Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/02/2025
IMPUGNAZIONE ESTRATTO RUOLO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10230/2024 del ruolo generale, proposto
DA
DI COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nato a Roccaraso il 5 maggio 1956, rappresentato e difesa, in forza di procura e nomina da considerarsi rilasciate in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede legale in Roma alla INDIRIZZO in persona del Direttore pro tempore ,
Numero registro generale 10230/2024
Numero sezionale 987/2025
Numero di raccolta generale 13434/2025
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE. Data pubblicazione 20/05/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza del Tribunale di Isernia n. 59/2024, depositata il 7 febbraio 2024, notificata il 4 marzo 2024.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa di cui a settantuno cartelle di pagamento ed avvisi di addebito emessi per vari crediti di natura erariale e previdenziali.
Il Tribunale di Isernia, nella contumacia del COGNOME, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione contro la sentenza del Giudice di Pace di Venafro, reputando, in base al criterio della ragione più liquida, che la domanda avesse ad oggetto l’estratto di ruolo e che doveva essere dichiarata inammissibile, essendo stata documentata dall’agente della riscossione la notifica delle cartelle di pagamento, nonché degli avvisi di addebito indicati negli estratti
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione notificato il 1° maggio 2024 sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha resistito con controricorso depositato il 10 giugno 2024.
Numero sezionale 987/2025
Con decreto del Consigliere delegato del 9 settembre 2024 è stata proposta la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. Numero di raccolta generale 13434/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Il ricorrente, con istanza del 3/5 ottobre 2024, ha chiesto la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha eccepito la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., assumendo che il Tribunale non aveva rispettato l’ordine giuridico delle questioni prospettate con i motivi di appello dall’Agenzia, aventi ad oggetto la questione della giurisdizione e dell’incompetenza (per materia e territorio) del giudice adito, in violazione della prescrizione di cui all’art. 276 c.p.c.
1.1. Si tratta di motivo palesemente inammissibile.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte chiarito che l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto (Cass., Sez. Un., n. 21260/2016; Cass., Sez. Un., n. 1309/2017; Cass., Sez. Un., n. 19522/2018).
Infatti, non è ravvisabile una soccombenza dell’attore anche sulla questione di giurisdizione, rispetto al quale va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si era rivolto,
con l’atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela. Numero sezionale 987/2025 Numero di raccolta generale 13434/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
L’attore non è pertanto legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale: relativamente ad una tale pronuncia a contenuto processuale di segno positivo, non è cioè configurabile, per l’attore, soccombenza, che del potere di impugnativa rappresenta l’antecedente necessario (così Cass., Sez. Un., n. 22439/2018).
Medesimo discorso vale per l’eccepito difetto di competenza, senza trascurare di aggiungere, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che il difetto di giurisdizione e di incompetenza del giudice adito avevano costituito oggetto di motivo di appello proposti dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione, alla luce di quel che risulta dalla sentenza impugnata, per cui era l’agente della riscossione ad essere teoricamente legittimato all’impugnazione, essendo stato il ricorrente vittorioso in primo grado e contumace in appello.
Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto, a mente dell’art. 360, pr imo comma, num. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 93 c.p.c., contestando al Giudice dell’appello «l’arbitraria alterazione del valore della causa» (così a pagina n. 9 del ricorso), in quanto « il Di COGNOME, con l’azione proposta in primo grado si era limitato a chiedere al giudice di prime cure solo ed esclusivamente di accertare che le cartelle esattoriali elencate non fossero state notificate nei modi e nei termini di legge», non avendo «mai voluto impugnare l’estratto di ruolo (v. pagina n. 9 del ricorso), sicchè l’azione proposta era di accertamento negativo, per cui errato
Numero sezionale 987/2025
Numero di raccolta generale 13434/2025
era il valore della causa (289.112,20 €) considerato ai fini della liquidazione delle spese. Data pubblicazione 20/05/2025
2.1. Anche tale motivo va dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha espressamente qualificato la domanda in termini di impugnazione di estratti di ruolo, meglio a dire di impugnazione delle cartelle ed avvisi ivi indicati perché non (o non validamente) notificati.
Si è trattato di un apprezzamento di natura fattuale, riservato al giudice di merito, che può essere sindacato innanzi al giudice di legittimità solo ove ridondi in un vizio di nullità processuale, censurabile ai sensi dell’art. art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. se comporti un vizio del ragionamento logico decisorio o se l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente alla individuazione del petitum e quindi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che pure dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale (cfr., tra le tante, Cass. n. 30770/2023; Cass. n. 11003/2020).
Per tale via, impropriamente è stato utilizzato il canone censorio della violazione di legge (360, primo comma, num. 3, c.p.c.) allo scopo di conseguire una diversa interpretazione sul contenuto della domanda avanzata.
Con la terza doglianza l’istante ha denunciato a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal mancato esame della correttezza o meno delle notifiche delle cartelle di pagamento.
3.1. Anche tale motivo si rivela inammissibile.
E lo è -a tacer d’altro – perchè il Tribunale ha affermato che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione aveva «documentato l’intervenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento, nonchè degli avvisi di addebito» (così nella sentenza impugnata), il che vale ad escludere il dedotto omesso esame, pure genericamente dedotto dal contribuente. Numero sezionale 987/2025 Numero di raccolta generale 13434/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Va, infine, aggiunto che il ricorso risulta, almeno in parte, inammissibile per una ulteriore ragione, concernente questa volta il difetto di interesse all’impugnazione, stante l’intervenuto, ancor prima della presente impugnazione, annullamento automatico, ai sensi dell’art. d.l. 119/2018, delle numerosissime cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, come indicati dall’Agenzia a pagina n. 3 del controricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo il valore della causa come determinata nella sentenza impugnata (pari al valore delle pretese contenute nelle cartelle di cui si è contestata la notifica), nei termini di un accertamento negativo dei crediti indicati negli estratti di ruolo.
Ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. l’istante va condannato al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione della somma di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., equitativamente determinata secondo un multiplo delle spese di lite (cfr. Cass. n. 26435/2020) nell’importo di 8.000,00 €, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al versamento in favore della cassa ammende della somma di 2.500,00 €.
Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a
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quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Data pubblicazione 20/05/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione nella misura di 8.000,00 €, nonché al pagamento della somma di cui all’art. 96, terzo com ma, c.p.c., equitativamente determinata nell’importo di 8.000.00 €, oltre che, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al versamento in favore della cassa ammende della somma di 2.500,00 €.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025
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IL PRESIDENTE NOME COGNOME