Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7103 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17965/2022 R.G. proposto da :
ATTAGUILE NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale
;
-ricorrente-
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, GIÀ RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale
;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7103 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 27/2022, depositata il 3 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania avverso l’estratto di ruolo abbinato alla cartella n. NUMERO_CARTA relativo a IRPEF, IVA e addizionale regionale per l’ anno 2006, NOME COGNOME deduceva di non averne ricevuto la notificazione e chiedeva, di conseguenza, di accertare la mancata notifica della cartella e del ruolo impugnati con decadenza dell’ente dal potere di riscuotere l’imposta e la conseguente nullità del ruolo e documento di riscossione connesso.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 688/20, la Commissione tributaria provinciale di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso.
-Avverso la sentenza ha interposto appello il contribuente.
L’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della pronuncia di prime cure.
Con sentenza n. 27/2022 depositata il 3/01/2022, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, ha rigettato l’appello.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate -Riscossione si è costituita con controricorso.
-A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. art. 140 cod. proc. civ . rispetto all’art. 24 della Costituzione in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., mancato esame documento decisivo, notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. nulla/inesistente se non eseguita/perfezionata informativa presso residenza, domicilio o dimora del contribuente destinatario, mancata conoscenza atto aliunde . Secondo quanto prospettato, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto validamente eseguite le notificazioni della cartella esattoriale di cui trattasi, mutuando le difese dell’agente per la riscossione; quindi, in modo acritico e senza esaminare attentamente i documenti prodotti dal detto concessionario, omettendo l’esame e la corretta valutazione della sentenza inter partes della Commissione tributaria regionale n. 263/2018.
Con il secondo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ . in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., mancato invio CAD, mancato perfezionamento dell’ iter notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. L’art. 140 cod. proc. civ. prevede tre adempimenti che deve compiere il notificatore per la esistenza/validità del processo notificatorio, circostanza non soddisfatta nel caso in esame. Il ‘notificatore’ è solo il soggetto a ciò preposto in conformità alle prescrizioni in argomento stabilite dal Legislatore. Infatti, la missiva informativa (terzo adempimento) sarebbe stata predisposta dall’agente privato delle p oste, soggetto non idoneo secondo la legge vigente, né il ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell’esistenza degli atti tributari, assunti ex adverso per notificati. Sotto questo profilo la notificazione sarebbe comunque nulla.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ . in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., mancata osservanza del giudicato esterno. Sotto altro profilo la Commissione regionale (e quella provinciale ancor prima)
avrebbe errato nel non considerare l’efficacia espansiva del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 10001/18 emanata dalla Sezione 16 della Commissione tributaria provinciale di Catania per un ricorso dell’COGNOME, sempre avverso Riscossione Sicilia s.p.a. che trattava un caso identico, concludendo che la notifica eseguita ( rectius : tentata) dal notificatore agente postale privato era nulla. La fattispecie posta al vaglio della Commissione tributaria regionale era del tutto identica a quella riportata e riguarda le medesime parti processuali, con ogni conseguenza in punto di efficacia del giudicato nella presente procedura.
1.1. -Il ricorso è inammissibile.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. IV, 20 aprile 2023, n. 10595; Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283), in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, modificato dall’art. 10, d.lgs. n. 110 del 2024 ), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. L’art. 12, comma 4 bis , d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come
convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova infatti applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., Sez. V, 7 marzo 2023, n. 6857; Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, non ricorrendo una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 («L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »), il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Le indicazioni formulate con l’istanza di decisione (‘ laddove il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, anche in relazione ad operazioni di finanziamento ‘), del resto, sono rimaste ipotetiche e meramente astratte in quanto prive di ogni riscontro.
L’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile
anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass., Sez. III, 23 agosto 2024, n. 23054; Cass., Sez. VI-5, 18 febbraio 2020, n. 3991; Cass., Sez. Un., 19 maggio 2008, n. 12637).
-Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, spese generali (15%) e accessori come per legge, con distrazione a
favore del difensore NOME COGNOME dichiaratasi anticipataria.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 1.200,00, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.