Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6607 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
elettivamente domiciliato presso l in Roma, INDIRIZZO;
sul ricorso 1273/2023 proposto da:
,
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, pec o studio dell’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n.1846/2022 della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA, depositata in data 3/6/2022 e notificata in data 26/10/2022;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza n. 1846/2022, depositata il 3/6/2022 e notificata in data 26/10/2022, ha accolto l’appello proposto d a ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro n. 1632/2021 del 27.9.2021, la quale ha a sua volta accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME relativo all ‘atto di contestazione prot. 31260 del 28/11/2016 emesso dall’Amministrazione finanziaria.
Tale atto veniva adottato sulla base di un verbale di verifica RAGIONE_SOCIALE che aveva accertato a carico del contribuente una manomissione del contatore con prelievo irregolare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Seguiva pertanto l’irrogazione della sanzione ex art 59 co. 1 T.U.A., pari ad euro 23.101,00, per avere sottratto in violazione dell’art 59 co. 3 T.U.A. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al regolare accertamento dell’imposta.
Il giudice di prime cure non riteneva operante l ‘ eccepita decadenza dalla sanzione amministrativa irrogata, né considerava erroneamente individuato il destinatario della sanzione, ma riteneva illegittimo l’atto di contestazione per difetto di motivazione. Il giudice d’appello accoglieva il gravame osservando che era pacifica la sottrazione dell’RAGIONE_SOCIALE al regolare accertamento dell’imposta, e che il calcolo della sanzione contenuto nell’atto impugnato aveva per presupposto la determinazione dei consumi effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE con fattura, ma la determinazione dell’imposta non era stata oggetto di contestazione, con conseguente correttezza della sanzione. Inoltre, per le caratteristiche del giudizio tributario di impugnazione-
merito, veniva rigettata anche la contestazione di vizio motivazionale dell’atto impugnato , non avendo il contribuente dimostrato in concreto l’erroneità della liquidazione della pretesa.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente – in relazione all’art 360 n. 3 cod. proc. civ. – rileva la violazione e falsa applicazione dell’art 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art 3 l. n. 241/1990 con conseguente nullità della sentenza, per non aver la CTR tenuto conto che l’atto impugnato non è stato notificato insieme alla fattura di pagamento dove sono esposti i consumi nel dettaglio e le imposte sottratte al pagamento e non ne è stato riprodotto neppure il contenuto essenziale, restando irrilevante la produzione giudiziale della fattura, poiché tardiva.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi espressa dalla CTR (cfr. Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293) la quale ha in primo luogo statuito: ‘ osserva il collegio che la modalità ordinaria attraverso cui RAGIONE_SOCIALE determina e liquida il consumo di elettricità è costituita dalla fattura, la quale, nel caso in esame, non risulta essere stata oggetto di contestazione, né con reclamo, né in via giurisdizionale. ‘ Dunque, il giudice d’appello statuisce che non è ben proposta la contestazione solo sulle sanzioni in assenza di impugnazione sul tributo, e coerentemente ritiene maturata la prescrizione presuntiva.
In secondo luogo, la CTR esprime un’ulteriore ulteriore statuizione: « A ciò si aggiunga che un siffatto accertamento non può avvenire in via incidentale, all’interno del processo tributario, stante la natura di impugnazione-merito propria di esso, che impone al contribuente, che intenda contestare la liquidazione di un inadempimento contrat-
tuale effettuata dalla controparte e che costituisce il presupposto fattuale e giuridico per l’irrogazione di una sanzione amministrativa, di non limitarsi semplicemente a dedurre il vizio di motivazione, ma di dimostrare in concreto l’erroneità della liquidazione stessa, trovandosi egli nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. » . Pertanto, la dismissione RAGIONE_SOCIALE difese del contribuente avviene anche perché egli, secondo il giudice del merito, non ha dimostrato in concreto l’erroneità della liquidazione, pur essendo nelle condizioni di conoscere i presupposti in fatto e diritto della pretesa, e dunque il vizio di motivazione proposto in appello è ritenuto fine a sé stesso e come tale non ben proposto.
La censura in disamina al contrario semplicemente ripropone le difese già esaminate nei gradi di merito e non si confronta con la complessiva ratio decidendi espressa dal giudice d’appello nella sentenza impugnata, derivandone l’inammissibilità del motivo.
Con il secondo motivo il ricorrente -in relazione a ll’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l’esistenza della fattura che l’RAGIONE_SOCIALE ha posto a base della liquidazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; secondo il ricorrente la fattura non gli sarebbe mai stata comunicata anteriormente all’incardinamento del processo; inoltre, vi sarebbe stata un ‘omessa pronuncia da parte della CTR sulla eccezione della parte di erronea identificazione del destinatario dell’atto di contestazione.
Il motivo è affetto da concorrenti ragioni di inammissibilità e infondatezza.
9.1. Innanzitutto, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia
dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie non solo l’illegittima captazione di RAGIONE_SOCIALE, ma la stessa fattura che ne quantifica il valore sono elementi esplicitamente posti a base della decisione da parte della CTR e dunque il fatto storico è indubbiamente stato considerato.
9.2. Quanto poi alla prospettata omessa pronuncia, essa non solo andava separatamente censurata sotto il diverso paradigma del n. 4 del 360 primo commo cod. proc. civ., ma è anche solo abbozzata, in quanto priva di localizzazione e financo riferimenti agli atti nei quali la questione sarebbe stata posta all’attenzione del giudice d’appello, dal momento che la sentenza non dà conto della riproposizione della questione nel secondo grado di giudizio.
9.3. E’ vero che l’ “error in procedendo” legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, ma questo presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.
10. Il ricorso è perciò rigettato e da questo esito discende il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite come da dispositivo, secondo soccombenza.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso in data 14 settembre 2023