Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto : Tributi –
Impugnazione estratto ruolo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5239/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Napoli, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi Direttori pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6028/21/19, depositata il 10 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre
2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 6028/21/19 del 10/07/2019, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 2023/15/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di un estratto di ruolo concernente sette cartelle di pagamento, RAGIONE_SOCIALE quali due relative a tributi doganali riguardanti gli anni d’imposta 2005 e 2006.
1.1. La CTR accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) l’appello era stato proposto unicamente da RAGIONE_SOCIALE e riguardava, pertanto, le cartelle di pagamento di pertinenza di tale ente; b) detto appello andava accolto in ragione della regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e, quindi, della inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere la CTR incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, nella prospettazione del contribuente, il giudice di appello avrebbe dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse attuale e concreto a ricorrere, cioè per una ragione mai prospettata dall’appellante, che si era limitato a chiedere l’accertamento della validità degli atti emessi dall’Ufficio.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La verifica della sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente -inteso come interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione del provvedimento impugnato -può essere compiuta dal giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 12637 del 19/05/2008; Cass. n. 3991 del 18/02/2020).
1.3. Ne deriva la legittimità della sentenza emessa dalla CTR, la quale, indipendentemente da una specifica eccezione di parte, ha preso atto della regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento impugnate e ha ritenuto la assenza dell’interesse del ricorrente all’impugnazione dell’estratto di ruolo, in applicazione dell’insegnamento di Cass. S.U. n. 19704 del 02/10/2015.
1.4. Sembra opportuno segnalare, in ogni caso, che l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dal ricorrente anche in applicazione dell’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è applicabile ai processi pendenti (Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
2.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite pari ad euro 5.235,47.
2.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.