Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14764/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO e domicilio digitale PEC
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore
-intimata –
Oggetto: tributi -estratto di ruolo -difetto di interesse rilevabilità
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3617/03/20 depositata in data 19 novembre 2020 Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 settembre 2024.
RILEVATO CHE
La contribuente COGNOME NOME ha impugnato, come risulta dalla sentenza impugnata, un estratto di ruolo e un avviso di accertamento e la CTP di Roma ha accolto il ricorso con compensazione parziale RAGIONE_SOCIALE spese.
La CTR del Lazio, con la sentenza qui impugnata, a fronte della proposizione di appello della contribuente in relazione alla statuizione RAGIONE_SOCIALE spese, previa riunione, ha accolto l’ autonomo appello principale dell’Agente della riscossione, ritenendo che fosse stata fornita la prova della corretta notificazione dell’atto impositivo originario e della cartella di pagamento, con conseguente difetto di interesse ad impugnare l’estratto di ruolo.
Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un unico motivo; l’Agente della Riscossione intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 23, 49, 51, 53, 54, 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112, 333 e 335 cod. proc. civ., per non avere l’Agente della riscossione, in sede di costituzione, proposto appello incidentale avverso le statuizioni ad essa sfavorevoli o, comunque, per non averlo notificato o depositato tempestivamente nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’appell o principale della contribuente, circostanza che sarebbe stata preclusiva anche della sua riunione con l’appello della
contribuente e della trattazione del medesimo, comportando il passaggio in giudicato della sentenza nelle parti non impugnate.
All’esame del ricorso va premesso il rilievo di ufficio che la presente controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramite la stessa, all’impugnazione degli atti a essi sottesi. Nel qual caso, vi è difetto di interesse ad agire, questione del tutto preliminare all’esame del merito del presente ricorso. L’estratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla suddetta disciplin a, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modifiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
Posto che, pertanto, la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire in giudizio. A fronte del difetto di interesse ad agire, benché sopravvenuto all’atto della decisione, viene meno una condizione dell’azione, a rilevarsi indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, con rigetto della stessa (Cass., Sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12975; Cass., Sez. I,12 novembre 2019, n. 29252), attenendo la mancanza di interesse ad agire ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda (Cass., Sez. U., 14 gennaio 2015, n. 475).
5. Il rilevo officioso della questione non è impedito dalla eventuale inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE che si sarebbe verificato per tardiva notificazione dell’autonomo appello dell’RAGIONE_SOCIALE, anch’esso notificato in via pr incipale, tardività che scaturirebbe in ragione della preventiva notificazione dell’appello (principale) da parte della contribuente. Come questa Corte ha più volte affermato, il potere di controllo RAGIONE_SOCIALE nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall’art. 111 Cost., allorché si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di potestas iudicandi , come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti dell’azione, la decadenza sostanziale dall’azione per il decorso di termini previsti dalla legge, ipotesi nelle quali si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si tratta di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2008, n. 26019).
6. Si è, inoltre, affermato che in caso di difetto di legittimazione ad causam , la gravità del difetto processuale comporta che ove la
contro
versia sul punto sia rimasta «viva», impugnandosi la causa nel merito o per altre questioni, è impedita la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam , anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che si tratta di questione che attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale (Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2009, n. 21703; conf. Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2087; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9095; Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2014, n. 3491; Cass., Sez. VI, 5 agosto 2016, nn. 16388, 16389).
Diversamente, solo la formazione di un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione, ovvero il rilievo di ufficio della stessa (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2017, n. 25906), principio questo di cui si è fatta applicazione anche nel caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., Sez. V, 13 settembre 2013, n. 20978) e che deve essere, vieppiù, applicato in un caso come quello di specie, ove il giudizio, in assenza dell’interesse di agire della contribuente a impugnare l’estratto di ruolo, non poteva essere proposto per difetto di una condizione dell’azione.
Attesa, pertanto, la pregiudizialità della questione dell’interesse ad agire rispetto ai motivi di ricorso, questa Corte deve pronunciarsi sull’originario ricorso, cassandosi la sentenza senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. pe r mancanza di una condizione dell’azione e così rigettando l’originario ricorso per difetto di interesse ad agire. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio, anche di legittimità, è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024