Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8756 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8756 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3484/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 6287/2022 depositata il 11/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.La contribuente NOME COGNOME impugnava due cartelle di pagamento, la n. NUMERO_CARTA (per € 11.374,08) e la n. NUMERO_CARTA (per € 27.763,01), di cui affermava avere avuto conoscenza in seguito ad una visura di ruolo. Ne chiedeva l’annullamento sul presupposto della mancata notifica ed eccependo un generico vizio di decadenza/prescrizione.
La CTP di Catania accoglieva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE.
La CTR della Sicilia dichiarava inammissibile il ricorso, in assenza della produzione dell’avviso di spedizione del ricorso, evidenziando come il ricorrente, a cui era stato l’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti della NOME, non vi avesse ottemperato, dichiarando pertanto l’inammissibilità dell’appello anche per detto motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di un unico motivo.
La contribuente e la società di RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
CONSIDERATO CHE :
2.Con una unica censura si prospetta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.
Si deduce che il giudicante non ha valutato, che la notifica dell’appello anche alla controparte NOME COGNOME era avvenuta con atto spedito il 7/2/2019 e ricevuto il 15/2/2019 (al pari dell’atto di appello notificato a RAGIONE_SOCIALE).
In data 7/3/2019, con nota deposito documenti prot. 26309 ricevuta n. NUMERO_DOCUMENTO, l’Ufficio depositava in giudizio l’avviso di ricevimento; la notifica sarebbe avvenuta presso l’indirizzo dello Studio del difensore in data 12.02.2019 e reca la data di spedizione
in quella del 7 febbraio 2019, come confermato dall”esito spedizione’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: ciò a fronte di una sentenza impugnata depositata il 28/8/2018, con termine ‘lungo’ per impugnare che sarebbe scaduto solo il 28/2/2019.
Obietta l’RAGIONE_SOCIALE che, nel caso che ci occupa, la ricezione dell’atto è attestata in data 15/2/2019, come da ricevuta che trascrive.
2.1. La ricorrente, inoltre, fa riferimento all’ordinanza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in vista dell’udienza, forse al fine di richiedere l’esibizione della ricevuta di ritorno della raccomandata, in quanto già a quella data l’Ufficio aveva depositato la prova del perfezionamento -sia per esso notificante che per notificatario dell’atto di appello di cui si discute.
3. Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto va rimarcato che la ricorrente ha trascritto l’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto d’appello alla contribuente ed ha allegato il foliario sottoscritto dall’avvocato dello Stato, ma non anche dal Cancelliere, il che non dimostra l’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento, tant’è che la stessa CTR, in prossimità dell’udienza, avrebbe emesso ordinanza per l’esibizione della ricevuta.
La gravata sentenza si fonda, poi, su due rationes decidendi, una afferente la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso nei confronti della contribuente NOME, l’altra concernente l’omessa osservanza dell’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti dell’intimata, la seconda RAGIONE_SOCIALE quali non attinta da censura.
3.1.Orbene, è noto che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni (o il rigetto della relativa doglianza) determina l’inammissibilità, per difetto di
interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa. Pertanto, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALE dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
5.Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art.13 comma 1 quater, d.P.R. 115/02 non si applica all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. SSUU 9938/2014).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso all’adunanza camerale della sezione tributaria della