Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20168 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 21414-2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresenta to e difeso dall’A vvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 1898/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 31/3/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello del contribuente , limitatamente alla compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n.
La Regione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente dichiarato, d’ufficio, inammissibile il ricorso introduttivo avverso estratto di ruolo e sottese cartelle esattoriali, sebbene la questione fosse coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata la statuizione di primo grado circa la validità dell’opposizione ai ruoli esattoriali e alle cartelle di pagamento per prescrizione del credito.
1.2. N ell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento, invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese.
1.3. S i pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese.
1.4. In conformità con quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 3812/2023) ritiene il Collegio che lo ius superveniens costituisca valida
ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione «diretta» di un estratto di ruolo ( rectius , del suo contenuto), che -in virtù dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 sarebbe stata dichiarata inammissibile.
1.5. Perciò, pur prescindendo dai profili di inammissibilità e di infondatezza della doglianza avanzata col ricorso, la decisione impugnata -se del caso, così integrata la motivazione -deve ritenersi corretta, con conseguente rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della Regione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da