Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7080 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7080 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
Oggetto: cartella di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 866/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’ AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
– controricorrenti –
avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 204/06/2019 depositata in data 14/05/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Fatti di causa
COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento a questi notificata in seguito a pregresse cartelle di pagamento, RAGIONE_SOCIALE quali contestava la notificazione.
La CTP accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale per i tributi oggetto della pretesa.
Appellava l’Ufficio. Il contribuente si costituiva nel giudizio di appello e proponeva appello incidentale.
Con la sentenza qui grava, la CTR dell’Abruzzo , sez. staccata di Pescara, ha accolto l’impugnazione dell’Amministrazione Finanziaria e rigettava l’impugnazione incidentale di NOME.
Ricorre questa Corte il contribuente con atto affidato a cinque motivi di doglianza, illustrati da memoria.
Resistono con unico controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e il Riscossore
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992; secondo parte ricorrente la CTR abruzzese avrebbe mancato di motivare in ordine alla questione relativa alla notifica della cartella di pagamento.
Il motivo è infondato.
Come è noto, secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procede ndo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016; Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR non viola il minimo costituzionale, in quanto dalla stessa è dato evincersi con chiarezza la ragione logico-giuridica posta alla base della decisione: l’affermazione resa dalla pronuncia di merito secondo la quale la cartella risulta regolarmente notificata ‘in data 15.12.2008’ ancorché sintetica è idonea a rendere noto l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per addivenire a decisione.
Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla mancata notifica da parte dell’Erario della cartella di pagamento e sulle conseguenze che ciò
-secondo parte ricorrente -avrebbe sulla intimazione impugnata; deduce quindi la falsa applicazione dell’art. 19 del d. Lgs. n. 546 del 1992. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sotto il profilo della decadenza del potere di riscossione, alla luce della omessa notifica di cui al motivo che precede. Il quarto motivo di ricorso, ancora basato sulla omessa motivazione della sentenza ex art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, censura la pronuncia di merito per non avere la CTR fatto comprendere la rilevanza della questione riguardante la presenza e rilevanza -nel giudizio -dell’atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12 maggio 2011.
Le sopra esposte doglianze possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse tra di loro sia sotto il profilo logico, sia sotto il profilo giuridico, e risultano prive di fondamento per le ragioni che seguono.
Diversamente da come sostenuto alle pagg. 27 e 28 del ricorso per cassazione e da quanto ribadito in memoria risulta invero fondata l’eccezione posta dal Riscossore con riguardo -indipendentemente dalle regolarità o meno della notifica della cartella avvenuta nel 2008 -alla tardività dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento.
La ridetta intimazione, notificata pacificamente in data 30 ottobre 2017 ed oggetto del presente giudizio, non viene in rilievo ai fini di identificare l’atto successivo il quale -ex art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992 -doveva esser oggetto di impugnazione da parte del contribuente nella forma c.d. ‘recuperatoria’, vale a dire nella forma che consente a chi non abbia ricevuto l’atto precedente di impugnare quello successivo. E’ infatti provato per tabulas -lo si evince dalla trascrizione operata da parte controricorrente alle pagine da 12 in poi del proprio atto -che in data 12 maggio 2011 NOME ricevette, con notifica a mani proprie, l’atto di pignoramento n. 178 del cronologico, identificativo della procedura esecutiva n. 17016 il quale fa riferimento,
quale titolo esecutivo fondante la pretesa, all’iscrizione a ruolo a fronte della quale è stata emessa proprio la cartella n. NUMERO_CARTA che il contribuente sostiene non esser stata notificata. Da quanto sopra discende che -in base a quanto accertato dai giudici regionali, non contestato da alcuno, con riguardo alla notifica della intimazione e dell’atto di pignoramento di cui si è detto -gli ipotetici vizi della notificazione della cartella avrebbero dovuto essere dedotti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 546 del 1992, in sede di impugnazione del susseguente atto di pignoramento regolarmente notificato in data 12 maggio 2011 (Cass. n. 25567/2025) e non in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento, ricevuta in data 30 ottobre 2017.
Va invero certamente riaffermata, accanto all’onere del destinatario dell’atto di impugnarlo per far valere i vizi dell’atto stesso, la speculare preclusione dell’impugnazione c.d. ‘recuperatoria’ di atti prodromici divenuti definitivi, al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi di cui all’art. 19, comma 3 d. Lgs. 546 del 1992, relative alla mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, che ne consente l’impugnazione con l’atto conseguenziale. Proprio tale conseguenzialità deve essere però precisamente identificata e osservata all’atto della proposizione dell’impugnazione, in modo da colpire proprio l’atto successivo, solo l’atto successivo e non ogni atto successivo. Diversamente, si darebbe luogo a una situazione di assoluta incertezza del rapporto tributario sottostante, ammettendo ad libitum l’impugnazione dell’atto presupposto.
La conseguenzialità viene invece intesa sia come rapporto di successione logica -che qui sussiste con riguardo alla procedura che si applica e che presuppone dopo la cartella, ordinariamente, l’azione in esecutivis quindi il pignoramento – sia come relazione di successione nel tempo -che pure qui sussiste, risultando necessaria la notifica della
cartella a valere anche come ultima determinazione, a favore del debitore, dello spatium deliberandi entro il quale gli è consentito di versare il dovuto, evitando l’esecuzione forzata che ha inizio con il pignoramento -sia come presupposizione materiale, pure qui sussistente dal momento che l’azione esecutiva posta in essere con il pignoramento è stata azionata per soddisfare esattamente, tra le altre, la pretesa espressa con la cartella in oggetto.
Il quinto motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 20 c. 3 del d. Lgs. 472 del 1997, per non aver la CTR rilevato né la mancata notifica della cartella di pagamento, né la conseguente prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese in argomento.
Il motivo è infondato, in quanto -come emerge dalla sentenza impugnata a pag. 4 -la prescrizione risulta esser stata interrotta dal pignoramento notificato in data 22 maggio 2015.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 2.400,00 in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME
Cons. Est. NOME COGNOME 6