Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31097 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31097 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
Impugnazione estratto ruolo
cd.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35237-2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso, p.e.c. EMAIL;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che le rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
avverso la sentenza n. 3392/27/2019 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata il 16/04/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO.
Rilevato che
La CTR de lla Campania rigettava l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di Caserta che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella n. 02820150037497075000, relativa a Irpef e Iva anno 2012, di cui egli era venuto a conoscenza mediante acquisizione di estratto ruolo.
Contro la decisione d’appello i l contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE mentre è rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE’11/10/2023.
Considerato che:
1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per l’ omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, RAGIONE_SOCIALEa mancata realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘intero iter notificatorio relativo alla cd. irrepe ribilità relativa, sancito dall’art. 140 cod. proc. civ., dall’art. 26 d.P.R. n. 600/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973.
Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione e falsa a pplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26
d.P.R. n. 600/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. per mancata prova del fatto costitutivo del diritto.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alla eccepita nullità e illegittimità RAGIONE_SOCIALEa cartella per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 modificato dal d.l. n 106/2005, art. 1, comma 5bis, ed ex art. 2697 cod. civ., per mancata prova del fatto costitutivo.
Col quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comm i 2 e 5, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212/2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -bis del d.P.R. n. 600/1972, RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 -bis d.P.R. n. 633/1972 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ.
E’ inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE giacchè in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999, di tutti i rapporti giuridici , i poteri e le competenze facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’RAGIONE_SOCIALE (Cass. 23/01/2020, n. 1462).
Ancora preliminarmente va osservato che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza, ha ad oggetto impugnativa di cartella non notificata a seguito
RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta cognizione RAGIONE_SOCIALEa medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione;
– in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALEa relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765) e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al l’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario.
Il sopravvenuto intervenuto normativo e RAGIONE_SOCIALEa suindicata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass.17/04/2013, n. 10151).
P.Q.M.
decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023.