Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13431 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/02/2025
IMPUGNAZIONE ESTRATTO RUOLO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14966/2024 del ruolo generale, proposto
DA
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede legale in Roma alla INDIRIZZO in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentate pro tempore .
– INTIMATA –
Numero sezionale 988/2025
Numero di raccolta generale 13431/2025
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 3093/4/2024, depositata l’8 maggio 2024. Data pubblicazione 20/05/2025
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa di cui alle varie cartelle di pagamento emesse per numerosi crediti di natura erariale indicati negli estratti di ruolo intestati alla società contribuente.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, dopo aver discettato sul mancato versamento da parte della società del contributo unificato, decideva nel merito il ricorso e lo accoglieva, prendendo atto, con la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia, che non era stata fornita prova delle notifiche delle cartelle di pagamento.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, pronunciando sull’appello proposto dall’Agenzia, lo dichiarava inammissibile « posto che non si confronta con l’unica argomentazione sposata dalla sentenza di rigetto, vale a dire il mancato pagamento del contributo unificato» (così nella sentenza impugnata).
Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate -Riscossione proponeva ricorso notificato il 4 luglio 2024 sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero sezionale 988/2025
Numero di raccolta generale 13431/2025
Data pubblicazione 20/05/2025
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha eccepito, in relazione al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., osservando che i Giudici di appello, con un’affermazione meramente apodittica e priva di ogni riferimento alla pronuncia impugnata, avevano ritenuto inammissibile l’impugnazione proposta dall’Ader muovendo da un’erronea individuazione della ratio decidendi posta a fondamento della sentenza di primo grado, giacchè quest’ultima non aveva rigettato il ricorso per il mancato pagamento del contributo unificato, ma lo aveva accolto nel merito per l’assenza di prova delle notifiche delle cartelle di pagamento indicate negli estratti di ruolo.
1.1. La censura è fondata.
Dalla mera lettura della sentenza di primo grado, riportata per intero nel ricorso, risulta che la dissertazione sul mancato versamento del contributo unificato da parte della contribuente non aveva avuto alcuna incidenza sulla decisione, basata, in realtà, su ragioni di merito e, segnatamente, sulla verifica della mancata dimostrazione delle notifiche delle cartelle di pagamento.
In tale chiaro contesto fattuale, i contenuti della pronuncia impugnata, fondati sul rilievo dell’aspecificità del motivo d’appello perché non ancorato alle ragioni della decisione di primo grado, integra un caso emblematico di travisamento del fatto processuale, legittimamente sindacabile – come è stato tramite il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. un. n. 5792/2024).
Numero sezionale 988/2025
Numero di raccolta generale 13431/2025
Per tale ragione, l’appello avanzato dall’Agenzia sul rilievo della regolare esecuzione delle notifiche delle cartelle di pagamento e sull’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla contribuente contro gli estratti di ruolo, non poteva essere dichiarata inammissibile avendo, invece, centrato il cuore della decisione di primo grado. Data pubblicazione 20/05/2025
Risulta fondata anche la seconda censura con cui l’agente della riscossione ha lamentato, sempre con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 4 -bis , d.P.R. n. 602/197, per aver omesso i Giudici di appello di dichiarare l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto, nonostante l’assenza di un interesse ad agire riconducibile alle ipotesi tipizzate in materia di estratto di ruolo.
Detta questione, che pure aveva costituito motivo di appello, avendo lo stesso Giudice regionale dato conto che il gravame concerneva anche «l’inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo» (così nella sentenza in rassegna), è restata, nella logica della decisione impugnata, assorbita nella ritenuta inammissibilità dell’appello.
Si tratta, però, di questione, oramai nota, correttamente posta con il motivo in esame.
2.1. Va allora ricordato che l’art. 12 -4bis d.P.R. n. 602/1973, nel testo applicabile dall’8 agosto 2024, prevede che «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
Numero sezionale 988/2025
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Numero di raccolta generale 13431/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2.2. Questa Corte ha affermato che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata» (Cass., Sez. U, n. 26283/2022, cui sono seguite).
La modifica apportata al comma 4bis dell’art. 12 del d.P.R. 602 del 1972 dall’art. 12 d.lgs. 110/2024 si limita
Numero registro generale 14966/2024
Numero sezionale 988/2025
Numero di raccolta generale 13431/2025
all’ampliamento delle ipotesi per le quali il legislatore riconosce l’accesso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dell’estratto di ruolo, e ciò quale eccezione rispetto al principio generale della preclusione della tutela anticipata, così come affermata dalla norma ed interpretata dalla Corte di legittimità nei precedenti richiamati. Data pubblicazione 20/05/2025
2.3. Nel caso di specie non è stata evidenziata alcuna ragione posta dalla contribuente a fondamento di un interesse ad una tutela anticipata.
Deve dunque dichiararsi il difetto di interesse di RAGIONE_SOCIALE all’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento, di cui aveva negato una rituale notifica.
La fondatezza dei primi due motivi assorbe l’esame della terza censura basata sull’omesso esame delle notifiche delle cartelle di pagamento.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
Le spese di giudizio di appello (non essendosi l’Agenzia costituita in primo grado) e quelle di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, che liquida per il giudizio di appello nella misura di 3.000,00 €
Numero sezionale 988/2025
Numero di raccolta generale 13431/2025
per competenze e per il presente grado nella misura di 4.300,00 € per competenze, oltre al versamento delle spese prenotate a debito. Data pubblicazione 20/05/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME