Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30189 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30189 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16718/2020 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI CASORIA e REGIONE CAMPANIA
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 7927/01/19 depositata il 22/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 7927/01/19 del 22/10/2019, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE –
Riscossione (di seguito RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza n. 3687/17/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che, pronunciando anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), del Comune di Casoria (di seguito Comune) e della RAGIONE_SOCIALE Campania (di seguito RAGIONE_SOCIALE) aveva quasi integralmente accolto il ricorso del sig. NOME COGNOME avverso l’estratto di ruolo concernente ventuno cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 1991 -1997,1999-2005 e 2010, recanti crediti concernenti gli enti impositivi indicati.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e Comune restavano intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a un unico motivo, di seguito riassunto.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’interruzione della prescrizione in ragione della notificazione di una intimazione di pagamento notificato allorquando la prescrizione dei crediti recati dalle cartelle di pagamento sarebbe già maturata in epoca antecedente alla notificazione del preteso atto interruttivo.
Va preliminarmente evidenziato che il ricorrente ha proposto ricorso avverso l’estratto di ruolo rilasciato da RAGIONE_SOCIALE in data 28/06/2017 (pag. 3 del ricorso), assumendo la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in detto estratto indicate.
2.1. Orbene, l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dal ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto
dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti (cfr. Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).
2.2. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in ragione dell’inammissibilità del ricorso originario proposto dal ricorrente e senza necessità di esaminare il motivo di ricorso.
L’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 12413 del 10/05/2025; Cass. n. 36336 del 29/12/2023).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal ricorrente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME