Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28925 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
Oggetto:
estratto di liquidazione
ruolo
–
giudiziale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16905/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come in atti
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come in atti
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE n. 552/12/24 depositata il 17/01/2024;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
–COGNOME NOME impugnava l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento N. NUMERO_CARTA, che riteneva mai notificata, recante iscrizioni a ruolo di tributi erariali per gli anni d’imposta 2016 e 2017, cartella a lui intestata quale coobbligato con la società RAGIONE_SOCIALE;
-evidenziava il ricorrente di esserne venuto a conoscenza solo in data 20 maggio 2020 a seguito dell’insinuazione al passivo fallimentare da parte del riscossore nella procedura relativa al fallimento del ridetto COGNOME quale socio della sopra menzionata società di persone;
-il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto avverso atto non impugnabile;
-appellava il contribuente;
-con la sentenza qui gravata la CGT di secondo grado ha rigettato l’impugnazione;
-ricorre a queste Corte COGNOME NOME con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria;
-resiste con controricorso il Riscossore;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
Considerato che
-1. il primo motivo lamenta l’illegittimo diniego di domanda di giustizia con violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 comma 4 bis in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito erroneamente ritenuto -in quanto diretto a impugnare l’estratto di ruolo il ricorso del contribuente inammissibile; secondo parte ricorrente egli non avrebbe affatto opposto l’estratto di ruolo, ma la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA;
-la doglianza va esaminata alla luce delle ulteriori deduzioni avanzate con la memoria;
-1.1. rileva la Corte che dagli atti dei gradi di merito prodotti dal contribuente, segnatamente dall’istanza di ammissione al passivo proposta dal Riscossore, si evince come la documentazione fondante tale istanza, costituente prova del credito oggetto dell’insinuazione, consistesse proprio negli estratti di ruolo;
-infatti, la giurisprudenza di questa Corte resa nella massima espressione nomofilattica (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 33408 del 11/11/2021) ritiene che ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, con principio che può estendersi alla lite di rimborso del credito vantato da società fallita nei confronti dell’Erario, non occorre che la pretesa tributaria, anche quando sia fondata su atti impositivi, inclusi l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, debba esser provata da atti che siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo; a fronte di tale produzione, spetterà al contribuente dar prova della esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa;
-ne consegue che rimane intangibile l’accertamento compiuto nei due gradi del giudizio di merito, secondo cui il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo, a fronte del quale egli non ha in genere – alcun interesse ad impugnare (Cass., Sez. Un., n. 26283/2022);
-1.2. occorre tuttavia osservare che, come specificamente dedotto dal contribuente con la memoria, il contribuente ha proposto il ricorso in quanto l’estratto di ruolo è stato fatto valere nell’ambito della procedura di crisi d’impresa in sede di liquidazione giudiziale, circostanza, del resto, già articolata sin dall’originario ricorso innanzi al giudice di merito;
-l’impugnazione del COGNOME , infatti, è pacificamente sorta dall’istanza di ammissione al passivo proposta da RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di liquidazione giudiziale, e precisamente nel giudizio di liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE, ancora oggi pendente avanti il Tribunale di Agrigento, n. 23 del 19/12/2018;
-orbene, questa Corte ritiene (in termini si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6269 del 09/03/2025) che in tema di riscossione a mezzo ruolo, la modifica apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 – che ha ampliato, attraverso l’introduzione delle lett. d) ed e), i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata -si applica ai processi pendenti;
-ebbene, come correttamente osservato in memoria, ove non dovesse ritenersi ammissibile la presente opposizione, certamente al ricorrente ne deriverà un pregiudizio, consistente in una maggiore somma (non dovuta) ammessa al passivo (perché non annullata dal AVV_NOTAIO Tributario unico competente) e ciò ai fini dell’estinzione dei debiti e della liberazione degli immobili di proprietà sottoposti alla procedura liquidatoria;
-ne deriva che sussiste, nella concreta vicenda l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, sicché la sentenza va quindi cassata con rinvio per l’esame del meritus causae;
-2. il secondo motivo si duole di error in procedendo e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo il contribuente nella sentenza di merito non sussistere alcuna corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo l’odierno ricorrente chiesto l’annullamento della cartella di pagamento illegittimamente azionata tramite richiesta di ammissione allo stato passivo;
-2.1. il terzo motivo lamenta l’omesso esame di fatto storico decisivo in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice dell’appello mancato di esaminare il fatto che la cartella e di pagamento n. NUMERO_CARTA esisteva, era stata notificata in data 25/03/2019 a mezzo EMAIL, era stata posta a base della richiesta di ammissione allo stato passivo e costituiva, secondo il contribuente, l’oggetto dell’impugnazione;
-2.2. il quarto motivo pone (come si esprime il ricorrente stesso nella rubrica della censura) una questione giuridica mai prospettata in precedenza, vale a dire la violazione dell’art. 101 c.p.c., del diritto di difesa e del contraddittorio ex artt. 3 e 24 Cost., lamentando la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.;
-3. i motivi restano assorbiti alla luce della decisione in ordine al primo motivo;
-in conclusione, in accoglimento del primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito per l’ulteriore esame ;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME