Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32236 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32236 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5630/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, con gli avv.ti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (ORA RAGIONE_SOCIALE PUGLIA),
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di LECCE, n. 2094/2022 depositata il 28/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente, proprietario di vari terreni nel comune di Brindisi, ha presentato ricorso contestando un avviso di pagamento del 29/12/2015 emesso dalla RAGIONE_SOCIALE, con cui gli veniva richiesto il versamento complessivo di €2.921,88 a titolo di contributo di bonifica 2014 (cod. trib. 630) in favore del RAGIONE_SOCIALE. Successivamente, con ingiunzione di pagamento n. 0169792 del 17/06/2016, la RAGIONE_SOCIALE gli ha intima to il pagamento di € 3.162,16, di cui € 2.916,00 a titolo di capitale per lo stesso tributo e anno.
Con sentenza n. 3814 del 14.12.2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato.
Il RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello.
La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha accolto il gravame, respingendo le eccezioni preliminari della contribuente e confermando la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE ad agire in giudizio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, una volta divenuto definitivo l’avviso di pagamento per mancata im pugnazione nei termini, l’ingiunzione costituisce una mera intimazione esecutiva e può essere contestata solo per vizi propri, non per questioni di merito. Poiché l’avviso prodrom ico non era stato opposto nei termini, la CTR ha indi accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE e riformato la sentenza di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
Le parti intimate non hanno depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 7, l. n. 212/2000, dell’art. 3, l. 7.8.1990 n. 241, degli artt. 2 e 3 r.d. n. 639/1910, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. .
Nello specifico, si contesta la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibili le eccezioni di merito sollevate dal contribuente, ritenendo definitivo l’avviso di pagamento prodromico non impugnato. Il ricorrente sostiene che l’avviso del 29/12 /2015 non poteva essere considerato autonomamente impugnabile perché privo di motivazione e degli elementi richiesti dalla legge (indicazione del termine e della Commissione competente) e non rientrante tra gli atti tassativamente impugnabili dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992.
2.1. La mancata impugnazione dell’avviso non precludeva la contestazione della pretesa nel merito, che doveva essere esercitata contro l’ingiunzione di pagamento, primo atto esecutivo e titolo legittimante la riscossione coattiva. Secondo il ricorrente, la CTR ha quindi errato giuridicamente nel considerare inammissibili le contestazioni di merito basandosi su un atto privo dei requisiti per essere considerato definitivo.
Il motivo merita accoglimento.
3.1. Questa Corte ha già affermato che l’avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa, il quale non determina alcuna preclusione in ordine alla impugnazione successiva dell’atto impositivo o impo -esattivo tipico: In tema di contributi di bonifica, l’omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell’istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, e l’avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa (Cass. 25/06/2025, n. 17120 (Rv. 675491 – 01)).
3.2. Ne consegue che la CTR ha malgovernato il principio in analisi, ritenendo che la mancata impugnazione dell’avviso/sollecito di pagamento comportasse la decadenza dal diritto di contestare il merito della pretesa.
3.3. Il motivo è conseguentemente fondato.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/12/2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME