Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16151 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27343/2022 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, che indica quale domicilio l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1491/2022 depositata il 14/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva ricorso contro tre estratti ruolo e le contenute cartelle (relative a imposte dirette 2003 e 2004 e a diritti camerali 2004) dinnanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Milano, sostenendo l’autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo a fronte della irrituale notifica delle cartelle di pagamento, nonché la avvenuta prescrizione della pretesa tributaria.
La sentenza di inammissibilità del ricorso emessa dalla CTP era appellata dalla contribuente davanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che rigettava il gravame confermando la decisione impugnata, ritenendo tardivo il ricorso.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, la quale si affida ad un unico motivo.
Con provvedimento emesso in data 29/11/2024 e comunicato a mezzo PEC in data 06/12/2024, il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.
La ricorrente, previo rilascio di nuova procura speciale in favore del difensore, con tempestiva istanza ha chiesto la definizione del procedimento secondo le modalità e le forme ordinarie dettate dall’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 14/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di ricorso la contribuente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando la mancata adesione, da parte della CTR, all’orientamento giurisprudenziale concernente che esclude l’applicazione del termine decadenziale nell’ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo, impugnabile in qualsiasi momento; deduce inoltre la prescrizione quinquennale anche dei tributi erariali.
In tema di impugnazione di estratto ruolo, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765.
Inoltre, Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto la ricorrente.
La questione di legittimità costituzione risulta già scrutinata dalle predette Sezioni Unite nonché dalla predetta Corte costituzionale.
Integrata in tali termini, la motivazione della sentenza impugnata, che ha già ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, deve rigettarsi il ricorso.
In definitiva, il ricorso è rigettato; le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c ., trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata; la ricorrente va, inoltre, condannata , ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 -bis c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del l’Agenzia delle entrate Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400,00, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 2.700,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;
condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.