Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7423 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7423 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 123/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA (Napoli), n. 6315/48/15, depositata in data 24 giugno 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale erano stati determinati maggiori ricavi per euro 17.049,07 ed era stato richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte IRPEF e relative addizionali, IRAP e IVA riferite all’anno 2007; la società RAGIONE_SOCIALE, in seguito, aveva notificato, comunicazione n.02877201200000674, invitando il COGNOME al pagamento di suddetta somma; con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il contribuente, aveva impugnato l’estratto di ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO, recante la somma complessiva di euro 17.049,07, relativa ad IRPEF 2007, Add. Reg. 2007, Add. Com. 2007, Iva 2007 ed altro.
La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n.1622/07/2014, depositata il 5 marzo 2014, aveva rigettato il ricorso, evidenziando che «…le doglianze sollevate dal ricorrente in relazione alla mancata notifica di un atto prodromico a quello di cui è causa non meriti accoglimento poiché, l’ufficio finanziario, ha prodotto un avviso di ricevimento di raccomandata nr. 764552863535, datato 15.11.2011, dal quale si evince che l’atto emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, n.NUMERO_DOCUMENTO, relativo alla pretesa tributaria, non è stato ritirato dal ricorrente ».
e nei confronti di
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto fondato l’appello proposto da COGNOME NOME, evidenziando che nessuna prova era stata esibita dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla raccomandata 76516056246-7 del 3 novembre 2011 (detta in gergo CAD), inviata dall’agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale, la cui notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna era risultato vano per l’assenza del destinatario e RAGIONE_SOCIALE altre persone idonee al ritiro; nel caso in esame, non vi era prova che fossero state rispettate tutte le formalità previste per la notifica, con la conseguenza che gli estratti di ruolo nn. 800078 IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, anno 2007, IVA, IRAP dovevano essere annullati.
La società RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
5 . L’RAGIONE_SOCIALE ha pure presentato ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
COGNOME NOME NOME ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Va preventivamente rilevato che, per il principio dell’unicità del processo d’impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, nell’atto contenente il controricorso; ma, non essendo quest’ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall’art. 371 cod. proc. civ. (Cass., 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., 20 marzo 2015, n. 5695).
1.1 Poiché il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (iscritto a ruolo in data 29 gennaio 2016) è stato notificato a COGNOME NOME e all’RAGIONE_SOCIALE in data 22 gennaio 2016, mentre quello dell’RAGIONE_SOCIALE (iscritto a ruolo in data 5 gennaio 2016) è stato notificato a COGNOME NOME il 4 gennaio 2016 e il 20 gennaio 2016 e alla società RAGIONE_SOCIALE, per compiuta giacenza, il 30 gennaio 2016, il ricorso principale è quello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, mentre quello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, tempestivo rispetto alla data indicata, va considerato come ricorso incidentale.
RICORSO RAGIONE_SOCIALE
Il primo mezzo deduce la violazione della normativa in tema di notificazione (art. 60 del d.P.R. n.600/1973, art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890), nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; la notifica doveva ritenersi, quanto a luogo di notificazione, legittimamente eseguita, poiché il COGNOME non aveva comunicato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un domicilio fiscale diverso dalla propria residenza anagrafica, sita in INDIRIZZO; tutte le formalità previste dalla normativa vigente erano state rispettate, avendo l’Ufficio Finanziario dato prova dell’invio della c.d. CAD ed aveva provato la correttezza del procedimento notificatorio dell’atto per compiuta giacenza; il Collegio Regionale, infatti, non aveva prudentemente apprezzato tutti gli elementi di prova presenti negli atti, violando due dei principi fondamentali del nostro processo civile, disciplinati dagli artt. 116 e 115 cod. proc. civ..
Il secondo mezzo deduce il difetto di motivazione: violazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992. La pronuncia della Commissione tributaria regionale, era da considerarsi nulla e andava, pertanto, cassata, in quanto affetta da vizio di omessa motivazione, nella misura in cui nel ripercorrere il proprio iter argomentativo, il Collegio aveva fatto proprie RAGIONE_SOCIALE conclusioni che potevano essere facilmente reperibili
attraverso il mezzo informatico ed aveva ripreso pedissequamente parti presenti negli scritti difensivi.
RICORSO AGENZIA DELLE ENTRATE
4. Il primo mezzo deduce la violazione dell’art 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ.; la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La procedura posta in atto dall’Ufficio e dall’agente postale risultava pienamente legittima, al contrario di quanto affermato dalla Commissione territoriale regionale, secondo la quale l’Ufficio non aveva fornito prova. Al riguardo, si evidenziava che la corretta esecuzione di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della compiuta giacenza erano chiaramente desumibili nell’avviso di ricevimento che l’agente postale aveva restituito all’Ufficio. Il Collegio regionale, pertanto, non aveva dato adeguato conto di aver effettuato una esauriente e completa valutazione di tutti gli elementi in atti, con ciò dando luogo anche alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. 5. Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza della Commissione tributaria regionale aveva violato e falsamente applicato l’art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in quanto riproduceva specularmente passi dell’appello ed era innegabile che sussisteva il vizio di omessa od insufficiente motivazione della sentenza, poiché non era dato riscontrare dal ragionamento del giudice l’esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa ovvero l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni che stavano a fondamento del dispositivo. 6. E’ utile premettere che, in virtù del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi
da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561).
Ebbene, nel caso di specie, è circostanza pacifica che il contribuente ha impugnato l’NUMERO_DOCUMENTO, lamentando l’omessa notifica dell’avviso di accertamento (cfr. pag. 2 della società RAGIONE_SOCIALE e pag. 3 del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché la stessa sentenza impugnata che, a pag. 1, cita come atto impugnato l’NUMERO_DOCUMENTO)
7.1 Ciò posto, le Sezioni unite hanno affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio, che « In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione ». (Cass., Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283). Nella sentenza sopra richiamata, è stato, in particolare, affermato che: -) nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l’intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché
risultanti dall’estratto di ruolo, l’esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l’azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile; -) l’art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4 bis, ha stabilito non soltanto che « L’estratto di ruolo non è impugnabile », ma anche che « Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione »;
-) la norma riguarda la riscossione RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della legge n. 689/1981 e 206 del decreto legislativo n. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione RAGIONE_SOCIALE quali è disciplinata dalle norme previste per l’esazione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette;
-) la prima disposizione del comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa
impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992 tra quelli impugnabili;
-) quello che si impugna è l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo;
-) è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento;
-) la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta non è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d’impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti;
-) con la norma in questione, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione «diretta», stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire;
-) questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione;
-) è, quindi, coerente che l’interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti;
-) quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario, posto che l’assolutezza dell’impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l’ha previsto; a maggiore ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo;
-) l’interesse in questione può, poi, essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo e, qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio;
-) sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in esame, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost. (quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione).
7.2 Tutto ciò premesso, nel caso in esame, il contribuente non ha svolto difese e, dunque, non ha dimostrato l’interesse ad agire, presupposto per l’impugnabilità dell’estratto ruolo ex art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021, con la conseguenza che va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., la sentenza impugnata, per l’inammissibilità del ricorso introduttivo presentato da COGNOME NOME avverso l’NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2007, dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Caserta.
Sussistono i presupposti, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE jus superveniens e del recente arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, per compensare le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso presentato da COGNOME NOME avverso l’estratto NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2007, dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Caserta.
Compensa interamente fra le parti costituite le spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022.