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE -SOCIETÀ DI GESTIONE ENTRATE E RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del Comune di Torre Annunziata (codice fiscale non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore.
per la cassazione della sentenza n. 800/6/2018 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo Sezione distaccata di Pescara depositata il 31 luglio 2018, non notificata. Numero sezionale 449/2025 Numero di raccolta generale 14784/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 23 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è il sollecito di pagamento indicato in atti con cui la RAGIONE_SOCIALE -concessionaria del Comune di Torre Annunziata – chiese alla contribuente il pagamento della somma di 78.561,88 € a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2012.
La suindicata Commissione regionale rigettava l’appello proposto dall’Arciconfraternita avverso la sentenza n. 627/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Pescara, osservando che il sollecito non era stato contestato per vizi propri, non era stato dedotto alcun vizio di notifica dell’atto presupposto e quindi esso non era stato il primo atto di cui la contribuente era venuto a conoscenza « che solo avrebbe consentito l’accesso all’esame della questione della debenza del tributo» (così nella sentenza impugnata), aggiungendo che nemmeno poteva essere esaminata la questione concernente il dedotto giudicato esterno caduto su altre annualità di imposta, non avendo il contraddittorio coinvolto l’ente impositore.
Avverso tale pronuncia l’Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio proponeva ricorso per cassazione, notificandolo alla RAGIONE_SOCIALE in data 4 marzo 2019, formulando due motivi d’impugnazione, depositando in data 13 gennaio 2025 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero registro generale 8611/2019
Numero sezionale 449/2025
Numero di raccolta generale 14784/2025
Data pubblicazione 02/06/2025
Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha dedotto, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 62 d.lgs. n. 546/1992, contestando la decisione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto il sollecito impugnabile solo per vizi propri, assumendo -di contro -che esso rappresentava l’atto prodromico all’esecuzione forzata, come tale impugnabile tout court .
Con la seconda censura la ricorrente ha lamentato, sempre in relazione al canone dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti, per lo stesso tributo, sebbene in relazione a diverse annualità (2003/2004/2005), a seguito della sentenza n. 340 del 24 giugno 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva annullato il relativo avviso di accertamento.
I predetti motivi di ricorso vanno disattesi.
Il primo di essi risulta inammissibile per difetto di specificità.
La ricorrente, invero, non risulta aver colto e quindi aggredito le complessive ragioni della decisione, le quali sono state sviluppate considerando che nessuna contestazione era stata avanzata nei riguardi del sollecito di pagamento per vizi propri dello stesso o della sua notifica o ancora del suo atto presupposto, mentre il dedotto giudicato (caduto su altre annualità) è stato ritenuto non esaminabile, non essendo stato coinvolto nel giudizio l’ente impositore.
Questa complessiva ratio decisoria non è stata contestata con il motivo in esame, con il quale la contribuente si è limitata a sostenere la generale impugnabilità del sollecito, in quanto asseritamente atto prodromico all’esecuzione, senza però confutare
Numero di raccolta generale 14784/2025
specificamente le suindicate ragioni della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice regionale ha affermato che solo una contestazione concernente la notifica dell’atto presupposto « avrebbe consentito l’accesso all’esame della questione della debenza del tributo» e senza chiarire per quale diverso motivo (rispetto a vizi propri o dell’atto presupposto) il sollecito era stato impugnato. Data pubblicazione 02/06/2025
In tali termini, va ribadito che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così, tra le tante, Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9783, che richiama, Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2007, n. 17125; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2009, n. 9388; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2014, n. 187; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2016, n. 21296; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2018, n. 4611; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12982; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26300; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2022, n. 28884).
5. Il secondo motivo non ha fondamento.
Nessun giudicato può, infatti, essere invocato sulla base della predetta pronuncia del giudice territoriale di primo grado (sentenza n. 340 del 24 giugno 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli) e ciò per averlo chiarito questa Corte sia con l’ordinanza n. 11679/2019 (relativa all’anno 2010), che con quella n. 29281/2020 (relativa al medesimo anno di imposta, 2012, oggetto di controversia). Numero sezionale 449/2025 Numero di raccolta generale 14784/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
Si tratta di decisioni ben note alla ricorrente per aver preso parte ai relativi giudizi, osservando che per l’anno in esame (2012) l’unico giudicato è quello derivato da tale ultima pronuncia, la quale, nel rigettare il ricorso dell’Arciconfraternita, ha così statuito: «Sulla medesima questione è già intervenuta tra le stesse parti la decisione di questa Corte che ha chiarito il senso e la portata del giudicato rappresentato dalla sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli numero 340 del 2008 (Cass. 11679/2019). In quella occasione si è chiarito che le affermazioni della sentenza n. 340/2008, tra le stesse parti, qui invocata così come è stata invocata nel precedente giudizio, non costituiscono giudicato sul difetto di legittimazione passiva, poichè la CTP ha annullato gli avvisi di accertamento per difetto di prova sulla pretesa tributaria, e non per avere accertato il diritto alla esenzione o la mancanza di legittimazione. Si è anche affermato che il dedotto difetto di legittimazione passiva rispetto al pagamento del tributo è una difesa infondata, osservando che “Quanto, infine, alla pure riproposta violazione di legge per asserita carenza di legittimazione tributaria passiva in capo alla Arciconfraternita (per essere i loculi assegnati in concessione ai singoli consociati), basterà rilevare come l’imposizione in oggetto abbia riguardo ai rifiuti provenienti dalla più vasta area cimiteriale al cui interno insistono le cappelle funerarie a loro volta contenenti i singoli loculi; vale a dire, da una zona di produzione certamente riferibile alla Arciconfraternita e non ai singoli confratelli”» (così Cass. n. 29281/2020).
Numero sezionale 449/2025
Alla stregua delle ragioni che precedono il ricorso va complessivamente respinto. Numero di raccolta generale 14784/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
7 . Non vi è ragione di liquidare le spese, stante l’assenza di attività difensiva della RAGIONE_SOCIALE
Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME