Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17948 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25448/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE CONCORDATO, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5248/2019m depositata il 20/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE assume di aver richiesto all’amministrazione finanziaria, in data 22.01.2018, l’estratto dei ruoli pendenti a proprio carico e di aver scoperto, in tale occasione, di essere stata destinataria di numerose cartelle di pagamento. La ricorrente ha quindi proposto impugnazione dell’estratto di ruolo , deducendo altresì l’omessa notifica delle cartelle ivi iscritte.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento del ricorso, come disposto dalla sentenza n. 5474/2018, adottata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con compensazione delle spese di lite.
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione è stato invece accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 5248/2019, oggetto della presente impugnazione, ha respinto ogni doglianza della contribuente, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. In particolare la CTR ha motivato sul rilievo che la pregressa presentazione di istanza di rateizzazione da parte del contribuente avrebbe dimostrato, in modo inequivoco, l’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento -di cui proponeva infatti un rientro rateizzato -avendo altresì adottato una delibera assembleare nella quale si dava atto che l’amministratore relazionava ai soci circa l’avvenuta notificazione di detti atti.
La società contribuente in concordato preventivo ha quindi proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di più motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
La ricorrente ha altresì depositato una memoria illustrativa.
E’ stata, infine, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 1°aprile 2025.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso sono così indicati dal ricorrente:
inesistenza/nullità della procura rilasciata al legale del libero foro (in realtà si contesta la modalità di firma per autentica da parte del difensore)
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per violazione art. 156 cpc in relazione ai commi 2 e 5 dell’art. 360 cpc con particolare riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento per aver violato l’art. 60 lett. b) bis dpr 600/73 allora vigente
contraddittoria e/o falsa motivazione in riferimento all’istanza di rateizzo per violazione dei commi 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
Ai fini della decisione del ricorso occorre rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo ab origine proposta dalla società contribuente. Tale rilievo appare certamente consentito, tenuto conto di quanto recentemente statuito da Sez. 5, ord. n. 30952 del 03/12/2024, secondo cui in tema d’impugnazione dell’estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell’Amministrazione, la Corte di cassazione – chiamata a decidere della legittimità della sentenza d’appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese – ha il poteredovere, in difetto di un’espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a
superare il vaglio d’ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione.
Per brevità si ricorda che, con riguardo all’applicabilità del nuovo comma 4bis dell’art. 12, d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli estratti di ruolo rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore della novella legislativa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di pronunciarsi, affermando che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; la decisione nomofilattica ha altresì rilevato che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione» (v. Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 26283 del 6 settembre 2022).
Attraverso la norma in questione, a ben vedere, il legislatore ha regolato gli specifici casi di azione ‘diretta’, stabilendo quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri il bisogno di tutela giurisdizionale: la disciplina sopravvenuta, quindi, si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento, che è ancora da compiere.
In definitiva, ciò che rileva è la natura dell’estratto di ruolo (mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella), il quale è un atto meramente interno, non impositivo e, di conseguenza, non ‘lesivo’ di per sé. Sulla base di tale osservazione preliminare, ‘proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o
la cartella o l’intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall’estratto di ruolo, l’esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l’azione è da qualificare di accertamento negativo’ (in termini, Cass. civ. n. 3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09; di nuovo, Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 26283 del 6 settembre 2022).
Di conseguenza, la natura tassativa dei casi previsti dalla nuova disciplina ne preclude un’applicazione analogica ovvero estensiva; non provocando, comunque, alcuna compressione dell’effettività della tutela giurisdizionale, dato che «anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l’atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all’esecuzione» (v. Cass. civ., sez. V, Ord. n. 6857 del 07 marzo 2023).
Alla luce dei principi richiamati, il ricorso originariamente proposto da NOME risulta inammissibile. Come affermato da ultimo da Sez. 2, ord. n. 29729 del 26/10/2023 – Rv. 669211 -01, infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei
contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev’essere valutata al momento della pronuncia.
Nella fattispecie in esame, nessuna di tali condizioni, atte a giustificare un interesse ad agire immediato da parte del contribuente, è stata dedotta.
Persino nella memoria autorizzata, infatti, la ricorrente ha dedotto mere esigenze di ‘accertamento negativo’, aggiungendo poi il carattere sopravvenuto della normativa richiamata, al fine di fruire di un benevolo trattamento in punto di spese legali.
Per completezza, occorre considerare che con la sentenza n. 190 depositata il 17 ottobre 2023, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, così come modificato dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ritenendo inammissibili le questioni sollevate dal giudice a quo.
Successivamente, inoltre, è stato emanato il d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, che ha riformulato parzialmente il citato comma 4 bis, stabilendo che ‘l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48 -bis del presente decreto; c) per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472’.
Tale ius superveniens è comunque irrilevante nel caso di specie, non essendo mai stati dedotti nelle fasi di merito pregiudizi riconducibili alle ipotesi di legge, ma essendosi limitato il contribuente -anche nella memoria illustrativa -ad affermare che il proprio interesse è riconducibile ad un’asserita azione di accertamento negativo, senza che sia stato dedotto un nocumento immediato ad un proprio bene della vita derivante dal diniego di impugnabilità dell’estratto che, come detto, è un semplice atto amministrativo che lascia inalterata la possibilità per il contribuente di insorgere nei confronti di eventuali atti di riscossione, ove fossero fondati i dedotti vizi di notificazione delle cartelle indicate. In definitiva, la rilevata questione importa la cassazione della decisione impugnata ed ai sensi dell’art. 382 terzo comma c.p.c., va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione originariamente proposta dalla contribuente.
Le spese del giudizio vanno compensate, atteso l’altalenante epilogo dei gradi di merito, il rilievo officioso della questione di diritto pregiudiziale di cui sopra si è illustrato la portata ed il carattere sopravvenuto della disposizione su cui la medesima si fonda.
P.Q.M.
La Corte, cassa la decisione impugnata e, visto l’art. 382 comma terzo c.p.c., dichiara l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto dalla società contribuente avverso l’estratto di ruolo ; spese del l’intero giudizio compensate.