Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
Estratto di ruolo -Opposizione -Termini –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14384/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA n. 4222/2021, depositata in data 22 novembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava l’estratto di ruolo relativo a diciannove cartelle eccependo, come riferito in ricorso, «la mancata notifica delle stesse e la prescrizione/decadenza dell’ente impositore a pretendere il pagamento oggetto dei tributi controversi».
La C.t.p., dopo aver rilevato che il contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo «senza aver subito processi esecutivi», rigettava il ricorso per difetto di interesse.
La C.t.r., pronunciandosi sull’appello del contribuente, rilevava la cessazione della materia del contendere in relazione ad otto delle iscrizioni a ruolo già annullate dall’Ufficio in applicazione dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018. Rigettava, per il resto, il gravame. In via preliminare, rilevava che l’estratto di ruolo, quale atto interno, poteva essere autonomamente impugnato a condizione che fosse l’unico atto conosciuto e conoscibile dal contribuente avente interesse ad evitare le successive procedure esecutive; che, in mancanza di detto presupposto, non era impugnabile non potendosi dare ingresso ad una surrettizia forma di proroga dei termini per impugnare; che, pertanto, occorreva valutare la tempestività del ricorso al fine di evitare che il giudizio tributario ancorato all’estratto di ruolo fosse «soluto da ogni termine perentorio di proponibilità, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 546/1992»; che, nella fattispecie, l’estratto di ruolo era datato 2 febbraio 2018, a fronte di un atto processuale notificato in data 25 luglio 2018, con evidente superamento del termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto.
Avverso detta sentenza il contribuente ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione che resiste con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .
Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso per superamento del termine di sessanta giorni per l’impugnazione dalla data di conoscenza dell’atto , ossia, nel caso di specie, dalla data di stampa dell’estratto di ruolo. Ribadi sce l’esistenza di un interesse all ‘i mpugnazione del ruolo in quanto quest’ultimo attesta l’esistenza di atti affidati all’Agente della Riscossione che potrebbero legittimare l’azione esecutiva e ne trae come conseguenza l’interesse ad impugnare, non l’estratto, bensì la cartella o l’altro atto risultante dal primo. Deduce che l’impugnabilità dell’estratto è un’impugnazione facoltativa, in quanto non atto tipizzato dall’art. 19 d.lgs. n. 46 del 1992 e, dunque, non soggetta a decadenza; che la mancanza di un termine decadenziale discende dal fatto che l’impugnazione è volta ad una pronuncia, non sull’atto, ma sulla pretesa rispetto alla quale si allega la decadenza o la prescrizione avendo ad oggetto «una sorta di accertamento negativo». Aggiunge che ciò è concretamente giustificato dalla possibilità che la pendenza con il Fisco possa condizionare l’accesso al sistema bancario, o il trasferimento dell’azienda ; che, inoltre, la tutela anticipatoria consegue ad una lettura costituzionalmente orientata dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
2 Deve rilevarsi di ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
2.1. Il giudizio -come ricostruito sia nella sentenza impugnata sia dallo stesso ricorrente nel paragrafo dedicato allo svolgimento del primo grado -ha ad oggetto l’impugnativa dell’estratto di ruolo e delle sottese cartelle, che il contribuente assumeva non fossero mai state
notificate e delle quali era venuto a conoscenza a seguito dell’acquisizione del primo.
E’ prioritaria, pertanto, la verifica se nel caso di specie il ricorso introduttivo fosse ammissibile o meno per carenza di interesse ad una tutela immediata avverso l’estratto di ruolo, laddove la cartella, di cui pure se ne denuncia la carenza di notifica o la sua invalidità, è l’atto impugnato mediatamente e se, di conseguenza, sia ammissibile il ricorso per cassazione.
2.2. Sulla questione controversa è intervenuto il legislatore il quale, con l’art. 3bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, ha inserito in sede di conversione di cui alla legge 17 dicembre 2021 n. 215, così novellando l’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il comma 4bis , ed ha stabilito non soltanto che «l’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La disposizione, da ultimo, è stata modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n . 110 che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità del ruolo.
2.3. La Corte, a Sezioni unite, (Cass. Sez. U., 06/09/2022, n.26283) ha affermato sulla questione controversa i seguenti principi di diritto:
l’art. 3bis d.l. 146 del 2021 si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
-sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
l’art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per l’impugnazione.
2 .4. I principi espressi hanno trovato conferma anche nell’ intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ed ha evidenziato come la norma impugnata innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei
contribuenti ai fini della impugnazione diretta del ruolo e della cartella (Cfr. Cass. Sez. U 07/05/2024, n. 12459).
2.5. Nel caso di specie, la C.t.r. ha errato nel ritenere che l’impugnazione dell’estratto di ruolo sia soggetta a termine i decadenza. Il contribuente, tuttavia, anche in questa sede di legittimità, ha evidenziato solo in astratto potenziali ragioni idonee a giustificare l’esigenza di una tutela anticipata, senza, tuttavia, aver allegato la ricorrenza in concreto delle stesse, ovvero del vantaggio concreto ed attuale perseguito. Di qui la mancanza di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo e la conseguente inammissibilità del ricorso originario, che invece la C.t.r. ha ritenuto inammissibile per decadenza.
3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione; condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate – Riscossione le spese di lite che si liquidano in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.