Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22057 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
Oggetto
Opposizione estratto di ruolo
R.G.N. 6167/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 29/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 6167-2022 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 366/2021 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 18/08/2021 R.G.N. 21/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del 18.8.2021 n. 366, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Asti che aveva a sua volta respinto il ricorso di quest’ultima avverso l’estratto dei ruoli pendenti a suo carico dei quali era stata denunciata l’inesistenza della notifica degli avvisi di addebito in esso menzionati e l’intervenuta estinzione dei crediti Inps oggetto di tali atti impositivi.
Il tribunale respingeva il ricorso, essendo pacifica l’inesistenza di procedure esecutive aventi ad oggetto i crediti in esame, mentre risultava adeguatamente provata l’avvenuta notifica degli avvisi di addebito opposti, nonché la presentazione, in relazione ai crediti oggetto di tali atti, di istanze di rateizzazione, da considerarsi quali validi atti interruttivi della prescrizione. Anche l’eccezione di decadenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 46/96, era da considerarsi tardivamente proposta.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di otto motivi, mentre l’Inps e l’AdER hanno resistito con controricorso.
Il Collegio al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni .
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. con riferimento
al tempestivo disconoscimento de ll’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., con riguardo all’ omessa pronuncia sul disconoscimento ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c., circa l’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dall’Inps e con riferimento al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti.
Il terzo motivo ha ad oggetto la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte del merito ritenuto che gli avvisi di addebito fossero stati ritualmente notificati, benché depositati all’ufficio postale – per assenza temporanea del destinatario -senza aver dato la prova del ricevimento dell’avviso della raccomandata informativa.
Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 8 comma 2, seconda parte, della legge n. 890/82 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto del fatto che solo la ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata informativa può confermare la regolarità della procedura notificatoria nei confronti dell’irreperibile temporaneo.
Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, in relazione alla pretesa contributiva.
Con il sesto motivo di ricorso, poi, la ricorrente deduce ancora il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dalla potestà impositiva.
Con il settimo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che le istanze di rateizzazione fossero atti idonei a interrompere la prescrizione.
Con l’ottavo motivo di ricorso, infine, si deduce la violazione dell’art. 96 comma 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per l’ingiusta condanna alla lite temeraria. Tanto premesso i motivi dal primo al settimo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché complessivamente non si confrontano con la statuizione della Corte d’appello per cui in riferimento alle pretese contributive oggetto di controversia, non risultava essere stata promossa alcuna procedura esecutiva e nemmeno notificata alcuna intimazione di pagamento, così che difettava un interesse concreto ed attuale all’impugnazione dell’estratto di ruolo.
In proposito, va rilevato che sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21 che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, il quale ha aggiunto il comma 4bis all’art. 12 citato che ha stabilito, nella sua prima parte, che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», limitando l’accesso alla tutela immediata, configurata precedentemente dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 1 9704/15 che l’aveva rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall’art. 19 comma 3, ultima parte del d.lgs. n. 546/92.
Il comma 4 bis dell’art. 12 del DPR n. 602/73, nella sua seconda parte prevede anche che ‘Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione’.
Assodato, quindi, che l’estratto di ruolo, in linea generale non è più impugnabile, residua la questione se la nuova normativa si applichi o meno ai giudizi pendenti.
Con decisione molto recente, n. 26283 del 2022, la SRAGIONE_SOCIALE. ha statuito, in primo luogo (e con riferimento alla prima parte del comma 4 bis), che ‘la disposizione del comma 4 -bis dell’art. 12 del d.P.R. n.602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).14.1.- Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che
sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie , v. Cass. n. 31240/19).’
Le stesse sezioni unite, in secondo luogo e con riferimento alla seconda parte del comma 4 bis dell’art. 12 DPR 602 cit. hanno statuito che: ‘Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire.17.1.Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione.’
Nei termini di cui alla presente vicenda, l’estratto di ruolo non poteva, quindi, essere impugnato dal contribuente, non rientrandosi nelle deroghe di cui al comma 4 bis dell’art. 12 del DPR n. 602/73 (cfr. Cass. n. 10595/23).
Tornando alla presente controversia, l’ottavo motivo è inammissibile, in quanto non censura la ratio decidendi della statuizione sulla lite temeraria, fondato sul fatto che i motivi di gravame risultavano manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza di primo grado ovvero ritenuti manifestamente infondati dal giudice di prime cure, mentre, il ricorrente ha solo dedotto che i motivi di gravame proposti
erano sufficientemente specifici (cfr. Cass. n. 25834/23, in termini, sulla legittimità della condanna per lite temeraria, in ragione degli elementi rivelatori dell’abuso del processo) .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di entrambi gli enti resistenti, come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00 in favore sia dell’Agenzia delle Entrate riscossione, oltre spese prenotate a debito che in favore dell’Inps, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per cento per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.25.