Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 13260/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa all’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC EMAIL) in virtù di procure speciali in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 8079/02/2021 depositata in data 12/11/2021;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’estratto di ruolo nel quale erano indicate svariate cartella di pagamento della quali lamentava la mancata notifica;
il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese;
-appellava il riscossore; la società pure proponeva appello limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite
con la pronuncia qui gravata il giudice dell’appello ha accolto l’impugnazione del riscossore e rigettato l’impugnazione incidentale del contribuente;
ricorre a questa Corte la società con atto affidato a sei motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE -riscossione resiste con controricorso;
Considerato che:
-d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificatese non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione
di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
-questa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il proc esso tributario ha natura di impugnazione – merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità;
è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile ex officio ;
in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta;
poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima della pronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spese di lite vanno compensate tra le parti;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c. 3 c.p.c.; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.