Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9595 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
IRPEF IVA CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9845/2020 R.G. proposto da:
CANDIDO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato al seguente indirizzo pec: EMAIL,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZIONE STACCATA SALERNO, n. 6710/2019, depositata il 09/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME NOME COGNOME ricorre nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente ed accolto l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Salerno -la quale aveva rigettato il ricorso spiegato avverso cartella di pagamento, relativa a debiti erariali del 2010, che il contribuente assumeva non essergli stata notificata -ed ha compensato le spese di lite.
Il contribuente impugnava la cartella esattoriale emessa a seguito della contestazione di omesso versamento dell’Irpef dovuta per l’anno di imposta 2010 su redditi soggetti a tassazione separata ; assumeva che quest’ultima non gli era stata notificata e che ne era venuto a conoscenza dall’estratto ruolo esattor iale eseguito presso gli uffici.
La C.t.p. accoglieva il ricorso, annullando la cartella ed il ruolo per omessa notifica e compensava le spese.
Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente lamentando l’ingiusta ed immotivata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ed appello incidentale l’RAGIONE_SOCIALE dolendosi de ll’annullamento della cartella.
La RAGIONE_SOCIALE, dopo aver ritenuto regolare la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo di avvocato del libero foro, così statuiva: «Ritiene non meritevole di accoglimento l’appello principale in quanto già dalla documentazione prodotta in 1° (estratto di ruolo) si evinceva l’avvenuta notifica, ed in questo grado di giudizio vi è la prova della stessa. Ritiene invece d i accogliere l’appello incidentale dell’ufficio alla luce della prova offerta in questo grado».
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale nonostante l’omessa indicazione degli specifici motivi di impugnazione e l’inammissibilità dei documenti prodotti solo in secondo grado nonostante la mancanza di uno specifico motivo di appello.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , dell’art. 60 lett. b -bis) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 140 e 215 cod. proc. civ. e degli artt. 2712 e 2719 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provata la notifica della cartella nonostante l’espresso disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche dei referti di notifica.
Il primo motivo è infondato con riferimento ad entrambe le censure.
3.1. Dalla stessa ricostruzione del giudizio di secondo grado risulta che l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale censurando la sentenza della C.t.p. nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica, sebbene quest’ultima risultasse dall’estratto di ruolo.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno -non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito -il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si
fonda l’impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata RAGIONE_SOCIALE censure mosse. (tra le più recenti, Cass. 25/0/2023, n. 2320).
L’appello, per come ricostruito dallo stesso ricorrente conteneva esplicitazione sufficiente RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’impugnazione
3.2. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti. Ciò deriva dal principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima, sicché non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma cod. proc. civ. (Cass. 26/05/2021, n. 14567).
A ciò si è aggiunto che il principio di ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto» (Cass. 04/04/2018, n.8313). Con particolare riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, è stato detto che nel giudizio tributario è ammessa la produzione per la prima volta in appello RAGIONE_SOCIALE cartelle notificate (e RAGIONE_SOCIALE quali era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), in quanto questa costituisce una mera difesa, concernendo il divieto di cui al l’art. 57 d.lgs. n. 546 del
1992, solo le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 14567 del 2021 cit. Cass. 25/06/2012, n. 10567).
Rigettato il primo motivo, astrattamente riconducibile alle c.d. exceptiones litis ingressum impedientes, il secondo motivo è inammissibile, dovendo rilev arsi di ufficio l’inammis sibilità del ricorso originario.
4.1. Il giudizio ha ad oggetto impugnativa di cartella, che si assume non notificata, a seguito dell’avvenuta cognizione della medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo.
4.2. Sul punto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, novellando l’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ha inserito il comma 4bis , ed ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la RAGIONE_SOCIALE di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
4.3. La Corte, a Sezioni unite, (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha affermato, i seguenti principi di diritto:
in tema di RAGIONE_SOCIALE a mezzo ruolo, l’art. 3bis d.l. 146 del 2021 si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis cit.), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell ‘azione avente natura ”dinamica ‘ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
4.4. Nel caso di specie, l’originaria ricorrente nulla ha dedotto, nemmeno in vista di questa adunanza camerale, in ordine al proprio interesse ad agire.
In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della controricorrente che liquida in Euro 5. 500 ,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024.