Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33563 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 563/16/2021 depositata in data 01/02/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto: impugnazione di estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20948/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona ciascuna del proprio legale rappresentante, rappresentate e difese ambedue dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL
-ricorrente –
Contro
Rilevato e considerato che:
-preliminarmente, va rilevata ex officio l’inammissibilità del ricorso originario proposto dal contribuente avverso l’estratto di ruolo, per difetto di interesse ad agire;
il contribuente, quale ricorrente originario di fronte alla CTP, lamentava il difetto assoluto di notifica delle n. 16 cartelle di pagamento e affermava la ritualità dell’estratto di ruolo ai fini dell’impugnazione oltre ad insistere sulla prescrizione del debito tributario;
i motivi di ricorso dell’Amministrazione Finanziaria restano assorbiti nell’unico motivo di inammissibilità riguardante l’interpretazione, come vagliata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, dell’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 sull’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella esattoriale in relazione all’invalida notifica. L’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati dalla summenzionata norma, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame;
la suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. Un., 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.
da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. sent. n. 190/2023 e ord. n. 80/2024);
Cons. Est. NOME COGNOME 2 – pertanto, in conclusione, poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in
caso di cartella non notificata o invalidamente notificata; poiché non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3bis d.l. n. 146/2021, non vi è interesse ad agire;
va appena ricordato che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008);
deve quindi ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso del contribuente inammissibile per difetto di interesse ad agire;
le spese del giudizio sono compensate tra le parti;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto dal contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.