Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21945 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21945 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: notifica cartella di pagamento -persona giuridica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23726/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 913/4/2024, depositata il 26.3.2024 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 913/4/2024, depositata il 26.3.2024, veniva rigettato l’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 977/2/2023, che aveva rigettato l’impugnazione del pignoramento n. 34-2022-284, dell’intimazione di pagamento n. 034 2022 9000675842, notificata in data 08.04.2022, e, per quanto qui interessa, perché ancora materia del contendere non essendo stata inserita nell ‘istanza di rottamazione inoltrata il 24 gennaio 2023, della correlativa prodromica cartella di pagamento n. 034 2013 00102764 45, per IVA e ritenute alla fonte anno 2009 di euro 26.199,38, asseritamente non notificata.
La contribuente appellante ribadiva, in via preliminare, la contestazione che la cartella non le era stata ritualmente notificata, ma il giudice d’appello condivideva la decisione di primo grado ritenendo legittima la notifica che, dopo aver constatato l’irreperibilità , era stata effettuata ai sensi dell’art. 26, comma quarto, del d.P.R. 29/09/1973 n. 602 e 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 600/1973 n. 600.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la contribuente per un unico motivo, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.; a sua volta l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha depositato controricorso con ricorso incidentale per un motivo.
Considerato che:
Con l’unico motivo posto a base del ricorso principale, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 26, comma 4, d.P.R. 602/73, 143 e 145 cod. proc. civ., 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n.600/73 per avere il giudice d’appello errato ad applicare, ai fini della decisione sulla notifica della cartella n. 034/2013/0010276445/000 sottostante al pignoramento ed effettuata ad una società di capitali, la lettera e) dell’art.60, comma 1, d.P.R. n.600/73 in luogo dell’art. 145 cod. proc. civ.
Con il motivo di ricorso incidentale l’agente della riscossione censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver il giudice d’appello ritenuto, con statuizione implicita d ell’esame del merito delle doglianze dedotte, ammissibile il ricorso originario teso a contestare la regolare notifica della cartella di pagamento n. 034/2013/0010276445/000, nonostante fosse stata accertata dal giudice di prime cure -con affermazione non censurata nell’atto d’appello -la notificazione, medio tempore , di successivi atti interruttivi portanti le medesime pretese.
La sentenza d’appello sarebbe affetta da nullità per avere ritenuto ammissibile il ricorso proposto nonostante l’accertata trasmissione, medio tempore, di alcuni atti portanti le medesime pretese – e segnatamente del sollecito di pagamento n. 034/2017/90/01027416/000 e degli avvisi nn. 034/2018/90/02373063/000, 034/2022/90/00675842/000 e 034/2022/90/00853249/000, rispettivamente notificati il 12.12.2018, l’8.04.2022 e il 05.04.2022 -inoltrati in seguito alla notifica della cartella di pagamento n. 034/2013/0010276445/000 della quale si lamenta l’illegittimità anche in questa sede.
Il Collegio ritiene che su di un piano logico l’unico motivo di ricorso incidentale dev’essere esaminato in via prioritaria, in quanto potenzialmente paralizzante il ricorso principale dal momento che pone un tema di ammissibilità stessa del ricorso introduttivo del giudizio, ed è fondato.
3.1. Il Collegio osserva che la sentenza di primo grado specifica che il 12.12.2018 è stata notificata un’intimazione di pagamento ex art.50 d.P.R. 602/73 -63/000, non impugnata. Il motivo è innanzitutto ammissibile, perchè l’agente della riscossione ha riportato sì nel testo del controricorso solo una parte della sentenza di primo grado, in cui però non sono indicati gli estremi dell ‘ intimazione non impugnata, ma ha comunque allegato al controricorso la sentenza di primo grado nella quale vengono indicati il numero e la data della notifica di detta intimazione e la censura è dedotta sotto l’angolo dell’ error in procedendo che consente al giudice l’esame degli atti. In ogni caso, la contribuente non ne contesta l’esistenza.
3.2. Il Collegio ritiene che la mancata impugnazione della intimazione di pagamento, notificata nel 2018, abbia precluso alla contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella, dovendosi condividere l’orientamento recente e prevalente in Sezione in tal senso (si veda, ad esempio, Cass. nn. 6436/2025, 13329/2025 e 22108/2024).
Da quest’ultima pronuncia è stato tratto il principio di diritto secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, l’iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
La Corte giunge a tale condivisibile decisione in quanto « l’iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l’impugnazione dell’atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale; 2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, in quanto l’omessa impugnazione dell’intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773)».
3.3. E’ dunque superata la pronuncia, invocata nella memoria illustrativa (Cass. n.16743/2024) della contribuente, poiché è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale -giova ripeterlo – «La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo») comporta che, se l’intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescri-
zione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (ad. es., v. Cass. n.10736/2024). Né tale principio è inficiato dalla sentenza della Corte Cost. n.36/2025, pure menzionata nella memoria illustrativa, che non riguarda, a differenza di quanto ritiene la contribuente, la questione dell’impugnabilità di atti intermedi, ma quella della produzione di nuove prove in appello nel processo tributario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992) e l’applicazione nei giudizi in corso delle disposizioni in materia di contenzioso tributario di cui al d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
La fondatezza del ricorso incidentale reca con sé l’ assorbimento del ricorso principale con il quale viene censurata la sentenza d’appello nella parte in cui il giudice si è pronunciato sulla notifica della cartella sottostante, questione che è ormai preclusa dalla mancata impugnazione de ll’intimazione di pagamento ex art.50 d.P.R. 602/73 -63/000, notificata in data 12.12.2018.
In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, la sentenza del giudice di seconde cure deve essere cassata in relazione al ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito, la Corte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo limitatamente alla pretesa fiscale oggetto del pignoramento di cui alla cartella sottostante n. 034/2013/0010276445/000.
Le spese di lite dell’intero giudizio sono compensate, tenuto conto del consolidamento della giurisprudenza di legittimità, successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo
del giudizio limitatamente alla pretesa fiscale ancora oggetto del pignoramento di cui alla cartella sottostante n. 034/2013/0010276445/000.
Compensa le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.5.2025