Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8895 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8895 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
Cartella di pagamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27924/2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, pec: EMAIL
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2675/2019 pubblicata in data 20/06/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 5/02/2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME udito il PM, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avv . NOME COGNOME per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia rigettò l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA di cui era venuto a conoscenza tramite l’acquisizione di un estratto ruolo, relativa al pagamento di Irpef dell’anno di imposta 200 1, per euro 272.115,69.
I giudici d’appello ritennero di condividere le conclusioni di primo grado in ordine alla inammissibilità del ricorso, stante l’incertezza della data del documento ai fini della verifica della tempestività dello stesso; osservarono comunque che la cartella di cui è causa risultava essere stata notificata ritualmente, come risultava dalla documentazione acquisita.
Contro tale decisione propone ricorso il contribuente sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l ‘udienza pubblica del 5 febbraio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., evidenziando che l’estratto ruolo era stato acquisito direttamente dal
sito di Equitalia e che la cartella non notificata può essere impugnata in ogni tempo.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140, 148 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c., 60 d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c .; nel caso di specie, alla luce della irreperibilità relativa del destinatario, la notifica della cartella era nulla in quanto la relata era priva della prova dell’affissione alla porta dell’abitazione, spazio neanche previsto nella relata medesima.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000, 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 7 della legge n. 212 del 2000, 20 d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deducendo il vizio di motivazione della cartella in merito a sanzioni e interessi.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 23 e 32 d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , in quanto l’Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituita tardivamente nel giudizio di appello, il 6/02/2019, meno di venti giorni prima della data dell’udienza, il 18/02/2019, per cui i punti dell’appello erano acquisiti in mancanza di contestazione.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , lamentando la nullità della motivazione per aver trascurato la precedente giurisprudenza della stessa Commissione.
Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Occorre premettere che il giudizio ha pacificamente ad oggetto cartella di pagamento di cui il contribuente assume di aver avuto conoscenza tramite l’acquisizione di un estratto di ruolo.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
– in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765 e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.
12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie in memoria, il ricorrente ha allegato, ai fini della prova dell’interesse e della conseguente ammissibilità del ricorso, la comunicazione del 9/01/2017 di Agenzia delle Entrate Riscossione che evidenzia l’impossibilità del pagamento di cui alla «sentenza n. 3829/2016», «posto l’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/73. Tale articolo dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso affermativo, è previsto che i ‘soggetti pubblici’ non procedano al pagamento e segnalino tale circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di r iscossione delle somme iscritte a ruolo».
Il ricorso, quindi, deve ritenersi ammissibile e deve essere valutato nel merito.
Occorre esaminare con priorità il sesto motivo che deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, che non è fondato.
Costituisce fermo principio di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, il ricorrente, per far ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c., deve identificare sia il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, sia le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame; ciò è necessario per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di
secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. S.U. 20/03/2017, n. 7074).
Nel caso di specie il ricorso non corrisponde adeguatamente a tali canoni; la descrizione della sentenza di primo grado è molto laconicamente riportata a pagina 3 e il contenuto dell’appello non è riportato affatto, tanto nella esposizione dello svolgimento del processo quanto nel corpo del motivo in esame; né tale omissione si può ritenere superata alla luce di quanto esposto nel corpo del primo motivo ove non vi è un richiamo ad alcuno specifico punto dell’atto di appello , rispetto al quale va vagliata l ‘asserita elusione dell’obbligo motivazionale.
Ritenuta l ‘ inammissibilità del sesto, ma preliminare, motivo, occorre esaminare gli altri motivi.
Il primo motivo censura la statuizione relativa alla inammissibilità del ricorso per mancanza di prova della «data certa del documento»; il ricorrente deduce che la statuizione sia errata in quanto egli aveva visto rifiutato il rilascio di un estratto ruolo e aveva depositato la stampa dell’interrogazione a video relativa alla cartella impugnata e tratta dal sito dell’Agenzia della riscossione, estrazione avvenuta in data 19/12/2016, mentre il ricorso era stato depositato in data 22/12/2016; lamenta poi che nel caso di impugnativa di estratto ruolo non sia fo ndata la tesi dell’obbligo di impugnarlo entro 30 giorni e che nel caso di specie la data certa era evincibile dalla circostanza della quasi identità della somma di cui al predetto documento a quella indicata nell’estratto ruolo depositato dall’agente della riscossione.
4.1. Il motivo è inammissibile ed in parte infondato; esso è proposto in termini di violazione di legge ma evidenzia una serie di questioni relative all’accertamento della data di effettiva conoscenza del documento e che quindi attengono alla ricostruzione del fatto e sono promiscuamente proposte, senza un chiaro riferimento alle difese
dei gradi di merito, esulando quindi dall’ambito di applicazione del dedotto vizio di violazione di legge, che, ne ll’unica censura in diritto che propone, è infondato, avendo questa Corte ritenuto che il ricorso contro l’estratto di ruolo deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione «tipico» successivamente notificatogli (Cass. 17/09/2019, n. 23076; Cass. 31/10/2018, n. 27799).
Alla luce di ciò, è appena da evidenziare la superfluità dell’esame del secondo e terzo motivo, risultando confermata la statuizione di inammissibilità del ricorso iniziale.
Il secondo motivo infatti attiene alla seconda ratio decidendi , fondata sulla prova della notifica della cartella, mentre il terzo è attinente alla dedotta nullità della cartella per vizio di motivazione in merito a interessi e sanzioni.
Entrambi i motivi sono comunque da respingere in quanto inammissibili, mancando nel ricorso, sia nella parte destinata all’esposizione del fatto processuale quanto nell’esposizione dei singoli motivi, alcuna indicazione sia dei termini che del luogo e della sede processuale ove tali doglianze erano state proposte; entrambi i motivi infatti sono esposti con riferimento a precedenti di merito e di legittimità per situazioni asseritamente analoghe ma senza una compiuta indicazione della doglianza concretamente proposta nel giudizio in esame e della relativa sede processuale.
Il quarto motivo è attinente al mancato rilievo della tardiva costituzione dell’Agenzia delle entrate Riscossione nel giudizio di appello, ed è inammissibile, poiché è questione la cui rilevanza nell’economia della decisione non è specificata.
Quanto alla configurabilità, appena adombrata, del principio della non contestazione, la censura è inammissibile, poiché si deve osservare che il ricorso per cassazione in tali casi deve indicare compiutamente i fatti, che si assumono non contestati, e la sede processuale ove essi furono esposti (Cass. 29/05/2024, n. 15058), il che non è avvenuto; deve inoltre evidenziarsi che il principio della non contestazione non appare configurabile rispetto ai motivi di appello, sulla base di una (assunta) irrituale costituzione della controparte (non valendo il principio di non contestazione per le parti contumaci: Cass. 2/01/2025, n. 25); infine il principio di non contestazione non opera per considerazioni di carattere giuridico, come la valutazione di tardività o meno del ricorso, peraltro rilevabile di ufficio.
Il quinto motivo è attinente ad un generico vizio di motivazione per non aver la CTR sposato gli orientamenti di legittimità sulle eccezioni puntualmente sollevate, ma è un vizio di motivazione prospettato in termini di estrema genericità e senza alcun riferimento concreto tanto alle doglianze sulle quali la motivazione sarebbe stata omessa quanto agli orientamenti giurisprudenziali invocati al riguardo, rivelandosi quindi il motivo inammissibile.
8. Il ricorso va quindi respinto.
Non vi è a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva della Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 5 febbraio 2025.