Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1663 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1663 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 31684/2021, proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, da ll’ Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono domiciliate in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4649/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 3 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’estratto di ruolo del 12 aprile 2016 nel quale erano richiamate tre cartelle esattoriali emesse a suo carico, deducendo l’intervenuta prescrizione dei relativi crediti, afferenti a omesso versamento Irpef per gli anni di imposta 1999, 2001 e 2002.
La C.T.P. adìta accolse il ricorso.
Il successivo gravame, interposto dall’Amministrazione finanziaria, venne accolto dalla C.T.R. della Campania con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali, richiamato l’insegnamento giurisprudenziale circa la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, osservarono che, per il resto, l’Ufficio aveva dato prova del fatto che le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate al Broscritto, il quale, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione , le aveva ritualmente impugnate, con ricorso notificato il 7 luglio 2016 e successivamente dichiarato inammissibile per mancata costituzione dello stesso contribuente.
Avverso detta sentenza il Broscritto ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. Resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate riscossione.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546/1992, 2934 c.c. e 100 c.p.c.
Secondo il contribuente, i giudici d’appello avrebbero erroneamente escluso la possibilità, da parte sua, di impugnare l’estratto di ruolo e le cartelle sottese , quantunque ciò si fosse reso necessario in forza del fatto che le cartelle di pagamento gli erano state notificate dopo che si era già prescritto il credito tributario sotteso.
Il ricorrente richiama, al riguardo, le pronunzie di questa Corte che hanno ritenuto l’impugnabilità della cartella esattoriale al fine di accertare se, dopo la relativa notifica, sia comunque perento il termine di prescrizione del credito tributario, ovvero hanno affermato la sussistenza dell’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’Amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella.
Osserva, in ogni caso, che le cartelle esattoriali erano state asseritamente notificate in epoche comprese fra il 2003 e il 2006 e, che pertanto, l’estratto di ruolo risultava successivo alla maturazione del termine di prescrizione.
La censura è poi ulteriormente illustrata con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, nella quale il ricorrente evoca lo jus superveniens -costituito dall’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n 146/2021, che ha escluso l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo del quale predica la non applicabilità al caso di specie in virtù del principio tempus regit processum .
Il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 32 e 58 del d.lgs. n. 546/1992 e 152, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente sostiene che la C.T.R. avrebbe errato nel non rilevare la tardività della produzione effettuata dall’Amministrazione finanziaria, successiva al termine perentorio stabilito dalle norme evocate.
Il primo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
I giudici d’appello, dopo aver premesso considerazioni inerenti al l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, ha nno osservato che nel caso di specie le cartelle di pagamento erano state impugnate dal Broscritto, con ricorso poi dichiarato improcedibile a seguito del rilievo della sua mancata costituzione in giudizio.
Tale decisivo argomento -non contestato dal ricorrente -osta a che venga scrutinata in questa sede la questione di prescrizione dei relativi crediti tributari, comportando il rilievo del fatto le cartelle sono divenute non più impugnabili.
Peraltro, e con riguardo allo jus superveniens evocato dallo stesso ricorrente con la memoria illustrativa, è noto che questa Corte, con la pronunzia n. 26283/2022 resa a Sezioni Unite, ha affermato che esso si applica anche ai processi pendenti, salvo che il contribuente non dimostri la sussistenza di un proprio specifico interesse ad agire; e tale circostanza, nella specie, non è stata neppure allegata dal ricorrente.
4. Il secondo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha dato atto, infatti, che la prova dell’avvenuta notifica al Broscritto delle cartelle esattoriali, della successiva impugnazione delle stesse da parte del medesimo e della declaratoria di improcedibilità del ricorso era già stata fornita dall’Ufficio nel corso del giudizio del primo grado, tant’è che la C .T.P.
di Napoli ne aveva dato atto, seppur dichiarando poi, erroneamente, l’annullamento delle cartelle per intervenuta prescrizione.
Del tutto non pertinente, pertanto, è il richiamo alla disciplina delle nuove produzioni nel giudizio d’appello.
In conclusione, il ricorso merita di essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo, e al versamento dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.