Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21665 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 101/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 664/3/2021, depositata il 14 maggio 2021.
Oggetto:
cartella di pagamento – notifica
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 272/1/19 della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 1998-1999.
La CTR osservava in particolare la cartella esattoriale impugnata era stata ritualmente notificata mediante raccomandata A.R. ricevuta da persona qualificatasi come “cognato” del destinatario; che l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali era infondata sia perché reiteratamente interrotta sia perché decennale e non quinquennale come affermato dal contribuente; che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie prodotte dall’agente della riscossione in giudizio non era rituale e quindi tale documentazione pienamente utilizzabile.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME deducendo quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
Considerato che:
Il ricorso introduttivo della lite è stato proposto contro un estratto di ruolo (v. sentenza impugnata), appunto perché il ricorrente afferma che solo in tal modo è venuto a conoscenza dei crediti erariali, a causa della nullità della notificazione della cartella esattoriale per tale via impugnata.
Va quindi rilevata ex officio l’inammissibilità di detto ricorso, difettando l’interesse ad agire.
Ritiene infatti il Collegio di dover dare seguito al condivisibile principio di diritto secondo il quale «In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come
convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U – , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 – 01).
Stante la sopravvenienza del novum normativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale le spese dell’intero giudizio possono essere compensate.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dell’intero processo.
Cosi deciso in Roma 10 aprile 2024
Il presidente