Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10820 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
FERMO AMM.VO
CARTELLE DI
PAGAMENTO – ESTRATTO
DI RUOLO
sul ricorso iscritto al n. 20512/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), residente a Roma, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Roma e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
NONCHÈ
la RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO.
E
RAGIONE_SOCIALE , (codice fiscale non indicato), con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO.
– COGNOME – per la cassazione della sentenza n. 1906/17/2021della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 14 aprile 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 6 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto del contendere è la pretesa di 4.662,37 € derivante da dieci cartelle di pagamento emesse per crediti relativi alla tassa automobilistica per gli anni di imposta 1999/2000/2001/2003/2004/2005/2010/2011/2012 e per il contributo Ama relativo all’anno 2007, posti a base del fermo amministrativo apposto il 21 gennaio 2016, la cui esistenza era asseritamente emersa in occasione di un controllo effettuato dalla Polizia stradale il 18 marzo 2016, mentre -a dire dell’istante l’effettiva conoscenza di tali carichi fiscali era avvenuta solo successivamente, in data 11 aprile 2017, all’esito dell’accesso agli atti presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE;
la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 7855/12/2017, ritenendo -con valutazione dichiaratamente assorbente rispetto alle altre censure proposte – che:
il ricorso originario, notificato il 10 giugno 2016, fosse tardivo, perché proposto dopo il termine di cui all’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia considerando la data del 18 marzo 2016, relativa
alla redazione e consegna del verbale di fermo amministrativo del veicolo, che quella del 30 giugno 2015, concernente la notifica della comunicazione preventiva del fermo amministrativo;
fossero inammissibili le eccezioni riguardanti il merito dell’imposizione, non essendo state oggetto di impugnazione tempestiva le cartelle di pagamento della cui notifica l’RAGIONE_SOCIALE aveva fornito prova;
fosse del tutto generico il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie della documentazione concernente le menzionate notifiche;
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 20 luglio 2021, formulando due motivi di impugnazione, depositando in data 24 novembre 2023, memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ.;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 28 settembre 2021, chiedendo il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la «errata contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine a fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti » (v. pagina n. 40 del ricorso) , lamentando, in prima battuta, che « da una attenta analisi RAGIONE_SOCIALE notifiche è risultato che vi sono dei vizi RAGIONE_SOCIALE stesse per ciò che attiene la procedura di notifica, essendo state notificate al portiere RAGIONE_SOCIALE stabile e mancando in atti la prova degli adempimenti obbligatori per le notifiche effettuate al portiere stesso. E ciò vale anche per le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove manca il deposito della seconda raccomandata (CAD) atta a convalidare il perfezionamento della notifica stessa» (v. pagina n. 40 del ricorso);
1.1. sotto altro profilo, l’istante ha censurato la sentenza impugnata, ponendo in evidenza che « il dies a quo per
l’impugnazione del fermo amministrativo e RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottostanti, non possa decorrere dal 18.03.2016 o dal 30.06.2015 , come ritenuto dal Giudice dell’appello, bensì «dall’unica data certa che abbia consentito all’odierno ricorrente di avere quel minimo di conoscenza di tutti gli atti (che tra l’altro non appaiono essere stati notificati allo stesso in modo corretto) ovvero dalla data dell’accesso agli atti presso gli Uffici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al 11.04.2016 » (v. pagina 41 del ricorso);
con la seconda doglianza, il contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la «violazione di legge per omessa e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., 60 lett. e DPR 600/1973 e art. 26 DPR 602/1973 per omessa notifica nella residenza anagrafica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo nonché comunque per mancata prova da parte dell’RAGIONE_SOCIALE riscossione di tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento della notifica di cui all’art. 140 c.p.c., con conseguente inesistenza della notifica anche in difetto di uno solo di essi, non potendosi ritenere valida la raccomandata A.R. inviata al contribuente in luogo diverso dalla residenza anagrafica, ovvero ricevuta dal portiere sfornito di delega verbale e scritta, anche per mancato deposito della ricerca anagrafica sulla residenza del contribuente ad opera dell’ente notificatore » (così a pagina n. 42 del ricorso);
2.1. per altro verso, il ricorrente ha contestato la valutazione del primo giudice nella parte in cui non avrebbe tenuto conto « dell’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente impositore a riscuotere le somme iscritte a ruolo a seguito della decadenza dall’esercizio dell’azione » (v. pagina n. 43 del ricorso);
3. il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni;
il primo motivo risulta inammissibile nella sua formulazione, non solo perché privo del paradigma censorio di riferimento come tassativamente stabiliti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ma anche perché censura letteralmente la sentenza impugnata per
l’omesso esame di fatti decisivi (così alludendo alla previsione di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) circa la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, lamentando poi, implicitamente, la violazione dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nell’individuazione del dies a quo per il calcolo del termine per impugnare;
4.1. in ogni caso, sotto il primo profilo, il motivo è inammissibile, in quanto il Giudice d’appello ha ritenuto, per incidens , provata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (v. primi tre righi della pagina n. 5 della sentenza impugnata) sulla scorta della documentazione ammissibilmente prodotta in sede di appello, a mente dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui non vi è stato alcun omesso esame su tale circostanza di fatto;
4.2. il motivo è poi infondato, sotto il secondo aspetto, essendo esso, nella sua sostanza, volto ad eludere il termine di impugnazione di cui all’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4.2.1. il Giudice di appello, difatti, ha ritenuto tardiva l’impugnazione del fermo (e RAGIONE_SOCIALE sottostanti, pure notificate, cartelle), siccome notificata il 10 giugno 2016, a fronte di una comunicazione preventiva del fermo notificata il 30 giugno 2015 e non impugnata; trattasi di atto effettivamente impugnabile, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. III, 8 aprile 2020, n. 7756 e Cass., Sez. VI/L., 7 luglio 2019, n. 18041 ed ancora Cass., Sez. U, 27 aprile 2018, n. 10261 e Cass., Sez. U., 22 luglio 2015, n. 15354), rappresentando l’unico atto della procedura di cui all’art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a dover essere comunicato (come dispone il comma terzo di tale ultima disposizione) e, tra l’altro, idoneo ad identificare il credito tributario tramite l’indicazione RAGIONE_SOCIALE cartelle sottostanti, per cui correttamente la Commissione regionale ha reputato tardiva l’impugnazione (proposta dopo circa un anno) sia del fermo, che RAGIONE_SOCIALE cartelle elencate nel preavviso, in quanto avanzato ben oltre il termine di
sessanta giorni di cui alla citata disposizione, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altra questione sul punto;
4.3. va aggiunto che la notifica del predetto preavviso di fermo preclude, a monte, ogni contestazione concernente presunti vizi RAGIONE_SOCIALE presupposte cartelle di pagamento e RAGIONE_SOCIALE loro notifiche;
4.3.1. il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale «La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo») comporta, infatti, che, se l’atto (nel caso di specie il preavviso di fermo) non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica;
4.3.2 questa Corte ha, infatti, chiarito che « sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell’Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335 », precisando, tuttavia, che «Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito» (così Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397 e nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T. 5 maggio 2024, n. 5574; Cass., Sez. VI/III, 15 maggio 2018, n. 11800; Cass. Sez. VI/T, 3 maggio 2019, n. 11760; Cass. Sez. VI/T, 19 dicembre 2019, n. 33797) e che tale principio si applica a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli
enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T. 4 aprile 2024, n. 8972 cit., proprio in tema di ingiunzione di pagamento, richiamando, tra le tante, Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397);
4.3.3. alla luce di quanto precede, dunque, la mancata impugnazione della predetta comunicazione preventiva del fermo amministrativo ha reso irretrattabili i relativi crediti, il che assorbe ogni valutazione sulla, peraltro nuova (come tale inammissibile), contestazione svolta dalla difesa del ricorrente nella memoria di cui all’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ., secondo cui il Giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’istante « avesse impugnato il fermo amministrativo, mentre lo stesso si era limitato ad impugnare solo i ruoli ad esso sottesi» (v. pagina n. 3 di detta memoria), giacchè la mancata impugnazione del menzionato preavviso di fermo ha precluso, per quanto sopra detto, ogni contestazione del credito per vicende (come nella specie) antecedenti la citata notifica del menzionato atto;
il secondo motivo va ritenuto, nella sua prima parte (concernente i dedotti vizi di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle), assorbito, in ragione della tardività del ricorso;
5.1. deve solo aggiungersi che la notifica (in data 30 giugno 2015) del preavviso di fermo aveva interrotto la prescrizione (cfr. Cass., Sez. T/VI, 25 febbraio 2019, n. 5469) dei crediti (tassa automobilista e contributo Ama), con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale, non maturato al momento della notifica dell’originario ricorso (10 giugno 2016);
il ricorso va, dunque, nel suo complesso rigettato;
le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra l’istante e l’RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto per le altre parti
della loro mancata costituzione in giudizio, il che esonera da ogni statuizione sulle spese;
8. va dato, atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di 1.500,00 € per competenze, oltre accessori ed al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che risulteranno nei registri di cancelleria prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.