Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32395 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 12/12/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Ici – notifica
Composta dai Magistrati
COGNOME NOME
Presidente-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Socci NOME
Consigliere –
COGNOME.
NOME
Consigliere –
U – 11/11/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere rel.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26445/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quale successore di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato
-controricorrenti –
Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Regione RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 606/5/19 depositata il 5 marzo 2019.
-intimato –
-intimata –
Udita la relazione svolta nella udienza del l’11 novembre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME. Numero sezionale 7596/2025 Numero di raccolta generale 32395/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto estratti di ruolo relativi a 23 cartelle di pagamento emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) per diritti camerali, Ici/Imu, tasse auto, Irpef, Iva e Irap relative a diverse annualità d’imposta .
La C.T.P. ha accolto parzialmente il ricorso sul presupposto della mancata prova della notifica RAGIONE_SOCIALE due cartelle di pagamento relative ai diritti camerali anni 2006 e 2012.
La RAGIONE_SOCIALE. ha rigettato l’appello dell’odierna ricorrente, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-l ‘oggetto della controversia riguarda l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli atti presupposti, della cui esistenza la ricorrente dichiara di esserne venuta a conoscenza solo attraverso la stampa degli estratti di ruolo;
-sono inammissibili le eccezioni relative alla tardività della documentazione prodotta dal Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti alle cartelle oggetto del giudizio, stante la mancata costituzione di RAGIONE_SOCIALE e della Regione RAGIONE_SOCIALE; ‘il ricorso è stato proposto avverso l’estratto di ruolo e le cartelle ad esso sottese ‘ e non ha alcuna rilevanza l’eccezione formulata avverso un atto precedente la cartella che poteva essere regolarmente formulata solo avverso la sua notifica;
-secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19704 del 2015), l’impugnazione avverso l’estratto di ruolo è possibile solo quando il ruolo e la cartella non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso lo stesso rilasciato dal concessionario dietro sua richiesta oppure a seguito di altro atto anche di natura non impositiva;
-è infondata l’eccezione d i violazione della procedura di notificazione, in quanto RAGIONE_SOCIALE ha prodotto la copia degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate a/r con le quali sono state notificate le cartelle opposte; la procedura è regolare essendo stata rispettata la normativa di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 ; Numero sezionale 7596/2025 Numero di raccolta generale 32395/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
-l’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle è tardiva , in quanto le cartelle sono state tutte regolarmente notificate e mai impugnate e, quindi, sono diventate definitive.
Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi; l’ RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, e ad RAGIONE_SOCIALE , (d’ora in poi controricorrente) e l’RAGIONE_SOCIALE si sono costituite proponendo controricorso, mentre il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Regione RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, e la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto inidonea a fare conoscere la ratio decidendi . Contesta una approssimativa, se non assente, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze in atti, evidenziando di avere dedotto con il ricorso in appello la mancata prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle oggetto del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 60 e 140 c.p.c.. Evidenzia che la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma che non è stata offerta la prova degli avvisi di ricevimento di avvenuto deposito degli atti presso la casa comunale.
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Riprendendo le motivazioni utilizzate per il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente iscrive nel diverso paradigma la doglianza circa l’omesso esame della circostanza riguardante la mancata produzione RAGIONE_SOCIALE ricevute di ritorno RAGIONE_SOCIALE raccomandate informative dell’avvenuto deposito presso la casa comunale. Numero sezionale 7596/2025 Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 12/12/2025
Il ricorso è inammissibile, in quanto la controversia trae origine dall’impugnazione d i estratti di ruolo, di cui la ricorrente assume essere venuta aliunde a conoscenza il 3 febbraio 2017.
L’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, prevede, infatti, che: ‘ L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ‘.
È stato da questa Corte affermato che:
-l’articolo ora riportato trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; Data pubblicazione 12/12/2025
– tale disposizione, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Cass., Sez. U, n. 26283/2022, Rv. 665660 -02, Sez. 5, n. 6857/2023, Rv. 667351 – 01, Sez. L, n. 10595/2023, Rv. 667420 – 01).
Nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato lo specifico interesse ad agire, né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell’inizio dell’udienza camerale, con la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Né sul punto è possibile ritenere che si sia formato un giudicato implicito sulla questione processuale, per avere il giudice di secondo grado deciso nel merito.
Numero sezionale 7596/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO
Occorre sul punto preliminarmente ribadire la regola generale per la quale la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio . Data pubblicazione 12/12/2025
È stato inoltre chiarito, in modo del tutto condiviso da questo Collegio (Cass., Sez. U, n. 24172/2025, Rv. 675787 -01), che a tale regola, tuttavia, si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Si è precisato, inoltre, che i vizi che inficiano requisiti fondanti il processo riguardano violazioni che ridondano nel difetto di potestas iudicandi , minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale che, quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale non sia rilevata, né sanata, ove si tratti di vizi per i quali il legislatore ha predisposto meccanismi a ciò volti (si pensi ai vizi di cui agli artt. 164 o 182 c.p.c.; in termini, sull’art. 182 c.p.c., Cass., S.U.,
n. 4248/2016), e il giudice decida il merito, l’omissione si risolve Numero sezionale 7596/2025 Numero di raccolta generale 32395/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
in una sentenza inutiliter data (Cass., S.U., n. 21260/2016). Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem: l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g) l’inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione). L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale che att engono al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate.
Nel caso di specie, la disciplina di cui all’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, e la sua portata applicativa anche ai procedimenti pendenti, determina la caducazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proponibilità dell’azione , in quanto esclude in generale il diritto ad impugnare l’estratto di ruolo , salvo ipotesi tipiche che non ricorrono nel caso di specie, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
valida sentenza. L’i nteresse ad agire, infatti, esistente inizialmente, in corso di causa è decaduto per sopravvenuta modifica legislativa, determinando il venire meno RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’azione . Numero sezionale 7596/2025 Numero di raccolta generale 32395/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
Da ciò la necessità del rilievo d’ufficio anche nel presente grado di giudizio e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto conto della modifica normativa intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio e del consolidamento della giurisprudenza in materia dopo la proposizione del giudizio di legittimità. Si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo , del d.P.R. n. 115 del 2002,
unificato dell’art. 13, comma 1quater vertendosi di causa di inammissibilità sopravvenuta.
P.Q.M
La Corte, decidendo sul ricorso ex art. 382 cpc, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso originario.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME