Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23410 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11636/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende (EMAIL) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 7905/2021 depositata in data 08/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania ( hinc: CTR) con sentenza n. 7905/2021, depositata in data 08/11/2021, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 9488/15/2019 con la quale la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. 071.2015.0078537456000 , per l’importo di Euro 362.084,67, di cui la parte ricorrente era venuta a conoscenza tramite un estratto di ruolo.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell’ente impositore e del concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione, accogliendo il ricorso del contribuente per mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La CTR aveva ritenuto, invece, tempestiva la costituzione RAGIONE_SOCIALE
parte resistente e ammissibile la produzione documentale (anche) davanti al giudice di secondo grado, sia nell’atto introduttivo che nelle memorie illustrative, evidenziando l’inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ., al processo tributario, alla luce di quanto previsto dal l’art. 58 , comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546. Risolta la questione relativa all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE produzione documentale, era stata ritenuta provata la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR, affidandosi a due motivi.
5 . L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione ed errata applicazione degli art. 60 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, dell’art. 3 -bis, comma 3, legge 21/01/1994, n. 53 e dell’art. 19 -bis, comma 5, RAGIONE_SOCIALE specifiche tecniche del 16 aprile 2014, in relazione alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e/o intimazione mediante deposito telematico RAGIONE_SOCIALE copia dell’atto notificato, RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.
1.1. La ricorrente contesta la sentenza del giudice di secondo grado (v. pag. 5), per aver ritenuto provata la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, affermando che quest’ultima sia avvenuta a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica del contribuente che l’avrebbe ricevuta il 17/06/2015. Diversamente, ad avviso di parte ricorrente: « il deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione effettuato da parte convenuta non è avvenuto secondo legge. Non è stata data prova dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pa gamento impugnata mediante deposito telematico RAGIONE_SOCIALE copia dell’atto notificato, RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 RAGIONE_SOCIALE L. 53/ 94 e dell’art. 19 bis comma 5 RAGIONE_SOCIALE specifiche tecniche del 16 aprile 2014. Risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione, prive di qualsivoglia asseverazione di conformità. Se ne è disconosciuto formalmente, ai sensi dell’art. 214 cpc, la conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE copia depositata scannerizzata RAGIONE_SOCIALE ricevute di consegna del messaggio pec. Infatti, risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione prive di qualsivoglia asseverazione di conformità, nonché stampa con sigle non riferibile
agli atti impugnati. Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica PEC deve essere fornita dall’avvocato mittente mediante il deposito telematico dell’atto o del provvedimento giudiziale notificato e RAGIONE_SOCIALE ricevute di accettazione e consegna in formato «.EML» o «.MSG» (tali formati consentono di mantenere i certificati e l’autenticità dei messaggi PEC: per questa ragione, altri formati non sono validi ai fini del deposito telematico e RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notifica, come ricavabile dall’art. 13, comma 1, RAGIONE_SOCIALE «specifiche tecniche», provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE). »
Sono stati, poi, richiamati gli artt. 19-bis, comma 5, d.m. 16/04/2014 e gli artt. 9 e 11 legge n. 53 del 1994.
1.2. Un ulteriore profilo di contestazione ha riguardato l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, in merito al quale la ricorrente ha evidenziato che: « la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento a mezzo PEC è espressamente prevista dall’art. 60 DPR 600/1973, il quale richiede che essa venga effettuata all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e relativamente all’indirizzo del mittente la legge 53/1994 stabilisce che la notificazione può essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici registri: INIPEC, ANPR, PP.AA., REGINDE. Nella fattispecie l’indirizzo del mittente non risulta incluso in nessuno di detti pubblici registri. Sebbene la legge 53/1994 non menzioni espressamente la sanzione RAGIONE_SOCIALE nullità, l’espressione esclusivamente depone senz’altro in tal senso. »
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato la violazione ed errata applicazione dell’ art. 58, comma 2, del Dlgs
31/12/1992, n. 546, in relazione al divieto di portare prove nuove in appello.
2.1. Viene contestata la seguente affermazione contenuta a pag. 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata: « La Giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass Ordinanza n. 9346/2016, Cass. 22776/2015; SSUU n. 8203 /2005 Cass n. 2027/2003) ha precisato che tale facoltà è esercitabile anche prescindendo dalla impossibilità di produrre la documentazione in prima istanza per causa non imputabile alla parte. L’art. 58 d.lgs. 546/1992 al comma 2 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova”. La produzione dei documenti, in sede di gravame, deve avvenire “tempestivamente e ritualmente” “entro il termine perentorio di cui all’art.32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberi prima dell’udienza; la disposizione è applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” e possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche “documenti tardivamente prodotti in primo grado” (Cass. 3661/2015; Cass. 655/2014). La facoltà di produzione di documenti non può essere esercitata all’udienza di trattazione, perché in questo modo potrebbe ledersi il diritto alla difesa RAGIONE_SOCIALE controparte, la quale si troverebbe, per la prima volta all’udienza fisata, a dover conoscere i nuovi elementi addotti ed a dover prendere posizione su di essi. »
2.2. Ad avviso di parte ricorrente quanto affermato nella sentenza impugnata non sarebbe conforme a quanto precisato da questa Corte con la sentenza n. 2764 del 2020.
Le controricorrenti hanno contestato la fondatezza dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.
In via preliminare occorre rilevare la carenza di interesse all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, per omessa notifica, di cui parte ricorrente assume essere venuta a conoscenza tramite l’estratto di ruolo. A pag. 1 del ricorso in cassazione si legge che: « 1) In data 18.01.2019, l’istante, COGNOME NOME, in qualità di legale rapp.te RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, verificava a mezzo richiesta di estratto ruolo la propria posizione debitoria pendente presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -riscossione; 2) in tale c ircostanza, l’istante aveva conoscenza, tra l’altro, dell’esistenza di una cartella esattoriale per tributi e di cui non ha mai ricevuta notifica: la n. 07120150078537456000 relativa a crediti vantati dall’RAGIONE_SOCIALE territoriale INDIRIZZO 3, per un importo di € 362.084,67 (di cui € 324.323,27 carico, € 10.940,32 per interessi di mora ed € 26.821,08 per oneri di riscossione). »
4.1. In proposito occorre richiamare l’art. 12, comma 4 -bis , d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3 -bis , comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215), il quale stabilisce che: « L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa d erivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), d el regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»
4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che: « In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. » (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283).
4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte -sulla scorta dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale (n. 190 del 2023) -hanno, poi, precisato che: « In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela
più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore .» (Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12459).
4.4. Occorre infine evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte: « la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’RAGIONE_SOCIALE in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 64211301, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel meri to RAGIONE_SOCIALE domanda. » (Cass. 26/10/2023, n. 29729).
5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile.
6. La circostanza che la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) sia intervenuta nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28/06/2024.