Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3942 Anno 2025
Oggetto: Tributi
estratto di ruolo – Relatore: COGNOME NOME
difetto di interesse
–
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3942 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
rilevabilità
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 13926 del ruolo generale dell’anno 202 2, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate- RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5259/16/2021, depositata in data 18 novembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza n. 13825/25/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento la ritualità della notifica delle quali veniva contestata da quest’ultimo .
In punto di diritto, la CTR – confermando la decisione di prime cure – ha ritenuto validamente effettuata la notifica diretta delle cartelle in questione da parte dell’esattore, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento al portiere dello stabile non essendo necessario l’invio di una seconda raccomandata informativa.
3 .L’Agenzia delle Entrate -Riscossione resiste con controricorso.
4.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 26, comma 1, prima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, 139, 148, 149 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c., 60, comma 1, lett. b-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 7, n. 3 della legge n. 890 del 1982 per avere la CTR ritenuto validamente effettuata la notifica delle cartelle di pagamento in questione, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento a mani del portiere, sebbene non vi fosse alcuna prova sia del concreto inoltro della CAN, a mezzo raccomandata semplice, non essendo stato l’atto consegnato direttamente nelle mani del destinatario , che della preventiva ricerca degli altri consegnatari preferibilmente abilitati a ricevere l’atto rispetto al portiere ai sensi dell’art. 139, commi 2, 3 e 4 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 1, prima parte, del d.PR n. 602/1973, 140, 148, 149 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c. e 5 della legge n. 890/1982 per avere la CTR ritenuto valida la notifica delle cartelle in questione sebbene, per alcune di esse, trattandosi di notifica a destinatario irreperibile, non vi fosse prova dell’effettivo trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto ovvero della sua cancellazione dall’anagrafe del Comune di Roma Capitale e delle successive ricerche da parte dell’Ufficiale postale in tal senso .
3. All’esame del ricorso va premesso il rilievo di ufficio che la presente controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramite la stessa, all’impugnazione degli atti a essi sottesi. Nel qual caso, vi è difetto di interesse ad agire, question e del tutto preliminare all’esame del merito del presente ricorso. L’estratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica
amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
4.La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modifiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
5. Posto che, pertanto, la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. sez. un., n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire in giudizio. A fronte del difetto di interesse ad agire, benché sopravvenuto all’atto della decisione, viene meno una condizione dell’azione, a rilevarsi indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, con rigetto della stessa (Cass., Sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12975; Cass., Sez. I, 12 novembre 2019, n. 29252), attenendo la mancanza di interesse ad agire ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda (Cass., Sez. U., 14 gennaio 2015, n. 475).
6.Con riguardo alla dedotta formazione di un giudicato interno -come articolato nell’istanza di decisione ex art. 380.bis c.p.c., inoltre, va precisato che , in caso di difetto di legittimazione ad causam , la gravità del difetto processuale comporta che ove la generale controversia sul punto sia rimasta «viva», impugnandosi la causa nel merito o per altre questioni, resta impedita la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam , anche quando
la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che si tratta di questione che attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale (Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2009, n. 21703; conf. Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2087; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9095; Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2014, n. 3491; Cass., Sez. VI, 5 agosto 2016, nn. 16388, 16389).
7.Solo la formazione di un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione, ovvero il rilievo di ufficio della stessa (v. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; v. anche Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2017, n. 25906; Cass. sez. 6-5, n. 33384 del 2022), principio questo di cui si è fatta applicazione anche nel caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., Sez. V, 13 settembre 2013, n. 20978; Cass. sez. 5, n. 26633 del 2024) e che deve essere, vieppiù, applicato in un caso come quello di specie, ove il giudizio, in assenza dell’interesse di agire del contribuente a impugnare l’estratto di ruolo, non poteva essere proposto per difetto di una condizione dell’azione.
8.Pertanto, posto che: 1)la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata; 2) non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3bis del d.l. n. 146/2021; 3) non vi è interesse ad agire; 4)la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ( Cass. Sez. Un. n. 12637/2008); 5) nella specie, non sussiste un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam , deve ritenersi l’originario ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire.
9 . Attesa, pertanto, la pregiudizialità della questione dell’interesse ad agire rispetto ai motivi di ricorso, questa Corte deve pronunciarsi sull’originario ricorso, cassandosi la sentenza senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma,
cod. proc. civ. per mancanza di una condizione dell’azione e così dichiarando inammissibile l’originario ricorso per difetto di interesse ad agire.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.400,00, per compensi oltre spese prenotate a debito.
11.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Sez. U., n. 27195 del 22/09/2023 e n. 27433 del 27/09/2023; Cass. Sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024). 12. Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro 1.200,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e di euro 600,00 sensi del comma 4 della medesima disposizione.
P.Q. M.
La Corte , pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.400,00, per compensi oltre spese prenotate a debito;
condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.200,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 600,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2025