Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33218 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33218 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13668/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – TAR LAZIO, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6115/2017 depositata il 23/10/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME COGNOME ha impugnato la cartella di pagamento, notificatale nel 2013, relativa all’integrazione del contributo unificato, pretesa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio per i motivi aggiunti nella causa n. 5675/2011.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in primo grado.
L’appello è stato rigettato.
Il giudice di appello ha ribadito la qualifica di atto impositivo ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 dell’invito al pagamento dell’integrazione del contributo unificato, precedentemente notificato nel 2011, ed ha, pertanto, confermato l’inammissibilità del ricorso nella parte diretta a contestare la pretesa tributaria, mentre ha ritenuto superata ogni questione sulla notifica della cartella in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
Si sono costituiti con controricorso la concessionaria alla riscossione e la RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale dell’8 novembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il presente ricorso la ricorrente ha denunciato: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, oltre che dell’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo alcun onere, ma una mera facoltà di impugnativa dell’invito al pagamento dell’integrazione del contributo unificato, che non rientra nel novero
degli atti autonomamente impugnabili individuati dalla legge, sicchè dall’omessa impugnazione non può derivare alcuna decadenza ed è illegittima la pronuncia di inammssibilità del ricorso; 2) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., degli ulteriori profili di illegittimità lamentati, relativi alla notifica degli atti e della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo posta, senza il rispetto della l. n. 890 del 1982 ed in violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; 3) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., della mancanza di un valido atto impositivo presupposto (fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti), attesa la mancanza di una risposta alle deduzioni difensive formulate e l’assenza di una specifica contestazione in ordine alle sanzioni applicate; 4) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e la violazione delle regole previste per la riscossione del contributo unificato, attesa la necessità di prospettare in modo chiaro l’applicazione delle sanzioni, in caso di inadempimento, e della notifica di un successivo atto relativo alle sanzioni; 5) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (omessa proposizione di una domanda nuova con i motivo nuovi) e la violazione dell’art. 13, comma 6bis, del d.P.R. n. 115 del 2002; 6) la nullità dell’avviso di accertamento per l’evidente assenza di motivazione e per violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente, non mettendo in condizioni l’avviso impugnato di conoscere le ragioni della pretesa.
2.Il primo motivo è infondato, alla luce del principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui l’invito al pagamento del contributo unificato non versato (o, come nel caso di specie, della sua integrazione) ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l’unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell’imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa
tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (v., tra le altre, Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2021, n. 40233 e Cass., Sez. 5, 11/11/2015, n. 23061). Da tale premessa deriva, pertanto, che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto inammissibili i motivi proposti avverso la cartella di pagamento, diretti a contestare la debenza dell’integrazione del contributo unificato e/o la legittimità del precedente invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002, che avrebbero dovuto essere proposti mediante la necessaria impugnazione di tale atto e non della presente cartella.
3.Il secondo motivo è, in primo luogo, inammissibile nella parte in cui si riferisce ad atti anteriori alla cartella di pagamento e non tempestivamente impugnati.
Con riferimento alla cartella di pagamento, il motivo -formulato in relazione all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. e, pertanto, inammissibile avverso una doppia conforme, ai sensi dell’art. cod.proc.civ. 348ter cod.proc.civ., nella formulazione ratione temporis vigente e oggi sostituita dall’art. 360, terzo e quarto comma, cod.proc.civ. – denuncia anche carenza di motivazione e violazione di legge. In proposito occorre premettere che, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto
fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., 6/05/2015, n. 9100). Tuttavia, nel caso di specie, la censura risulta formulata in modo ambiguo e non comprensibile, non consentendo di comprendere quali violazioni specifiche del procedimento di notificazione sono contestante, e menziona un orientamento giurisrudenziale di merito del tutto superato. Difatti, alla luce del dato letterale dell’art. 26 del d.P.R. n. 603 del 1972, nella formulazione attualmente e ratione temporis vigente, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (tra le tante, Cass., Sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708). Né la ricorrente ha allegato la mancata ricezione del plico, rectius il mancato raggiungimento dello scopo.
3. Tutti gli altri motivi sono inammissibili, in quanto sono diretti non già a censurare la sentenza di appello, bensì a riproporre i motivi del ricorso introduttivo del giudizio assorbiti in conseguenza della pronuncia di mero rito e su cui, quindi, non vi è stata alcuna pronuncia – motivi, che, laddove il ricorso per cassazione fosse stato accolto, avrebbero potuto essere riproposti dinanzi al giudice del rinvio (v., in questo senso, Cass., Sez. 5, 1° giugno 2012, n. 8817; Cass., Sez. U., 23 novembre 2015, n. 23833). Del resto, l’inammissibilità di tali censure deriva anche da quanto già esposto al punto 2, atteso che le contestazioni aventi ad oggetto la pretesa
tributaria avrebbero dovuto essere rivolte avverso il precedente invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 e non avverso la cartella di pagamento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere, in favore della parte controricorrente, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 08/11/2023.