Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21660 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Oggetto: impugnativa estratto di ruolo -cartelle di pagamento – notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2736/2018 R.G. proposto da COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2795/11/17, depositata il 23.06.2017 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia veniva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 15/42/2016 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente, avente ad oggetto undici cartelle di pagamento relative agli anni di imposta 2001-8 di cui aveva avuto conoscenza attraverso estratto di ruolo eccependone l’omessa rituale notifica.
Sia in primo che in secondo grado il giudice accertava la rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a tre motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione da parte del giudice della normativa che disciplina la materia RAGIONE_SOCIALE notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, legge 20.11.1982 n. 890, modificata dall’art. 36 della legge 28/02/2008 n. 31.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’ art 139 cod. proc. civ. da parte della Commissione Tributaria Regionale per aver ritenuto che la consegna della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento al portiere di NOME COGNOME non comportasse alcun ulteriore adempimento a carico dell’agente della riscossione.
Con il terzo motivo il ricorrente, ai fini de ll’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., deduce l’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio e l’asserita nullità assoluta per inesistenza della motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla prescrizione dei titoli menzionati negli estratti di ruolo impugnati, e per la circostanza che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alle tesi prospettate dall’ente impositore senza spiegarne le ragioni e fornire adeguate argomentazioni.
In via pregiudiziale alla disamina RAGIONE_SOCIALE censure sollevate da parte ricorrente va rilevato che ricorso è inammissibile.
Parte contribuente rende noto nell’incipit e nel corpo del ricorso di aver avuto conoscenza dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE undici cartelle di pagamento, asseritamente non ritualmente notificate, attraverso l’ estratto di ruolo.
Viene dunque chiaramente impugnato l’ estratto di ruolo e, per esso, le cartelle di pagamento sottese, che la società assume non essere state ritualmente notificate, avendo appreso della loro esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo (ad es., p.2: «richiedeva estratto ruolo al fine di controllare l’eventuale sussistenza di pretese tributarie»).
D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.
La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito RAGIONE_SOCIALE SS.UU. del 2015 è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile
avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica RAGIONE_SOCIALE fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 7. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ..
Nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile .
Così deciso il 26.6.2024