Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32460 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 12/12/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32460 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: cartella pagamento
Composta dai Magistrati
COGNOME NOME
Presidente-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Socci NOME
Consigliere –
COGNOME.
NOME
Consigliere –
U – 11/11/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere rel.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5614/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
Per la revocazione della ordinanza della Corte Suprema Cassazione, n. 20064/2024 depositata il 22 luglio 2024
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
di 11 novembre
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto la revocazione dell’ordinanza di cui in epigrafe con cui la RAGIONE_SOCIALE.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Con esso la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) aveva impugnato un estratto di ruolo in cui era indicata una cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA),
Numero sezionale 7601/2025
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riguardante un omesso e insufficiente versamento Ires, oltre sanzioni e interessi, di cui si lamentava la mancata notifica (sorte capitale pari ad euro 43.262,00). Data pubblicazione 12/12/2025
La CTP aveva rigettato il ricorso sulla base dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta e sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo .
L a RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’appello dell’odierna ricorrente , ritenendo: non effettuata la notifica, poiché inviata ad un indirizzo di posta certificata non corrispondente a quello della contribuente; nel merito, viziata la cartella relativamente al calcolo degli interessi ed oneri di riscossione.
La RAGIONE_SOCIALE , con l’ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso , sulla base del rilievo d’ufficio, secondo cui l’art.3 bis , d.L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate- se non a determinate, specifiche, condizioni.
Avendo accertato che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni richieste dalla legge, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo.
Avverso l’ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione fondato su un motivo, mentre NOME si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la sussistenza di un errore di fatto revocatorio decisivo nella ordinanza impugnata. Rappresenta di avere allegato nella memoria e dimostrato, mediante deposito di documentazione, ex art. 372 c.p.c., l’esistenza di un interesse concreto ed attuale a coltivare l’impugnazione oggetto del giudizio, stante la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica; aveva prodotto, in particolare,
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la ‘domanda di ammissione al mercato elettronico della RAGIONE_SOCIALE, richiesta di ammissione al bando presentata il 13/05/2024′. Data pubblicazione 12/12/2025
2. Il motivo è inammissibile.
L’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.
L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, RAGIONE_SOCIALE quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5, n. 9802/2023; Sez. 6 – 1, n. 2236/2022, Rv. 663756 -01; Sez. 65, n. 5387/2022; Sez. 5, n. 22994/2021; Sez. 5, n. 29042/2021; Sez. 5, n. 27131/2020, Rv. 659719 – 01; Sez. 5, n. 26890/2019, Rv. 655451 – 01; ma già Sez. 3, n. 13915/2005, Rv. 582707 -01; Sez. U, n. 9882/2001, Rv. 548338 -01).
Ricapitolando, l’errore di fatto, deve: 1) consistere in un’errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini
ermeneutiche. Ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio allorché si denuncino vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico -giuridico. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9505 del 28/06/2002, Rv. 555469 -01, Sez. 3, Sentenza n. 8390 del 27/05/2003, Rv. 563598 – 01). Numero sezionale 7601/2025 Numero di raccolta generale 32460/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
Va, inoltre, ricordato che è ammessa, per giurisprudenza consolidata e condivisa dal Collegio, l’esperibilità della revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6 – 3, n. 3760/2018, Rv. 647695 – 01; Cass. Sez. U., n. 31032/2019, Rv. 656234 – 01; Sez. 5, n. 13989/2021; Sez. 5, n. 22193/2023).
Nel caso in esame, l’ordinanza oggi impugnata, nella parte in fatto, ha dato conto del deposito della memoria, con la quale, a dire della ricorrente, erano stati depositati documenti a dimostrazione dell’interesse ad agire per l’impugnazione dell’estratto di ruolo .
Nella parte in diritto, poi, nel richiamare la sentenza n. 26283/2022, l’ordinanza ha affermato che la giurisprudenza di legittimità ‘ha circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo
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tributario ha natura di impugnazione – merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità ‘ . Data pubblicazione 12/12/2025
Ha, poi, nello specifico affermato il principio per cui ‘ è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un concreto specifico pregiudizio da esso derivante, come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, o altre tassative ipotesi, come quelle ulteriori, individuate con decreto 3 luglio 2024, in attuazione della legge di delega fiscale (l. 111/2023). Il contribuente nelle sue difese nulla ha evidenziato in merito, così che deve dichiararsi ex officio l’in ammissibilità del ricorso originario della società ‘.
L’odierna ricorrente insiste sulla circostanza di avere documentato l’esistenza di un interesse concreto ed attuale a coltivare l’impugnazione che ne occupa, stante la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, come comprovato dalla allegata ‘domanda di ammissione al mercato elettronico della RAGIONE_SOCIALE.A., richiesta di ammis sione al bando presentata il 13/05/2024′. In alcun modo si è confrontata con la ratio della decisione impugnata, secondo cui, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo l’esistenza di un concreto specifico pregiudizio può consentire l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
L ‘ordinanza impugnata , pertanto, dopo avere enucleato chiaramente i pr esupposti per l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, ha concluso per la loro insu ssistenza nel caso in esame.
Non pare, dunque, che ci sia un contrasto tra la decisione e la documentazione agli atti, quanto, piuttosto, una valutazione della documentazione probatoria che si è conclusa nel senso della mancanza dei presupposti (pregiudizio specifico, diretto e concreto, non meramente potenziale ed astratto) per ritenere ammissibile l’ impugnazione dell’estratto di ruolo.
La documentazione che si assume pretermessa, se era sufficiente a dimostrare un generico interesse, era tuttavia inidonea a
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dimostrare un qualche specifico e concreto pregiudizio, così come ritenuto essenziale nella pronuncia impugnata. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 12/12/2025
Né si può dire che l ‘ordinanza non abbia tenuto conto della documentazione prodotta con la memoria, in quanto, come, già detto, è stato dato conto della presentazione della stessa e in essa si è fatto esplicito riferimento alla documentazione prodotta.
Va ritenuto, pertanto, che il ricorso, sostanzialmente denunci un vizio della sentenza nella formulazione del giudizio sul piano logico -giuridico e tale vizio, come sopra esposto, non può costituire errore di fatto revocatorio.
Ne consegue che il ricorso non può trovare accoglimento, non superando la fase rescindente , stante l’inesistenza del dedotto vizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME