Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33439 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33439 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-Presidente –
ESTRATTO DI RUOLO CARTELLE ESATTORIALI
AVV_NOTAIO
LIBERATO PAOLITTO
–AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
Ud. 21/11/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–NOME. AVV_NOTAIO–
ORDINANZA
sul ricorso 32631-2018 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
– controricorrenti-
avverso la sentenza n. 1668/3/2018 RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17/4/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’appello d ell’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1034/2014 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Trapani in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso estratti di ruolo e cartelle di pagamento ad essi sottese;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., mancanza di motivazione nella sentenza impugnata circa la «omessa proposizione RAGIONE_SOCIALE querela di falso» riguardo le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative alla notifica degli atti tributari;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., omessa pronuncia in ordine alla sollevata eccezione di disconoscimento RAGIONE_SOCIALE conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE relate di notifica prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE;
1.2. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per essersi la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pronunciata sulla nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche, nonostante l’omesso gravame sul punto da parte dell’ente creditore e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE omesso di rilevare la tardività dell’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
2.1. versandosi in tema di impugnativa di cartelle di pagamento RAGIONE_SOCIALE cui esistenza il ricorrente assume essere venuto a conoscenza in conseguenza di estratti di ruolo rilasciati su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità dell’opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda RAGIONE_SOCIALE novella apportata dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215);
2.2. d etta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato « non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
2.3. sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, enunciando il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione
dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e RAGIONE_SOCIALE cartella non notificata o invalidamente notificata»;
2.4. i principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens , fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione;- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire;
2.5. su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità RAGIONE_SOCIALE decisione adottata all’ordinamento giuridico, d efinito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio»;
2.6. nel caso in esame, parte ricorrente, originario opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta;
2.7. a tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta;
3. stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’atto introduttivo è opportuno compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente; compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da