Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 960 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 960 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16231/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della CGT2 del Lazio n. 62/2023 depositata il 11/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo relativo al bollo auto 2011, contestando l’omessa notifica e la prescrizione dei crediti.
L’RAGIONE_SOCIALE ha prodotto in giudizio la notifica della cartella e dell’avviso di accertamento presupposto, evidenziando che la cartella non era stata impugnata nei termini e quindi era divenuta definitiva.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza n. 1862/2021, ha rigettato il ricorso per inammissibilità e per mancanza di decorso della prescrizione triennale.
Il contribuente ha interposto appello.
Con la sentenza in epigrafe meglio indicata, la Corte di Giustizia Tributaria ha confermato la sentenza, respingendo l’appello del contribuente, dando conto del difetto RAGIONE_SOCIALE specifiche ragioni contemplate dall’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021, giustificative della tutela anticipata contro il cd. estratto di ruolo.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2934 e 2962 c.c.
1.1. Ancorché non sia indicato sotto quale profilo dei vizi tipizzati dall’art. 360 c. 1 c.p.c. la censura sia stata formulata, si desume dal tenore della stessa che è riconducibile alla ipotesi di violazione di legge ai sensi del n. 3.
1.2. Si sostiene che la Corte di gravame avrebbe violato gli articoli 2934 e 2962 c.c., in quanto non avrebbe correttamente valutato la prescrizione del credito relativo alle Tasse automobilistiche. La Corte territoriale aveva ritenuto che, non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella notificata l’8 novembre 2018, il contribuente
fosse decaduto dal contestare il credito, ignorando che la scadenza del termine per l’opposizione non comporta la ‘conversione’ della prescrizione breve in quella decennale. Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto accertare la prescrizione al momento della notifica della cartella, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 21 d .lgs. 456/92; dell’art. 100 c.p.c.; dell’art. 5 , c. 51, d.l. 953/82 convertito in l. 53/83. e degli artt. 2934 e 2962 c.c.
2.1. Anche in questo caso, ancorché non sia stato indicato sotto quale profilo dei vizi tipizzati dall’art. 360 c. 1 c.p.c. la censura sia formulata, si desume dalla stessa che è riconducibile alla violazione di legge ai sensi del n. 3.
2.2. Si sostiene, nel dettaglio, che la Corte avrebbe ignorato la prescrizione del credito, richiamando gli artt. 2934, 2962 e 2953 c.c., secondo cui la scadenza del termine per impugnare la cartella non ‘converte’ il termine breve in quello decennale e il giud ice avrebbe dovuto verificare il decorso della prescrizione al momento della notifica. Inoltre, parte ricorrente invoca l’art. 100 c.p.c. e il principio del giudicato implicito, sostenendo che l’ammissibilità del ricorso era già stata riconosciuta in primo grado e non poteva essere riesaminata, e che quindi la Corte di secondo grado avrebbe dovuto valutare il merito e dichiarare la prescrizione compiuta.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, in via subordinata, la violazione dell’art. 92 c. 2 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. 546/92.
3.1. La censura, in assenza di indicazione, può essere ricondotta anch’essa alla violazione di legge ai sensi del n. 3.
3.2. Si deduce la questione della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, chiedendo che siano poste a carico reciproco per tutti i gradi di giudizio, in ragione della novità e della complessità della questione, de i contrasti giurisprudenziali sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, e
del l’intervento normativo successivo (D.L. 146/2021) e la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 26283/22.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
4.1. La CGT2 ha rigettato il ricorso non solo perché la cartella di pagamento prodromica era stata notificata al contribuente in data 8 novembre 2018, ma anche per difetto d ell’ interesse qualificato ai sensi della nuova disposizione contemplata dal d.l.21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge il 17 dicembre 2021, n. 215.
Va rammentato anche che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno dato soluzione alla questione controversa in merito al regime di applicazione della nuova norma, affermando il principio che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’articolo 3 -bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
4.2. Ne consegue che il ricorso per cassazione risulta essere doppiamente inammissibile, perché non specifico, non confutando le ragioni della decisione impugnata, e per non aver allegato le ragioni del predetto interesse qualificato a proporre l’impugnazione ( ex plurimis : Cass. n. 15141/2025; Cass., sez. un., 26283/2022).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Si ritiene altresì sussistere gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo, attesa la palese inammissibilità del ricorso e l’assenza di ogni considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni normative (il citato d.l.) e giurisprudenziali (la menzionata
pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite), già poste a base della decisione impugnata.
Ne consegue altresì la condanna al pagamento della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96 c. 4 c.p.c.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese aggravate di giudizio ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c., che liquida in euro 900,00.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96 c. 4 c.p.c., nella misura di euro 500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente COGNOME