Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32212 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32212 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10585/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA- SEZ. DISTACCATA DI RAGIONE_SOCIALE – n. 3576/2016 depositata il 18/10/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza 3576/30/2016 depositata in data 18 ottobre 2016 e non notificata, in riforma della sentenza n. 5906/20/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo -che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’ impugnazione proposta dalla ricorrente per violazione del divieto di bis in idem ( in quanto, ad avviso dei giudici di primo grado, l’ oggetto del giudizio coincideva con quello del primo giudizio promosso dalla stessa parte averso la cartella di pagamento) -riteneva ammissibile l’ originaria impugnazione della società contribuente RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento di sgravio parziale emesso dal Comune di Palermo per TARSU anni di imposta 2005/2010, relativamente a due immobili della predetta società e nel merito riteneva infondate tutte le censure avanzate dalla società contribuente;
contro
detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la RAGIONE_SOCIALE cui resiste, con controricorso, il comune di Palermo che ha reiterato l’ eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado in ragione della non impugnabilità del provvedimento di sgravio;
la società contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art. 360. primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello inerente al vizio di motivazione del provvedimento di sgravio parziale;
2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 1, e 64, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993, per avere i giudici di appello erroneamente escluso l’esenzione per il periodo dal 3 maggio 2004 fino al 10 giugno 2009, sul rilievo che la società appellata non avesse mai presentato la denuncia di cessata occupazione dell’immobile, asseritamente concesso in locazione a terzi, dovendosi, invece, ritenere equipollente alla medesima l’istanza di annullamento in autotutela depositata nel termine di sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 75 d.lgs. cit.;
3. con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione del principio di non contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato che nessuna denuncia di cessata occupazione era stata mai presentata dalla società contribuente, non considerando che era stato affermato che l’immobile nel periodo in questione era stato locato alla RAGIONE_SOCIALE ed il Comune non aveva contestato tale circostanza, lim itandosi ad insistere sull’ inammissibilità dell’impugnazione dell’atto;
4. con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento al contenuto dell’istanza di annullamento in autotutela ed alla sua assimilabilità ad una denuncia di cessazione dell’occupazione;
5. con il quinto motivo, ai sensi dell’ art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di sottoporre al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti la questione della necessità della prova della denuncia di cessata occupazione, mai posta dal Comune nei gradi di merito;
va premesso che non può essere presa in esame l’ eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado in ragione della non impugnabilità del provvedimento di sgravio, formulata dal Comune RAGIONE_SOCIALE Palermo con il proprio controricorso;
6.1. invero, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa – che consiste nell’illegittima pretermissione o nella violazione dell’ordine di decisione RAGIONE_SOCIALE domande e/o RAGIONE_SOCIALE eccezioni impresso dalla parte medesima – deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all’inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l’aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea). (Sez. 5 – , Ordinanza n. 20315 del 15/07/2021, Rv. 661888 – 01);
6.2. nel caso in esame risulta dagli atti che la suindicata questione preliminare, disattesa dal primo giudice, non è stata oggetto di appello incidentale da parte dell’ ente impositore, sicchè la stessa non può essere esaminata in questa sede;
il ricorso deve essere rigettato;
7.1. il primo motivo è privo di fondamento;
si osserva che ‘nel giudizio di legittimità, la luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 384 cc, una volta verificata l’omessa pronuncia su un
motivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto’ ( Cfr. Cass. civ. n° 21968 /15, n°17416/23); nel caso in esame la pronunzia impugnata può essere confermata poiché, trattandosi di impugnazione di un provvedimento di sgravio parziale, che non comporta alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato, non necessitava di forme o motivazioni particolari ( vedi Cass. civ. n° 22019/14 nonchè n° 27543/18);
si è, in particolare, sostenuto che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’integrazione o la modifica “in diminuzione” di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali né di una specifica motivazione, a differenza della modifica “in aumento” che, determinando una pretesa “nuova”, deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l’indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva qualificato la rettifica “in diminuzione” degli atti di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE Entrate come una mera proposta di conciliazione e non come atto di autotutela, senza tenere conto della parziale rinuncia, implicita nell’adozione del provvedimento, alla pretese di cui agli originari avvisi di accertamento ed alle domande giudiziali, e del conseguente restringimento della materia del contendere). (Sez. 5 – , Sentenza n. 27543 del 30/10/2018, Rv. 651063 – 01);
7.2. il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
questa C ollegio intendere dare seguito all’ orientamento secondo cui in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell’annullamento in sede di autotutela dell’atto tributario divenuto definitivo è limitato all’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 7318 del 07/03/2022, Rv. 664098 – 01);
già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il contribuente, il quale richieda all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, Cass. n. 25524/2014;
in merito si è espressa anche la Corte Costituzionale, la quale – oltre a confermare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, tenuto conto del carattere discrezionale dell’auto-annullamento tributario, questo “non costituisce un mezzo di tutela del contribuente” – ha espressamente affermato che pure “in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel quale l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione
amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall’annullamento di un atto inoppugnabile. Tale interesse richiede di essere bilanciato con gli interessi descritti -e con altri eventualmente emergenti nella vicenda concreta sulla quale l’amministrazione tributaria è chiamata a provvedere – secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa. Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio” (Corte cost., sent. 13.07.2017, n. 181);
ne discende che la questione proposta, afferente alla non debenza del tributo in ragione della sussistenza di una tempestiva denunzia di cessata occupazione dell’immobile, a fronte di un accertamento definitivo non può essere sollevata in questa sede;
a parte tale troncante considerazione, va osservato, altresì, che con il motivo sub. 2) la parte introduce, sub specie di violazione ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., una questione di diritto che postula indagini ed accertamenti di fatto asseritamente non compiuti dai giudici di merito, come tali esorbitanti dal giudizio di legittimità. Parte ricorrente chiede, infatti, valutarsi in fatto la tempestività e la portata della istanza di autotutela asseritamente da equiparare alla denunzia di cessata occupazione ai fini TARSU, indagine certamente non consentita in sede di legittimità;
in ragione della declaratoria inammissibilità del secondo motivo vanno, conseguentemente, rigettati gli ulteriori profili afferenti tutti questioni non deducibili in questa sede;
8.1. occorre, peraltro, rilevare che il terzo motivo è in ogni caso infondato, non potendosi invocare il principio di non contestazione. Nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di un atto affermativo della pretesa fiscale (similmente a quanto accade nel processo di opposizione all’esecuzione, rispetto all’espropriazione forzata, alla cui base del pari è posto un titolo a fondamento della
pretesa creditoria), il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato (preteso) mediante l’atto impositivo, atto preesistente al processo nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale’. ( cfr. Cass. civ. n° 16984/23). Nel caso in esame l’Amministrazione aveva già respinto con l’atto di sgravio parziale, preesistente al processo, la richiesta del contribuente e, quindi, non aveva altri oneri di allegazione;
8.2. il quarto motivo è, comunque, inammissibile, poiché in realtà non si contesta il mancato esame di un fatto in senso storiconaturalistico, ma si propone una questione di diritto che implica accertamenti di fatto, non esaminabile in questa sede per le ragioni sopra spiegate;
8.3. il quinto motivo con il quale si contesta, in relazione all’ art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 secondo comma, cod. proc. civ., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di sottoporre al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti la questione della necessità della prova della denuncia di cessata occupazione, mai posta dal Comune nei gradi di merito, è manifestamente infondato poiché la Commissione Tributaria Regionale dopo aver affermato, con pronuncia non impugnata, l’ammissibilità dell’impugnazione, ha, poi, statuito sul merito accertando l’insussistenza dei presupposti di legge per l’esenzione invocata dalla contribuente, ciò che costituiva, sin dal primo grado, l’oggetto della controversia;
stante l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato;
9.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore del comune controricorrente, liquidandole nella misura di euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data