Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23422 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26804/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende (EMAIL) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 3768/2021 depositata in data 03/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania ( hinc: CTR), con sentenza n. 3768/2021, depositata in data 03/05/2021, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: ITS) avverso la sentenza n. 166/2020, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 71 2017 00453032 62, per complessivi Euro 44.397,23.
1.1. La contribuente -secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata -assunta l’impugnabilità degli estratti di ruolo – aveva contestato la notifica a mezzo pec, nonché la notifica dell’atto prodromico.
La CTR – ritenute infondate le distinzioni tra firma PADES e firma CADES alla luce RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 27/04/2018, n. 10266) – ha ritenuto che la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento precludesse l’impugnazione dell’estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire, ritenendo non ammissibile l’azione di mero accertamento RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Avverso la sentenza emessa dal giudice di secondo grado RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
4 . L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso proposto RAGIONE_SOCIALE ha contestato la violazione ed errata applicazione degli artt. 60 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, dell’art. 3 -bis , comma 3, legge 21/01/1994, n. 53 e dell’art. 19bis , comma 5, RAGIONE_SOCIALE specifiche tecniche del 16 aprile 2014, in
relazione alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e/o intimazione mediante deposito telematico RAGIONE_SOCIALE copia dell’atto notificato, RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio EMAIL.
1.1. La ricorrente evidenzia che: « la Commissione Regionale ritiene valida la notifica così come effettuata dall’ente impositore, laddove invece il deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione effettuato da parte convenuta non è avvenuto secondo legge. Non è stata data prova dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE c artella di pagamento impugnata mediante deposito telematico RAGIONE_SOCIALE copia dell’atto notificato, RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 RAGIONE_SOCIALE L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 RAGIONE_SOCIALE specifiche tecniche del 16 aprile 2014. Risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione, prive di qualsivoglia asseverazione di conformità. Se ne è disconosciuto formalmente, ai sensi dell’art. 214 cpc, la conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE copia depositata scannerizzata RAGIONE_SOCIALE ricevute di consegna del messaggio pec. Infatti, risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione prive di qualsivoglia asseverazione di conformità, nonché stampa con sigle non riferibile agli atti impugnati. Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica PEC deve essere fornita dall’avvocato mittente mediante il deposito telematico dell’atto o del provved imento giudiziale notificato e RAGIONE_SOCIALE ricevute di accettazione e consegna in formato «.EML» o «.MSG» (tali formati consentono di mantenere i certificati e l’autenticità dei messaggi PE C: per questa ragione, altri formati non sono validi ai fini del deposito telematico e RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notifica, come ricavabile dall’art. 13, comma 1, RAGIONE_SOCIALE «specifiche
tecniche», provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE). »
1.2. Richiama, poi, l’art. 19 -bis, comma 5, RAGIONE_SOCIALE «specifiche tecniche» e, infine, il contenuto dell’ art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994.
1.3. La ricorrente rileva infine che: « Vieppiù, la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento a mezzo PEC è espressamente prevista dall’art. 60 DPR 600/1973, il quale richiede che essa venga effettuata all’indirizzo del destinatario risultante dall’RAGIONE_SOCIALE nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e relativamente all’indirizzo del mittente la legge 53/1994 stabilisce che la notificazione può essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici registri: INIPEC, ANPR, PP.AA., REGINDE. Nella fattispecie l’indirizzo del mittente non risulta incluso in nessuno di detti pubblici registri. Sebbene la legge 53/1994 non menzioni espressamente la sanzione RAGIONE_SOCIALE nullità, l’espressione esclusivamente depone senz’altro in tal senso. »
Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la « Violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE legge, nella parte in cui si afferma che: ‘la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento preclude l’impugnativa dell’estratto di ruolo’ (pag. 2 sentenza impugnata) in quanto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione Tributaria Regionale, considerata la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica, l’impugnativa dell’estratto ruolo era a mmissibile. »
Le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto funzionale a chiedere una nuova rivisitazione RAGIONE_SOCIALE valutazioni compiute dai giudici di primo e secondo grado e hanno poi evidenziato che la normativa evocata dalla parte ricorrente non è immediatamente riferibile all’attività tributaria e , nello specifico, al processo tributario.
4. In via preliminare occorre rilevare la carenza di interesse ad agire RAGIONE_SOCIALE società contribuente in merito all’impugnazione , per omessa notificazione, RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, di cui il contribuente affermi di essere venuto a conoscenza tramite l’estratto di ruolo.
A pag. 1 del ricorso si legge infatti: « 1) In data 18.01.2019, l’istante, COGNOME NOME, in qualità di legale rapp.te RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, verificava a mezzo richiesta di estratto ruolo la propria posizione debitoria pendente presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -riscossione; 2) in tale circostanza, l’istante aveva conoscenza, tra l’altro, dell’esistenza di una cartella esattoriale per tributi e di cui non ha mai ricevuta notifica: la n. 07120170045303262000 relativa a crediti vantati dall’Amministrazione finan ziaria Direzione RAGIONE_SOCIALE ufficio territoriale RAGIONE_SOCIALE 3, per un importo di € 44.397,23 (di cui € 41.884,18 carico ed € 2.513,05 per oneri di riscossione). »
4.1. In proposito occorre richiamare l’art. 12, comma 4 -bis , d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3 -bis, comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215), il quale stabilisce che: « L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa d erivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»
4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che: « In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. » (Cass., Sez. U, 06/09/2022, n. 26283).
4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte -sulla scorta dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale (n. 190 del 2023) -hanno, poi, precisato che: « In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela
più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore .» (Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12459).
4.4. Occorre infine evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte: « la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 64211301, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relat iva all’esistenza del requisito per l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda. » (Cass. 26/10/2023, n. 29729).
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’originario ricorso del contribuente deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. La circostanza che la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 06/09/2022, n. 26283) sia intervenuta nel corso del presente giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28/06/2024.