Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11366 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11366 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30791/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME rappresentata e difese dall’avvocato
COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale per la Lombardia n.1134/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiedeva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 79 del DPR n. 115 del 2002 alla RAGIONE_SOCIALE per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato presso la RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia l’ammissione al beneficio che si dichiarava incompetente, perché la medesima istanza era stata proposta già alla RAGIONE_SOCIALE Provinciale e rigettata e riproposta al Presidente RAGIONE_SOCIALEa suddetta RAGIONE_SOCIALE che aveva confermato il rigetto.
L’istante proponeva ricorso al Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia che la rigettava in quanto: « il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al gratuito patrocinio adottata dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa CTP avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per il gratuito patrocinio presso la RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale è impugnabile solo per Cassazione e non davanti alla RAGIONE_SOCIALE per gratuito patrocinio presso la RAGIONE_SOCIALE tributaria Regionale (art. 99, c. 4 DPR 135/2002) ».
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, sulla scorta di un unico motivo
I l RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, asserisce che nel provvedimento si affermi: <>.
2. Sulla base del riportato asserto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., 99 d.P.R. n. 115/2000, addebitando al provvedimento impugnato di <>; nonché di <>. Infine lamenta che la decisione abbia ritenuto la <>, giudicando tale affermazione, attribuita alla decisione, <>.
Il ricorso, che si esaurisce nel riportato motivo, risulta inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata (v. tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).
Nel caso in esame, il ricorrente, invero, non si confronta, e radicalmente, con il contenuto del provvedimento impugnato, anzi, è del tutto evidente che muova critiche (la cui fondatezza, ovviamente, qui non può vagliarsi) avverso un altro e ben diverso provvedimento.
La ragione del ‘rigetto’ di cui al provvedimento impugnato, come sopra si è visto, è stata dal Giudice individuata nell’affermata inidoneità RAGIONE_SOCIALEo strumento del reclamo, poiché la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sarebbe impugnabile solo mediante ricorso per cassazione.
In definitiva, poiché la doglianza non attinge, in nessuna parte, il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto oggetto di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza.
5 . Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).
6. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito.
Condanna inoltre la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 , comma 3°, c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 500 (cinquecento).
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio