Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22295/2017 R.G. proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , in qualità di successore universale di RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 730/49/2017 depositata il 24 febbraio 2017
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 5 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE, notificava ad NOME COGNOME l’avvenuta iscrizione di ipoteca sulla quota indivisa di sua
pertinenza, pari alla metà dell’intero, di alcuni immobili siti nel Comune di Terrazza Coste (PV), sull’asserito presupposto del mancato pagamento di prodromiche cartelle esattoriali relative anche a tributi erariali.
Il La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, la quale respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 730/49/2017 del 24 febbraio 2017 rigettava l’appello della parte privata.
A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale argomentava che il ricorso proposto dal contribuente risultava inammissibile, non essendo stato impugnato nel termine di legge il preavviso di iscrizione ipotecaria precedentemente notificatogli dall’agente della riscossione.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di successore universale ex lege di RAGIONE_SOCIALE, si è limitata a depositare un mero «atto di costituzione», ai soli della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 19, comma 1, lettera ebis ), e 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 77, comma 2 -bis , del D. Lgs. n. 546 del 1992 ( recte : del D.P.R. n. 602 del 1973 -n.d.r.).
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente, in
quanto asseritamente precluso dalla mancata tempestiva impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria anteriormente notificatogli dall’agente della riscossione.
1.2 Viene, al riguardo, obiettato che fra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ai sensi del l’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 rientr a espressamente l’iscrizione di ipoteca (lettera ebis ]), e non invece il semplice preavviso di iscrizione.
Con il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 14, comma 1, della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 2697 c.c..
2.1 Si assume che avrebbe errato il collegio di secondo grado nel ritenere validamente eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, benchè non fosse stata acquisita agli atti la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dalla norma e del suo ricevimento da parte del destinatario.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame della seconda censura.
3.1 Per giurisprudenza di questa Corte, il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all’ art. 77, comma 2bis , del D.P.R. n. 602 del 1973 è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.2 L’impugnazione di tale atto rappresenta, tuttavia, una mera facoltà, e non un onere, per il destinatario, il quale può in ogni caso proporre ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca; anzi, lo deve fare, nell’osservanza del termine decadenziale all’uopo stabilito dall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo citato, se vuole impedire che essa acquisisca il carattere della definitività (cfr. Cass. n. 30736/2021, Cass. n. 26129/2017).
3.3 Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l’atto tipico impugnabile (l’iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all’atto impugnato in via facoltativa (cfr. Cass. n. 32527/2022, Cass. n. 30736/2021, Cass. n. 7344/2012).
3.4 Dalle suenunciate «regulae iuris» , da ribadire in questa sede, si è erroneamente discostata la CTR, la cui decisione incorre, pertanto, nella denunciata violazione di legge.
Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto.
4 .1 Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
4.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione