Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
Intimazione di pagamento notifica- prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18069/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente – contro
PRIVITERA COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ,
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA n. 142/2022, depositata il 10/01/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava il preavviso di fermo amministrativo, n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 26 gennaio 2017, relativo a crediti erariali e previdenziali, per un importo complessivo di euro 266.605,09, portati da cinque cartelle di pagamento (nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA).
La CRAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente il ricorso e annullava tre cartelle di pagamento (nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA); confermava, invece, la legittimità RAGIONE_SOCIALEe altre due cartelle (nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA). Per l’effetto confermava il preavviso di fermo, in quanto legittimamente emanato, a fronte di un debito erariale che ammontava comunque a euro 85.000,00 circa.
La sentenza veniva appellata dalla contribuente che ne chiedeva una riforma parziale nella parte in cui la C.t.p. aveva confermato, nello specifico, la legittimità RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA) evidenziando che dalla copia fotostatica RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica non era dato evincere dove, a chi e come fosse stata notificata ; che la notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento era nulla per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 cod. proc. civ.; che tra la data del 21 agosto 2001 RAGIONE_SOCIALEa presunta notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella e la data del 2 ottobre 2012, di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento era comunque maturata la prescrizione decennale. Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE
che spiegava appello incidentale, volto a contestare la pronuncia di primo grado laddove aveva annullato, perché ritenute prescritte, le tre cartelle di pagamento (nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA) affermando che quei crediti erano cristallizzi e non più contestabili.
La C.t.r. accoglieva l’appello principale RAGIONE_SOCIALEa contribuente, annullando, per l’effetto , la cartella n. 29320010127690903; rigettava, invece, l’appello incidentale confermando la sentenza di primo grado. Quanto alla cartella annullata osservava che quantunque si ritenesse effettuata il 21 agosto 2001 la notifica RAGIONE_SOCIALEa stessa, tra tale data e il 2 ottobre 2012, data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, era comunque maturata la prescrizione decennale relativa ai tributi (irpef, ilor ed accessori) pre tesi dall’Ufficio.
5 . L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di NOME COGNOME chiamando in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE . Entrambi le intimate hanno depositato controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’accoglimento del ricorso. La contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli art. 19 comma 3 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
C ensura la sentenza d’appello per aver ritenuto che la cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA si riferisse a crediti per i quali, successivamente alla sua emissione, fosse maturata la prescrizione decennale. Osserva che sia la cartella di pagamento che il successivo atto di intimazione erano stati notificati alla contribuente; che la dedotta prescrizione, la quale si sarebbe maturata tra la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella avvenuta nell’agosto del 2001 e la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di
intimazione, avvenuta nell’ottobre del 2012, avrebbe dovuto essere fatta valere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, mediante impugnazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, sia con riferimento al ricorso, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma n. 6 cod. proc. civ. in relazione al criterio RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza, sia con riferimento al motivo di ricorso , per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. , per mancanza di specificità.
Il ricorso rispetta il «moRAGIONE_SOCIALEo legale» apprestato dall’art. 366 cod. proc. civ. e consente a questa Corte di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia RAGIONE_SOCIALEo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio del motivo con le conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. Risulta chiara, poi, la formulazione del motivo, il quale censura la sentenza impugnata per aver ignorato che l’eccezione di prescrizione maturata prima RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento avrebbe dovuto farsi valere a mezzo impugnazione di ques t’ultima.
Nel merito il motivo è fondato.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla cartella n. 29320010127690903, -l’unica oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso per cassazione ha così motivato «l’appello proposto dalla contribuente risulta fondato posto che, quantunque si ritenesse effettuata il 21.8.2001 la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella sub n. 1), tra tale data e il 29.10.2012, data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, sarebbe maturata la prescrizione decennale relativa ai tributi (irpef, ilor ed accessori) pretesi dall’Ufficio».
3.2. Tale statuizione è erronea in diritto.
In primo luogo deve evidenziarsi che il contribuente ha impugnato, non l’intimazione di pagamento, ma il successivo atto di preavviso di fermo amministrativo.
Ciò posto, deve darsi continuità al principio di diritto per il quale l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la crist allizzazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione» (Cass. 11/03/2025, n. 6436
Nello stesso senso si è chiarito che l’omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare RAGIONE_SOCIALE‘anzidetto termine (Cass. 21/07/2025, n. 20476).
3.2.1. Va rammentato, in proposito che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’ art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo RAGIONE_SOCIALEo spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta RAGIONE_SOCIALEa forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere, d’impugnazione di atti diversi da quelli ivi
specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630).
E’ pacifico pertanto che la mera facoltatività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.2.2 . L’art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di «un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 -intestato «avviso di mora» -prevedeva che l’esattore prima di iniziare l’espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l’indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l’invito a pagare entro cinque giorni; che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa riscossione mediante ruolo, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell’attuale art. 50 intestato «termine per l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione» il quale prevede che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono
espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
3.2. 3. Con riferimento all’intimazione di pagamento in generale quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.).
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto non possa risolversi sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa mera formale dizione contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, la questione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l’esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là RAGIONE_SOCIALE‘ininfluente differenza di denominazione, all’avviso previsto dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l’ipotesi che l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là RAGIONE_SOCIALEa diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione
propria RAGIONE_SOCIALE‘atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata.
3.2.4. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, se l’intimazione di pagamento nel senso sopra precisato -non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l’avviso di intimazione, sebbene contenente l’esplicitazione di u na ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.2.5. Il contribuente, pertanto, ha l’onere d’impugnare l’avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento e quella di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso stesso; ugualm ente deve ritenersi con riferimento alla cartella per la quale si assuma che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l’eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest’ulti ma, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.2.6. La C.t.r., pertanto, ha errato nei ritenere che il contribuente potesse far valere la prescrizione del credito, maturata prima RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento , impugnando il preavviso di fermo.
3.3. Il contribuente, in sede di controricorso, ha eccepito nel merito che «anche la notifica RAGIONE_SOCIALEa intimazione di pagamento relativa alla cartella n. 29320010127690903/000 è stata dai giudicanti considerata nulla sul presupposto che ‘il messo notificatore in data 29.10.2012 ( ben 11 anni dopo al presunta notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento) ha tentato la notifica RAGIONE_SOCIALEa predetta intimazion e ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art 140 c.p.c. , senza tutta via completare l’iter notificatorio’». Ha aggiunto che «la Riscossione Sic ilia non ha dato prova RAGIONE_SOCIALE‘invio RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa prevista dall’art 140 c.p.c. e pertanto la notifica è stata dai giudicanti ritenuta nulla» (cfr. pag. 28 controricorso in cassazione).
3.3.1. L’eccezione, tuttavia, non trova riscontro negli atti del giudizio dai quali, al contrario, emerge che entrambi i giudici di merito, con accertamento in fatto non censurabile in cassazione, hanno verificato la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazi one di pagamento.
In particolare, la C.t.p., nella sentenza di primo grado, ha testualmente affermato: «la cartella n. 293 2001 0127690903 è stata notificata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 139 c.p.c.; risulta successiva intimazione del 2012 la cui notifica è correttamente documentata; tale intimazione non risulta impugnata».
Tale statuizione è stata oggetto di espresso motivo di appello da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente, anche con riferimento alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento. La RAGIONE_SOCIALE.t.r., tuttavia, pur avendo dato atto nello svolgimento del processo che l’appello verteva anche sulla notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, nella parte motiva ha espressamente indicato il giorno 29 ottobre 2012 come quello RAGIONE_SOCIALEa relativa notifica.
Invero, la contribuente, totalmente vittoriosa in secondo grado con riferimento alla cartella n. 29320010127690903, non era tenuta a spiegare ricorso incidentale sulla specifica questione RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, potendo limitarsi a riproporla (Cass. 09/11/2016, n. 22841); la parte tuttavia, fonda la propria eccezione sul presupposto, erroneo, che entrambi i giudici di merito abbiano accertato la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento.
3.3.2. A ciò deve aggiungersi che l’intimazione di pagamento (come del resto l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento) è atto sostanziale e non atto processuale, sicché resta precluso a questa Corte di controllarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, il suo perfezionamento, trattandosi di verifica rimessa al giudice di merito. Ugualmente, l’accertamento in ordine alle modalità seguite nella notificazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. 02/05/2025, n. 11533 e Cass. 29/01/2024, n. 2630 quanto all’avviso di accertamento
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata; inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e art. 384 cod. proc. civ. rigettando, con riferimento alla cartella oggetto del contendere in questa sede (la n. NUMERO_CARTA), l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Le spese RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito restano compensate in ragione del l’incertezza interpretativa in merito all’obbligo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ atto di intimazione, risolta di recente da questa Corte.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigetta, con riferimento alla cartella oggetto del contendere, l’originario ricorso
RAGIONE_SOCIALEa contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALEe fasi del giudizio di merito e condanna la contribuente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE -Riscossione le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.000,00 oltre a euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME