Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29293 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7993/2018 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore nel presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato Direttivo pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
INTIMAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL GIUDIZIO DI APPELLO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio -sezione staccata di Latina il 6 settembre 2017, n. 5080/19/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio -sezione staccata di Latina il 6 settembre 2017, n. 5080/19/2017, che, in controversia su impugnazione di tredici intimazioni di pagamento per imposte erariali da parte RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) , in qualità di agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione per la Provincia di Frosinone, per l’ammontare complessivo di € 3.842.745,17, dopo il silenzio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sull’istanza di sgravio in ordine alle prodromiche cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto da l medesimo nei confronti RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE‘ (alla quale l’RAGIONE_SOCIALE è subentrata ex lege ) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone il 2 dicembre 2013, n. 361/4/2013, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente – sul presupposto che: a) solo dieci
RAGIONE_SOCIALE tredici cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento riguardavano debiti tributari, dovendo declinarsi la giurisdizione per le restanti a favore del giudice ordinario; b) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate al contribuente a mezzo del servizio postale; c) il contribuente era, pertanto, decaduto da ogni contestazione sul merito RAGIONE_SOCIALE pretese impositive; d) il contribuente non poteva dolersi RAGIONE_SOCIALEa sola carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Dopo essersi costituito in giudizio a mezzo di nuovo difensore, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a diciassette motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul silenzio serbato dall’amministrazione finanziaria per il termine di 220 giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sgravio (con lettera raccomandata A.R. del 5 dicembre 2012), per cui la mancata risposta comporterebbe la nullità RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado, con ragionamento viziato da insanabile contraddizione, « senza esaminare la documentazione probatoria prodotta dal contribuente nel corso
del giudizio, e senza esaminare le eccezioni in fatto ed in diritto nel corso del giudizio », non avvedendosi che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione non aveva fornito alcuna prova (nell’ an e nel quantum ) del credito vantato nei confronti del contribuente.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 cod. civ., 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, quale modificato dall’art. 3 del d.l. 6 febbraio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 2948, n. 4), cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che i crediti indicati nelle intimazioni di pagamento e nelle cartelle di pagamento si erano prescritti e che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione era decaduto dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘ azione esecutiva.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione si era costituito nei giudizi di merito a mezzo di avvocato del libero foro, laddove tale facoltà è preclusa per le controversie successive all’1 gennaio 2016.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione aveva prodotto in giudizio soltanto le fotocopie degli estratti di ruolo, omettendo di produrre gli originali o le fotocopie RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione si era tardivamente costituito nei giudizi di merito, essendo decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘appello.
1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare il difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento, giacché l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione non av eva dato prova RAGIONE_SOCIALEa qualifica del notificante che aveva consegnato l’atto esattivo al destinatario e redatto la relata di notifica.
1.8 Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241 e RAGIONE_SOCIALEa legge 11 febbraio 2005, n. 15, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dal contribuente in ordine alla sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento da parte di soggetto provvisto di delega.
1.9 Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 RAGIONE_SOCIALEa legge ( recte : del d.lgs.) 13 aprile 1999, n. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado che l’erronea indicazione degli atti presupposti nel corpo RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento, che aveva, perciò, impedito l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori.
1.10 Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241 e RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la mancata allegazione degli atti prodromici e la carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento.
1.11 Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione le prove proposte dal contribuente, nonostante l’omessa contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
1.12 Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., non essere stato rilevato dal giudice di secondo grado « che l’operato RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione sarebbe illegittimo, in quanto la presunzione opera sul quantum debeatur , ma non sull’ an debeatur».
1.13 Con il tredicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241 e RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la mancata allegazione (nonché l’omessa produzione) degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento.
1.14 Con il quattordicesimo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di
fissare l’udienza per la trattazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure.
1.15 Con il quindicesimo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. , per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente, incorrendo in ultrapetizione.
1.16 Con il sedicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente apparente.
1.17 Con il diciassettesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 119, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente disposto dal giudice di secondo grado il raddoppio del contributo unificato in materia tributaria.
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di esaminare in via prioritaria il quindicesimo motivo ed il sedicesimo motivo, giacché l’eventualità di un esito fausto comporterebbe l’assorbimento dei restanti motivi.
I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza all’adeguatezza motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sono infondati.
3.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,
comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
3.2 Nella specie, però, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano RAGIONE_SOCIALEa logica giuridica, contenendo un’adeguata ed articolata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, con particolare riguardo alla regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, alla completezza redazionale RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento ed alla incompiuta prescrizione dei crediti tributari.
3.3 Ne discende che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si pone ben oltre la soglia del c.d. ‘ minimo costituzionale ‘ .
Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
4.1 La censura attiene all ‘osservanza RAGIONE_SOCIALE a procedura disciplinata dall’art. 1, commi 537 -540, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La controricorrente ha eccepito che, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso introduttivo si evincerebbe la deduzione di tale censura nei precedenti gradi del giudizio. Invero, nell’esposizione degli antefatti processuali (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), il motivo di appello n. 3) è riferito a « prescrizione e decadenza dei debiti in questione anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il contribuente presentava il 29.11.2012 istanza di annullamento in autotutela senza che pervenisse risposta da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ». Per cui, l’inciso sulla sollecitazione all’autotutela non fa alcun cenno mirato ad una specifica violazione RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4.2 Ad ogni modo, si rammenta che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio
precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709; Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11238).
4.3 Per il resto, aggiungasi, in ogni caso, che, secondo questa Corte, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 538, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, senza ottenere risposta dall’RAGIONE_SOCIALE entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del citato art. 1, l’annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice , ovvero se i motivi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE lettere a) – f) del comma 538 e, a tal
fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria (Cass., Sez. Trib., 2 dicembre 2024, n. 30841).
4.4 Nella specie, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘istanza trascritta in ricorso (pagine 11-15 del ricorso) il contribuente non ha invocato la ricorrenza di alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dal comma 538, essendo stata dedotta in tale sede soltanto la omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e soltanto in modo generico la prescrizione RAGIONE_SOCIALE imposte (con impossibilità di riscontrare, almeno in via sommaria, che essa sia « intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo »).
Il secondo motivo è inammissibile.
5.1 In primo luogo, si deve rilevare la preclusione derivante dalla c.d. ‘ doppia conforme ‘ (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima RAGIONE_SOCIALE‘1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), co d. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109). Nella specie, però, a fronte RAGIONE_SOCIALEa soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ.).
5.2 In secondo luogo, la censura non attinge l’omesso esame di un fatto storico con rilevanza decisoria, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto (con particolare riguardo: alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento; al contenuto formale RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento), che, comunque, sono state, per lo più, dedotte con autonome doglianze di violazione o falsa applicazione di legge.
5.3 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ” fatto storico “, il cui esame sia stato omesso, il ” dato “, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” come ” e il ” quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ” decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573).
L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426). 6. Il terzo motivo è inammissibile.
6.1 Il mezzo è affetto da assoluta genericità ed indeterminatezza in ordine al computo del termine di prescrizione -non potendo esservi decadenza rispetto ad atti (ormai definitivi) presupposti dalle cartelle di pagamento -per ciascuno dei crediti portati dalle singole cartelle di pagamento. 6.2 Si rammenta, peraltro, che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4), cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno
d’imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33213; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 20906; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2025, n. 12509).
Così, per il canone di abbonamento radiotelevisivo di cui al r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in assenza di una specifica disposizione relativamente al termine di prescrizione, vale la previsione generale di cui all’art. 2946 cod.civ. (Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33213).
Parimenti, il diritto camerale, disciplinato dall’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1993, n. 580, e finalizzato al finanziamento ordinario RAGIONE_SOCIALE CCIAA, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, n. 4), cod. civ., e quindi alla prescrizione quinquennale (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022, n. 22897)
Aggiungasi che la prescrizione per interessi moratori e sanzioni amministrative è quella quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4), cod. civ., per quanto riguarda i primi, e di cui all’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per quanto riguarda le seconde. Con particolare riferimento agli interessi moratori, essi sono, infatti, regolati -secondo la giurisprudenza
largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune, quale l’art. 2948, n. 4), cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. 6^-Trib., 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. Trib., 9 giugno 2023, n. 16415; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32256; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n. 15864). Quanto alle sanzioni amministrative, la più recente giurisprudenza di legittimità ha sancito che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù RAGIONE_SOCIALEa sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4), cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione principale (Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n. 15864).
Il quarto motivo è infondato.
7.1 Le società del gruppo ‘ RAGIONE_SOCIALE potevano costituirsi nei giudizi tributari mediante conferimento di mandato a difensori del libero foro, non essendo obbligate ad avvalersi dei propri funzionari.
Invero, l ‘art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione « sta in giudizio
direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata ». Tale disposizione si riferisce alla legitimatio ad processum .
Lo ius postulandi è, invece, disciplinato dal successivo art. 12, comma 1, il quale, prevedendo che: « Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato », dispone a contrario e per implicito che gli enti impositori e gli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione, ove lo ritengano, « possono essere assistiti da un difensore abilitato ». 7.2 Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo all’RAGIONE_SOCIALE (succeduta a titolo universale alle società del gruppo ‘ RAGIONE_SOCIALE, che sono state cancellate d’ufficio dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese senza alcuna procedura di liquidazione, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), affermandosi (da ultima: Cass., Sez. Trib., 7 settembre 2025, n. 24718) che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE si avvale: 1) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del l’art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALEa delibera prevista dal citato 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di avvocati del libero foro – nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del l’art. 1, comma 5, del citato d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2019 -si vedano anche: Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., Sez. Un., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, con l’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, si è passati dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del l’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALEa neo istituita RAGIONE_SOCIALE, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai tribunali, ai giudici di pace ed alle commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stato su base convenzionale, è consentito all’RAGIONE_SOCIALE di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. L’orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dal l’art. 4 -nonies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; detta norma ha fornito, invero, un’interpretazione autentica del l’art. 1, comma 8, del citato d.l. 28 giugno 2019, n. 58, recante norme in materia di soppressione di RAGIONE_SOCIALE e di patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiarendo appunto che il rapporto fra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30252). Alla luce dei predetti principi, questa Corte ha ulteriormente osservato che « il Protocollo d’intesa tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie » (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30432; si vedano anche: Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2020, n. 13804; Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2020, n. 21660). 8. Il quinto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
8.1 In base alla esposizione degli antefatti processuali nella sentenza impugnata, il contribuente avrebbe lamentato -tra i
motivi di appello – la produzione degli estratti di ruolo in luogo RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, ma non risulterebbe averne contestato la conformità agli originali.
Per cui, anche sotto tale profilo, la censura non attinge l’accertamento del giudice di appello circa la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta.
8.2 Tale rilievo è coerente col principio enunciato da questa Corte, secondo cui il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo; tale nullità si risolve in un ” non motivo ” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4), cod. proc, civ. (tra le più recenti: Cass., Sez. 3^, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. 3^, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., Sez. 3^, 6 aprile 2025, n. 9059).
Il sesto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
9.1 Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte resistente deve avvenire, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa attrice, di contestare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme di
diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n. 6734; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., Sez. Trib., 13 maggio 2025, n. 12672).
9.2 Pertanto, in disparte la deducibilità dei vizi eventualmente inficianti la sentenza di primo grado soltanto con l’atto di appello, il mezzo non lamenta la proposizione di eccezioni in senso proprio da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione almeno in grado di appello, per cui la tardiva costituzione in tale sede sarebbe di per sé ininfluente ed irrilevante sul piano RAGIONE_SOCIALE‘interesse all’impugnazione (art. 100 cod. proc. civ.) in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
10. Il settimo motivo è infondato.
10.1 Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente ratione temporis , anche dopo che l’art. 12 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha soppresso l’inciso « da parte RAGIONE_SOCIALE‘esattore », la notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35822).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario RAGIONE_SOCIALEa medesima costituiscono oggetto di una attestazione RAGIONE_SOCIALE‘agente postale assistita dall’efficacia
probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25099; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25336; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30868; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9537; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2586; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31946; Cass., Sez. Trib., 17 giugno 2025, n. 16211).
Dunque, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, eseguita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle RAGIONE_SOCIALEa legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma ” semplificata ” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEa vita finanziaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124; Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025, n. 19885).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento da parte del concessionario RAGIONE_SOCIALEa riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità RAGIONE_SOCIALEa persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, -in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 20 novembre 1982, n. 890 -l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014,
n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura « meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari » -la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina RAGIONE_SOCIALEa legge 20 novembre 1982, n. 890 -alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
Inoltre, è pacifico che la natura sostanziale e non processuale RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in tema di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, di cui all’art. 156 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13302; Cass., Sez. Trib., 2 dicembre 2024, n. 30842; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880).
10.2 Ne discende che la mancata indicazione nella relata RAGIONE_SOCIALEa qualifica del notificatore (l’agente postale) non inficia la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica, qualora il plico contenente la cartella di pagamento sia stato comunque consegnato al destinatario,
che sia stato così messo in condizione di conoscerne il contenuto.
L’ottavo motivo è in ammissibile.
11.1 Vi è assoluta carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento, precludendo al collegio la stessa possibilità di sindacare la sussistenza del vizio denunciato.
11.2 Ad ogni modo, si rammenta che, per espressa disposizione legislativa (art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) soltanto l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o di altro impiegato RAGIONE_SOCIALEa carriera direttiva da lui delegato e, in caso di contestazione del contribuente, incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, ma, atteso il principio RAGIONE_SOCIALEa tassatività RAGIONE_SOCIALE nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l’avviso di mora e l’attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto all’organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32657; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contribuente l’onere di provarne la non imputabilità.
Il nono motivo è inammissibile.
12.1 Vi è assoluta carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento. Inoltre, la doglianza è vaga e generica in ordine agli atti presupposti che sarebbero stati erroneamente indicati.
12.2 Per il resto, l’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario RAGIONE_SOCIALEa riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore quanto RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, l’onere per l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative RAGIONE_SOCIALEa lite. In coerenza con tale indirizzo, si è, tra l’altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore o RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto successivo ed essendo rimessa all’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere
di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474).
Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio , avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ente l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20372).
Analogo principio vale anche per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento. L’intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenz a del quale al ‘vecchio’ avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all’esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^Trib., 14 settembre 2022, n. 27093; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108).
Si è detto, infatti, che, in caso di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di mora, la legittimazione passiva discende dalle contestazioni effettuate dal contribuente, spettando all’amministrazione, in quanto titolare del diritto di credito, e non al concessionario, in quanto mero destinatario del pagamento, quando venga contestata la stessa pretesa tributaria. In tale evenienza, tuttavia, se l’azione è rivolta nei confronti del concessionario, quest’ultimo, ai sensi degli artt. 40 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ha l’onere di chiamare in causa l’ente titolare al fine di evitare di rispondere RAGIONE_SOCIALE‘esito sfavorevole RAGIONE_SOCIALEa lite, senza che l’eventuale omissione determini l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda o imponga al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 5^,
18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2025, n. 20024).
Il decimo motivo è inammissibile.
13.1 Vi è assoluta carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento. Inoltre, la doglianza è vaga e generica in ordine agli atti presupposti che sarebbero stati cripticamente indicati. 13.2 Ad ogni buon conto, l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al moRAGIONE_SOCIALE approvato con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sicché non occorre (anche in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 21octies , comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l’identificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. Trib., 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2023, n. 5546; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33135; Cass., Sez. Trib., 8 settembre 2025, n. 24799).
13.3 Pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal moRAGIONE_SOCIALE ministeriale, la semplice indicazione RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo, degli interessi moratori e RAGIONE_SOCIALE spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza
motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, anche in coerenza all’orientamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, che -sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l’ intimazione di pagamento -hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo RAGIONE_SOCIALE‘atto precedente e la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica RAGIONE_SOCIALEa tipologia e RAGIONE_SOCIALEa natura degli interessi oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281).
13.4 In proposito, il giudice di appello aveva accertato la completezza motivazionale RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento, disattendendo i vizi eccepiti dal contribuente.
L’undicesimo motivo è inammissibile.
14.1 In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del
risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2025, n. 28088), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ” prudente apprezzamento “, pretendendo di attribuirle un
altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585).
In linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l . 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., Sez. 3^, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2021, n. 3572; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2022, n. 867; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11329; Cass., Sez. Trib., 22 ottobre 2025, n. 28118), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
14.2 Nella specie, la contestazione è vaga e generica, non indicando quali mezzi di prova sarebbero stati negletti dal
giudice di appello ed incontestati dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione. 15. Il dodicesimo motivo è inammissibile.
15.1 Nessuna contravvenzione alle regole di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio è stata specificamente imputata dal ricorrente al giudice di appello.
15.2 Difatti, l’infrazione alla regola generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. (che è stata lamentata in rubrica dalla ricorrente) si può configurare soltanto nell’ipotesi in cui si lamenti che il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2286; Cass., Sez. Trib., 7 aprile 2023, n. 9529; Cass., Sez. Lav., 23 maggio 2024, n. 14482; Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2024, n. 30389; Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 2025, n. 3761).
15.3 Il ricorrente ha genericamente lamentato che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione non avrebbe dato alcuna prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, senza attingere l’accertamento fatto dal giudice di appello sulla completezza RAGIONE_SOCIALEa produzione concernente le cartelle di pagamento e sulla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento.
16. Il tredicesimo motivo è inammissibile.
Il mezzo costituisce la mera replica del decimo motivo, valendo le medesime ragioni per l’ absolutio ab instantia .
Il quattordicesimo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
17.1 Anzitutto, vi è assoluta carenza di autosufficienza per omessa trascrizione o riproduzione nel ricorso RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello nella parte relativa all’istanza de qua.
17.2 Comunque, in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito RAGIONE_SOCIALEa causa senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, in quanto l’art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che « gli effetti RAGIONE_SOCIALEa sospensione cessano alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado », sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull’istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8510; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2013, n. 24448; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16116; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1312; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25414; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. 37484; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32904; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1149). 17.3 Comunque, nella specie, nulla è stato dedotto in ordine ad eventuali vulnera al diritto di difesa.
Il diciassettesimo motivo è inammissibile.
18.1 Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che: « Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ».
18.2 Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, per un verso, la deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione in disamina è inammissibile come specifica ragione di impugnazione, stante l’indifferenza RAGIONE_SOCIALEa controparte del giudizio rispetto ad essa e la piena possibilità di affrontare la medesima, se del caso,
attraverso la contestazione, nelle sedi proprie, RAGIONE_SOCIALEa pretesa che si ritenesse indebitamente esercitata dall’amministrazione finanziaria a tale titolo (Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2019, n. 29424; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13289; Cass., Sez. 3^, 2 luglio 2024, n. 18191; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2025, n. 17312), per altro verso, ferma l’inammissibilità del suddetto motivo, la doglianza deve essere, comunque, valutata dalla Corte, la quale, attesa la natura di carattere amministrativo RAGIONE_SOCIALEa relativa statuizione (Cass., Sez. 6^-Lav., 9 novembre 2017, n. 2017; Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13289; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32808; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2025, n. 24386), che non attiene alla sfera RAGIONE_SOCIALEa decisione sullo ius litigatoris , riguardando il rapporto del contribuente con l’erario relativamente alle condizioni per l’accesso alla giustizia, è tenuta, comunque, a rilevare anche d’ufficio l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa suddetta statuizione (Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131).
18.3 Per cui, la doglianza si deve intendere come una sollecitazione rivolta al giudice di legittimità per cassare la statuizione adottata contra legem , posto che secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, in linea con l’esegesi delineata dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (Corte Cost., 2 febbraio 2018, n. 18 – vedasi anche Corte Cost., 7 aprile 2016, n. 78), l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sull’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell’ipotesi di infondatezza o inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la
cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile; tale misura è, invece, applicabile al giudizio di legittimità, stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice di rito ed avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale (in termini: Cass., Sez. 6^5, 27 luglio 2018, n. 20018; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2018, n. 23980; Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2023, n. 25612; Cass., Sez. Trib., 22 ottobre 2024, n. 27296; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2025, n. 24386).
19. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato, dandosi atto in dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato tributario nel giudizio di appello.
20. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
21. A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; d à atto RAGIONE_SOCIALE‘ insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato tributario nel giudizio di appello; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, liquidandole nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME