Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11955/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4923/2015 depositata il 16/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano che aveva respinto il suo ricorso contro cinque cartelle di pagamento in quanto proposto tardivamente.
La CTR ha accertato che tutte le cartelle erano state ritualmente notificate mediante servizio postale, osservando che il contribuente avrebbe potuto proporre querela di falso e che non rilevava il fatto che si trattasse di copie fotostatiche, le quali hanno lo stesso valore dell’originale se non disconosciute.
Il ricorso si fonda su due motivi.
Si è costituita con controricorso RAGIONE_SOCIALE che ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso iniziale del contribuente è inammissibile.
In tema di riscossione a mezzo ruolo, con l’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, a mente del quale « l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per
effetto delle verifiche di cui all’art. 48 – bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ».
3. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 6.9.2022, n. 26283) hanno affermato che questa normativa si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; il legislatore, nel regolare specifici casi di azione «diretta», stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire; questa condizione dell’azione ha, difatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione; è, quindi, coerente che l’interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti; quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario, posto che l’assolutezza dell’impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l’ha previsto; a maggiore ragione esso può essere fatto valere in
giudizio se insorto dopo; l’interesse in questione può, poi, essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo e, qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
Come si desume dalla stessa espositiva del ricorrente, le cartelle di pagamento e il sottostante ruolo erano state impugnate a seguito di conoscenza dell’estratto di ruolo richiesto a l Concessionario e non per contrastare iniziative di quest’ultimo finalizzate alla riscossione; pertanto, va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso iniziale del contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio (tra le tante, Cass. n. 5955 e 5957 del 2024), con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, terzo comma c.p.c., per carenza di interesse, sulla cui ricorrenza, nei termini sopra indicati, nulla è stato dedotto.
Poiché il ricorso è stato proposto prima della pronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso iniziale del contribuente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata poiché la presente causa non poteva essere proposta; compensa le spese dell’intero giudizio. a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 13/03/2024.