Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
Oggetto: impugnazione estratto ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29908/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL -ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Sez. stac. di Brescia, n. 1134/25/2018 pronunciata l’08 febbraio 2018 e depositata il 15 marzo 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente apprendeva dell’esistenza di plurimi ruoli a suo carico e relative cartelle esattoriali relative agli anni d’imposta 2001 -2003-2009-2010-2010-2011-2012-2013-2014 a seguito della richiesta presso l’Ufficio di un estratto a suo nome. Adiva pe rtanto la competente CTP impugnando l’estratto di ruolo e le predette cartelle lamentandone, tra gli altri, l’omessa notifica ed evidenziando di averne avuto conoscenza solo a seguito della richiesta dell’estratto di ruolo richiesto.
Si costituiva l’Ufficio eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in ordine ai crediti aventi natura non tributaria e però rimessi alla giurisdizione del giudice di pace e l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui aveva ad oggetto l’im pugnazione del ruolo. Nel merito eccepiva l’infondatezza del ricorso producendo copia autentica dei ruoli, nonché copia RAGIONE_SOCIALE cartelle notificate direttamente dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE a mezzo lettera raccomanda. La CTP, dove aver dichiarato ammissibile il ricorso avverso il ruolo, rigettava il gravame.
Ricorreva in appello il contribuente che rinnovava le censure già svolte. Segnatamente, rinnovava la censura avverso l’estratto di ruolo nonché tutti gli altri vizi aventi ad oggetto il difetto di notifica, l’inesistenza e/o la nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle per m ancata specificazione del conteggio degli interessi e RAGIONE_SOCIALE aliquote. Censurava altresì, per la prima volta in appello, l’inesistenza e/o la nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle per carenza del potere di sottoscrizione in capo al soggetto sottoscrittore.
Si costituiva l’Agente della RAGIONE_SOCIALE, svolgendo eccezioni di rito e di merito e rinnovando il deposito degli atti notificati.
La CTR rigettava il gravame. Dopo aver dichiarato inammissibile per tardività la censura relativa al difetto di firma così come rilevava la carenza d’interesse rispetto alla doglianza afferente al ruolo, tenuto conto che la CTP si era espressa nel senso de ll’ammissibilità della sua impugnazione, lo rigettava anche nel merito alla luce della produzione documentale offerta dall’Ufficio, che aveva versato copia di tutti gli atti notificati.
Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti sette motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello e carenza di motivazione nonché l’omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in parametro all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
In sintesi, denunzia l’omesso esame in sentenza, che non riporta in elusione del principio dell’autosufficienza, di alcuni dei motivi di appello svolti, parimenti non riprodotti, con conseguente carenza di motivazione e omessa pronuncia.
Il motivo è inammissibile.
È invero principio consolidato quello per cui «il motivo è stato «formulato con metodo espositivo cumulativo, denunziando cioè nel medesimo contesto più vizi di legittimità; di conseguenza non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le censure formulate dal ricorrente, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è “a critica vincolata”
dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale RAGIONE_SOCIALE ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dalla legge. La giurisprudenza di questa Corte sul punto afferma perciò che “è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.” (ex multis Cass n. 11603/2018). Né rientra nei poteri della Corte la possibilità di interpretare, specificandone a suo giudizio il contenuto, i motivi di ricorso proposti in maniera promiscua dalle parti» (cfr. Cass. V, n. 24147/2021). 2.2 In secondo luogo, il vizio motivazionale viene ambiguamente dedotto in termini di “nullità della sentenza o del procedimento”, e poi illustrato sia come omessa statuizione “su di un punto decisivo della controversia”, (…) in difformità dal paradigma contemplato dall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. per le sentenze pubblicate -come quella gravata -a far tempo dall’1l settembre 2012, che presuppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (cfr. Cass., V, n. 19142/16)» (cfr. Cass., V, n. 37483/2021).
In ogni caso il motivo pecca di autosufficienza per non aver riportato né la sentenza né il contenuto effettivo RAGIONE_SOCIALE doglianze svolte.
Il motivo va dunque dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 1335 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per inesistenza e/o nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, dei ruoli e RAGIONE_SOCIALE iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, inesistenza e/o nullità e/o annullabilità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, dei ruoli e RAGIONE_SOCIALE iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti prodromici alle
cartelle di pagamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per mancato rilievo della decadenza per il tardivo deposito della documentazione.
Ricorda che la CTP si era espressa nel senso dell’ammissibilità dell’impugnazione del ruolo, che l’Ufficio non aveva proposto appello (incidentale) sul punto e che, nondimeno, il ricorrente aveva rinnovato la doglianza anche innanzi alla CTR. Prosegue poi citando plurime sentenze di questa Corte e, a seguire, rinnova la contestazione di non aver ricevuto la notificazione degli atti prodromici in data antecedente alla richiesta presentata di avere copia dell’estratto di ruolo. Soggiunge che l’Amministrazione finanziaria, al fine di provare l’avvenuta notificazione, non può limitarsi alla produzione degli avvisi di ricevimento, dovendo versare in atti anche la copia RAGIONE_SOCIALE relative cartelle, potendosi solo di tal via avere contezza del contenuto dell’atto notif icato. Eccepisce infine la tardiva produzione dei relativi documenti attestanti la prova dell’avvenuta notificazione: non vi aveva invero provveduto RAGIONE_SOCIALE all’atto della costituzione ma solo RAGIONE_SOCIALE, unitamente alla successiva memoria depositata in data 18.01.2018. Eccezione di tardività che il difensore avrebbe prontamente svolto.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
È inammissibile per carenza d’interesse nella parte in cui il ricorrente rinnova il motivo relativa all’impugnabilità del ruolo mancando un capo della sentenza in cui egli sia risultato soccombente. Carenza d’interesse per vero rilevata anche dalla CTR.
È invece infondato nella parte in cui deduce la tardiva produzione dei documenti da parte dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in data 18.01.2018, per essere stato pienamente rispettato il termine di 20 giorni liberi prima della data dell’udienza per la produzione documentale. L’udienza innanzi alla CTR si è invero svolta in data 8.02.2018, come si evince dal testo della sentenza, con l’effetto che
sono stati rispettati i 20 giorni liberi tra le due date. Tale rilievo conduce alla declaratoria di un ulteriore profilo di inammissibilità della censura giacché la CTR ha disatteso il motivo sotto il diverso profilo per cui le cartelle erano già state oggetto di separato gravame, peraltro esitato in favore dell’Ufficio innanzi alla stessa CTR. Il motivo è dunque inammissibile, in quanto non contesta efficacemente la ratio decidendi che sorregge la decisione (Cfr. Cass., V, n. 11078/2024).
Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 12, co. 1, d.lgs. n. 44/1999, 1, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 193/2001 e artt. 38, co. 4, lett. b) d.l. n. 78/2010, art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; inesistenza e/o nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per omissione della relativa notifica e/o per inesistenza e/o nullità della notificazione medesima; violazione e falsa degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546/1992 in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per mancato rilievo della decadenza per il tardivo deposito di documentazione.
In sostanza parte ricorrente rinnova la censura relativa al difetto di notificazione affermando che quest’ultima deve essere tacciata di inesistenza per essere stata eseguita direttamente dal concessionario a mezzo lettera raccomandata, anziché dai soggetti abilitati quali i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. Soggiunge che, vertendosi in materia di atto amministrativo, la notificazione perfeziona la stessa esistenza giuridica dell’atto con l’effetto che non può trovare applicazione l’art. 156 c.p.c.. Conclude ribadendo la tardività della produzione documentale operata dall’Ufficio sicché di essa non se ne deve tener conto ai fini del decidere.
Il motivo è infondato rispetto alla tardività del deposito documentale innanzi detto. Il concessionario ha eseguito il deposito in data 18.01.2018, come riconosciuto in sentenza e dallo stesso ricorrente. L’udienza si è svolta in data 8.02.2018, come risul ta dal
dispositivo della sentenza: il deposito è stato dunque tempestivo stante l’intercorrere di 20 giorni liberi tra le due date.
Il motivo è parimenti infondato nella parte in cui afferma l’inesistenza della notifica curata direttamente dal Concessionario. In materia è stato invero affermato che «Come più volte affermato da questa Corte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un’apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982 (v., tra le tante, Cass., Sez. 6-5 civ., n. 10037 del 10/04/2019; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 29710 del 19/11/2018; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 28872 del 12/11/2018; Cass., Sez. L, n. 19270 del 19/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 12083 del 13/06/2016). Tale soluzione interpretativa ha superato il vaglio della Corte costituzionale (Corte cost., sentenza n. 175 del 23/07/2018), la quale ha ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione trova giustificazione nell’accentuato ruolo pubblicistico dell’agente per la riscossione, volto ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. Secondo la Corte costituzionale, i rilevati scostamenti della disposizione in esame rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo posta, considerati nel loro complesso, segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, ma soddisfano il requisito dell’effettiva possibilità di conoscenza
dell’atto, che costituisce il limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore in materia. La medesima Corte ha aggiunto che lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, in concreto verificabile, è suscettibile di essere comunque riequilibrato mediante il ricorso alla rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., che può essere richiesta da colui che assuma di non avere avuto, in concreto, conoscenza dell’atto, per causa a lui non imputabile, dimostrando, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di tale situazione» (cfr. Cass., V, n. 10954/2020).
Quanto sopra a margine del fatto che «la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, essa non attiene alla sua validità bensì, appunto, alla sua efficacia (si vedano ex multis, Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 917/16 e Sezioni Unite, sentenza n. 19704/15)» (cfr. Cass., V, n. 19587/2018).
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L n. 212/2000 e dell’art. 5, co. 1, n. 472/97 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; inesistenza e/o nullità dell’avviso di accertamento, inesistenza e/o nu llità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote. Dopo aver richiamato il capo della sentenza ove la CTR rimandava il contribuente all’ufficio per avere contezza dei criteri di calcolo, il ricorrente lamenta l’inesistenza e/o la nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle perché la loro omissione integrerebbe anche la carenza dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche sottese alla ‘decisione dell’amministrazione finanziaria’ per non aver appunto esposto i relativi calcoli.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Occorre premettere che in materia è intervenuto l’arresto giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, giusta sentenza n. 22281/2022, con cui è stato pronunciato il seguente principio di
diritto: «Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati sodd isfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normat iva relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo».
Orbene, non è stato dedotto in atti che le cartelle oggetto di giudizio costituissero il primo atto tributario, promanando per vero da atti precedenti. Era dunque onere del ricorrente trascrivere nel corpo del motivo le cartelle impugnate onde consentire a questa Corte lo scrutinio della censura previa visione RAGIONE_SOCIALE cartelle (cfr. Cass., V, n. 10677/2022).
Con la quinta doglianza il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co. 1, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 L n. 212/2000 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; inesistenza giuridica dell’atto impositivo per violazione ed eccesso di potere, carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento in mancanza della sua qualifica di dirigente.
In sintesi, dopo aver riportato in atti il capo della sentenza impugnata che dichiarava inammissibile per tardività la presente censura, il ricorrente si limita a richiamare la normativa e la
giurisprudenza, anche costituzionale, che ne determinerebbero la fondatezza. Soggiunge che l’atto sarebbe giuridicamente inesistente, con onere dell’Ufficio di provare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte di chi ha sottoscritto l’atto.
Il motivo è manifestamente inammissibile in quanto avulso dalla ratio decidendi della pronuncia impugnata oltre che per formazione del giudicato interno sul punto (cfr. Cass., V, n. 79966/2024).
La CTR ha invero disatteso la doglianza in punto di rito per tardività della censura senza che il ricorrente abbia impugnato il relativo capo della sentenza, prestandovi così acquiescenza. Né a nulla vale il suo richiamo nel corpo del motivo, tenuto conto che la censura attiene al merito della doglianza e non alla sua declaratoria di inammissibilità.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis, co. 3, d.P.R. n. 633/1972, artt. 36 bis, co. 3, e 36 ter, co. 4, d.P.R. n. 600/1973, art. 57 d.P.R. n. 633/1972 e 43 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360 , co. 1, n. 3 c.p.c. e la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi.
In estrema sintesi trascrive il capo della sentenza ove la CTR aveva rigettato il motivo per non essere il concessionario il giusto contraddittore nonché per essere stata fornita in giudizio la prova dell’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate. Ri badisce poi l’argomentazione relativa alla mancata notifica degli atti impugnati e, a seguire, richiama la disciplina indicata in rubrica per sostenere la decadenza dal potere accertativo in capo ‘all’Amministrazione finanziaria’.
Il motivo soggiace allo stesso profilo di inammissibilità della censura precedente in quanto avulso dalla ratio decidendi della pronuncia impugnata e per formazione del giudicato interno sul punto.
La CTR ha invero disatteso la doglianza sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE a contraddire su una censura relativa al potere di accertamento, certamente rimesso alla sola RAGIONE_SOCIALE, che però non è parte del giudizio.
Con l’ultimo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2498, co. 4, c.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.
In particolare, il contribuente ‘eccepisce’ la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo a termini dell’art. 2498, co. 4, c.c. che ne sancisce la prescrizione quinquennale, per non aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Anche l’ultimo motivo è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte «poiché la questione sollevata non risulta trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, aveva l’onere, in realtà non assolto, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa (in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass. sez. 5, n. 40224 del 2021).» (Cfr. Cass., V, n. 6198/2024).
Nella specie il contribuente non ha assolto l’onere di allegare l’avvenuta deduzione, anche nei precedenti gradi di merito, della ridetta questione non trattata in sentenza sicché la censura va dichiarata inammissibile.
Appare, infine, opportuno rilevare in via generale come neppure nella memoria da ultimo depositata in atti il ricorrente abbia specificato l’interesse sotteso all’impugnazione, tenuto conto dei principi espressi da ultimo da questa Corte in tema di impugnazione
di estratto di ruolo (Cass. SU, 6 settembre 2022, n. 26823), alla stregua RAGIONE_SOCIALE sopravvenienze normative, come avallati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 17 ottobre 2023, n. 190).
In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità n favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024