Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
Estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15283/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, sezione staccata SALERNO n. 316/2020, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°
ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigetta to l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Salerno che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso con il quale quest’ultima ave va denunciato l’omessa notifica della cartella menzionata nell’estratto di ruolo acquisito e la prescrizione del credito.
La C.t.r. rilevava che la cartella era richiamata e riprodotta nell’intimazione di pagamento, versata in atti dall’appellata , ritualmente notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. mediante inoltro e ricezione (in data 16 marzo 2018) della relativa comunicazione di avvenuto deposito; che la contribuente, venuta a conoscenza con l’intimazione di pagamento della pretesa tributaria e dell’atto che la recava, avrebbe dovuto impugnare regolarmente la stessa; che, in mancanza di impugnazione, la cartella ed il credito si erano consolidati precludendone la contestazione; che tanto valeva anche con riferimento all’effetto interruttivo della prescrizione prodotto d all’intimazione che impediva l’accertamento della fattispecie estintiva .
Considerato che:
Con il primo motivo la contribuente denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inesistenza della notifica della cartella . Rileva che la C.t.r. si è pronunciata sulla notifica dell’intimazione di pagamento , mentre oggetto del giudizio era la cartella di pagamento e la relativa notifica.
Con il secondo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, pr imo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. , dell’art. 48 disp. att. cod.
proc. civ., dell’art. 60 d.P.R. 28 settembre 1973 n. 600, dell’art. 2697 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente notificata l’intimazione di pagamento, nonostante il mancato deposito della documentazione completa prevista dall’art. 140 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, pr imo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., nonostante la sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012 e l’omesso invio della raccomandata informativa.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il giudizio – come ricostruito sia nella sentenza impugnata sia dalla stessa ricorrente nel paragrafo dedicato allo svolgimento del primo grado -ha ad oggetto l’ impugnativa dell’estratto di ruolo e della sottesa cartella, che la contribuente assumeva non le fosse mai stata notificata e della quale era venuta a conoscenza a seguito dell’ acquisizione del primo. Viceversa, il medesimo, di natura impugnatoria, non verte sul l’intimazione di pagamento che, pertanto, non è l’oggetto.
E’ prioritaria, pertanto, la verifica , di ufficio, se nel caso di specie il ricorso introduttivo fosse ammissibile o meno per carenza di interesse ad una tutela immediata avverso l’estratto di ruolo, laddove la cartella, di cui pure se ne denuncia la carenza di notifica o la sua invalidità, è l’atto impugnato mediatamente.
4.2. Sulla questione controversa, infatti, è intervenuto il legislatore il quale, con l’art. 3bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, ha inserito in sede di conversione di cui alla legge 17 dicembre 2021 n. 215, così novellando l’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il comma 4bis , ed ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei
soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La disposizione, da ultimo, è stata modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità del ruolo.
4.3. La Corte, a Sezioni unite, (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha affermato i seguenti principi di diritto:
l’art. 3bis d.l. 146 del 2021 si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
-sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
l’art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei
termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
4.4. I principi espressi hanno trovato conferma anche nell ‘ intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ed ha evidenziato come la norma impugnata innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione diretta del ruolo e della cartella (Cfr. Cass. Sez. U 07/05/2024, n. 12459).
4.5. Nel caso di specie, la contribuente non ha evidenziato, nemmeno in questa sede, ragioni che giustifichino l’esigenza di una tutela anticipata. Di qui la mancanza di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo e la conseguente inammissibilità del ricorso originario – che invece la C.t.r. ha rigettato nel merito – rilevabile di ufficio. Di conseguenza, è inammissibile anche il ricorso per cassazione.
Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.