Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5275 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.3177/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO , presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore; – intimata-
avverso la sentenza n.3886/14/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 3 giugno 2014, depositata in data 11 giugno 2014 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
tributi
NOME COGNOME ricorre, con sette motivi, nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente in controversia che ha ad oggetto il ricorso avverso l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento per Irpef ed Ilor dell’anno di imposta DATA_NASCITA.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver rilevato che la cartella di pagamento oggetto di lite era stata ritualmente e tempestivamente notificata ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., riteneva infondate le eccezioni di decadenza di parte contribuente ed inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
Prossimità dell’udienza, parte contribuente depositava memoria con allegata documentazione, eccependo la formazione del giudicato esterno (sentenza n.4745/2015, emessa dalla C.t.r. Lazio nei confronti della moglie del contribuente, che accertava definitivamente l’invalidità della notifica della medesima cartella di pagamento).
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.140 cod. proc. civ., 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., la notifica della cartella di pagamento non era avvenuta regolarmente e validamente.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132 cod. proc. civ., 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 111 Cost., in relazione
all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., poiché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente ritenuto perfezionatasi regolarmente la notifica della cartella di pagamento, pur in assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., debitamente sottoscritto dal destinatario.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., non avendo la C.t.r. esaminato il certificato anagrafico, dal quale risultava che il contribuente aveva trasferito la propria residenza all’interno del comune di Palestrina.
1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.2697 cod. civ., 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, RAGIONE_SOCIALE non aveva mai dimostrato il perfezionamento della notifica, né l’esistenza della cartella di pagamento.
1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 111, comma 6, Cost., in relazione all’art.360, primo comma , n.4, cod. proc. civ., avendo contraddittoriamente sostenuto la C.t.r. che l’avviso di ricevimento era stato debitamente sottoscritto dal destinatario, per poi affermare che l’unico originale era stato consegnato al contribuente.
1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 111, comma 6, Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., in quanto la C.t.r. aveva erroneamente respinto l’eccezione del
contribuente relativa alla decadenza in cui sarebbe incorsa l’amministrazione finanziaria.
1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., in quanto la RAGIONE_SOCIALE.t.r. sarebbe incorsa in una motivazione meramente apparente sul motivo dell’intervenuta decadenza dal potere di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
2.1. Preliminarmente deve osservarsi che non risulta fondata l’eccezione di giudicato esterno sollevata con la memoria di parte contribuente.
Nella fattispecie in esame, infatti, non assume rilevanza la sentenza della C.t.r. del Lazio n.4745 dell’11 settembre 2015, che ha accertato definitivamente l’invalidità della notifica della medesima cartella di pagamento alla moglie dell’odierno ricorrente.
Non si tratta di un giudicato esterno vincolante nell’attuale giudizio, poiché la pronuncia invocata non è intervenuta tra le stesse parti, ma riguarda la questione della validità della notifica della medesima cartella di pagamento ad un soggetto diverso (la moglie dell’odierno ricorrente).
Anche nel caso si tratti di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, l’interesse ad agire va valutato rispetto alla posizione del singolo debitore solidale, che è legittimato ad impugnare autonomamente l’atto impositivo o la cartella di pagamento e l’esito del giudizio può essere anche differente.
Nel caso di specie, la sentenza, di cui si invoca l’autorità di giudicato, riguarda la notifica della cartella di pagamento a soggetto diverso e non può dunque spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio.
2.2. Passando ad esaminare congiuntamente i motivi di ricorso, tra loro connessi, essi sono complessivamente inammissibili per carenza di interesse, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022
In tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215 del 2021 col quale novellando
, è stato inserito il , si applica ai processi pendenti, poich é specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata>>.
La Suprema Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere che l’art. 3 -bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica o efficacia retroattiva, con essa <>, interesse che deve essere, dunque, dimostrato.
Condividendosi il principio enunciato dalla Sezioni Unite in punto di perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire -nell’ipotesi , come quella di specie, di ricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento di cui il medesimo debitore enuncia l’omessa o invalida notificazione -e considerato che nel caso in esame non emerge alcuna delle ipotesi per le quali la novella legislativa del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente ad impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021 inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021 <>), il ricorso non pu ò che essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024